DIRIGENTI, e’ tutto semplificato per rinnovargli il contratto di lavoro. Basta UN DPCM. Per gli altri NON bastano due anni; ce ne vogliono quasi tre!

Roma, 30 mar 2021 – I COSI’ DETTI “DANNATI” DEL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO SONO TUTTI GLI STATALI NON DIRIGENTI, I CONTRATTUALIZZATI. Sono circa 3.500.000 persone. Di queste, circa 500.000 indossano la divisa: militari e poliziotti, il così detto Comparto Difesa/Sicurezza.

Mentre per i DIRIGENTI dello Stato (Militari compresi) i “giochi” per il rinnovo sono già scritti e molto semplici. Si tratta di riconoscere una certa percentuale sulle varie voci stipendio. Un volta individuate le percentuali (in base a certi parametri) si firma un DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e l’aumento si traduce subito in busta papa. Un sistema semplice e veloce.

Invece per i contrattualizzati (i NON dirigenti) gli si lascia il “piacere” di contrattare, di discutere, di “litigare” su cifre poi già stanziate in precedenza. Si perchè il nuovo contratto triennio 2019/21 che stiamo discutendo oggi e’ già finanziato e i giochi si devono risolvere all’interno del perimetro economico stanziato. Se tiri la coperta da una parte, scopri qualcuno dalla parte opposta! E si litiga.

PERTANTO, perchè anche per i Poliziotti e Militari non si possa passare ad una forma identica a questa riconsociuta ai DIRIGENTI? E lasciare la contrattazione per la sola parte normativa (licenze, orario di lavoro, indennità, maternità/paternità, trasferimenti, legge 100, alloggi, regolamenti vari, e altri provvedimenti simili)? Troppo semplice? Meglio avere un corposo Comparto in continua lite tra di loro: Militari, Poliziotti, Finanzieri, Poliziotti Penitenziari, Carabinieri, Carabinieri forestali, Personale Guardia Costiera, ecc, e anche tra altri comparti del Pubblico Impiego, che vederli sereni e dedicati ad altri problemi da risolvere per il personale?

Segue ultimo DPCM per l’aumento al personale della Magistratura. (GU n.74 del 26-3-2021)

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2021

Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennita' del personale
di magistratura ed equiparati. (21A01721 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 2 aprile 1979, n.  97,  recante  norme  sullo  stato
giuridico dei magistrati e sul trattamento economico  dei  magistrati
ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare  e
degli avvocati dello Stato, e, in particolare, gli articoli 11 e  12,
come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,  ove
si  prevede  che  la  percentuale  dell'adeguamento  triennale  delle
retribuzioni del predetto personale e' determinata entro il 30 aprile
del primo anno di  ogni  triennio  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di  finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo  sviluppo,  e,  in  particolare,
l'art. 24, comma 1, che  stabilisce  che  dal  1°  gennaio  1998  gli
stipendi, l'indennita' integrativa speciale e  gli  assegni  fissi  e
continuativi   delle   categorie    di    personale    statale    non
contrattualizzato sono adeguati di  diritto  annualmente  in  ragione
degli  incrementi  medi,   calcolati   dall'Istituto   nazionale   di
statistica,  conseguiti  nell'anno  precedente  dalle  categorie   di
pubblici dipendenti contrattualizzati  sulle  voci  retributive,  ivi
compresa   l'indennita'   integrativa   speciale,   utilizzate    per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali; 
  Visto il comma 4 del medesimo art. 24 della citata legge n. 448 del
1998, che dispone che il criterio previsto dal predetto  comma  1  si
applica  anche  al  personale  di  magistratura  e  agli  avvocati  e
procuratori  dello  Stato  ai  fini  del   calcolo   dell'adeguamento
triennale, ferme restando, per quanto non derogato,  le  disposizioni
dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto  degli
incrementi medi pro capite  del  trattamento  economico  complessivo,
comprensivo di quello accessorio e variabile, delle  altre  categorie
del pubblico impiego; 
  Vista  la  sentenza  11  ottobre   2012,   n.   223   della   Corte
costituzionale; 
  Vista  la  nota  dell'11  gennaio  2021,  protocollo  generale   n.
SP/336599/21, avente ad oggetto  «Adeguamento  triennale  stipendi  e
indennita' del personale di magistratura ed equiparati - Art. 2 della
legge n. 27 del 1981 ed art. 24 della legge n. 448 del 1998», con  la
quale l'Istituto nazionale di statistica - in riscontro e «a  seguito
della richiesta del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On.
Giancarlo Giorgetti del 1° dicembre 2018 (USS_Giorgetti  0001231)  di
valutare  l'opportunita'  di  procedere  all'adozione  di  un   nuovo
indicatore statistico in grado  di  garantire  la  piena  conformita'
delle  decisioni  da  assumere  in  merito  all'adeguamento  di   cui
all'oggetto, nonche' alla  comunicazione  del  Dipartimento  per  gli
affari giuridici e legali della Presidenza del Consiglio dei ministri
(nota prot. DAGL 0001598P del 15  febbraio  2019)  con  la  quale  si
comunicava la determinazione  di  affidare  all'Istat  l'incarico  di
elaborare un nuovo indicatore sulla base di una metodologia  adeguata
a risolvere le problematiche legate all'inclusione  delle  componenti
accessorie,  agli  effetti  sulle  retribuzioni   medie   dovuti   ai
cambiamenti  nel  tempo  della   struttura   occupazionale   e   alla
tempestivita'  della  fornitura  del  dato  rispetto  alle   scadenze
previste  dalla  legge» -  ha  comunicato  di  aver  «predisposto  la
metodologia per  calcolare  il  nuovo  indicatore  per  l'adeguamento
triennale di stipendi e indennita' del personale di  magistratura  ed
equiparati», trasmettendo tale  documentazione  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri in allegato alla citata nota  dell'11  gennaio
2021, dopo averla concordata con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, che  ha
condiviso - con nota prot. RGS 222779  del  24  novembre  2020  -  la
metodologia adottata dall'Istat e quindi trasmesso allo stesso Istat,
con successiva nota prot. RGS 243025 del 22 dicembre 2020, «la tavola
predisposta ai fini degli scambi  informativi  ISTAT_RGS  in  cui  e'
indicato «l'incremento pro-capite  del  salario  accessorio  relativo
alle categorie del pubblico impiego per  il  triennio  2015-2017,  da
sommare  alla  componente  contrattuale  ai  sensi   della   suddetta
metodologia»; 
  Preso atto che, con la suddetta  nota  in  data  11  gennaio  2021,
protocollo generale  n.  SP/336599/21,  l'Istat  ha  comunicato  alla
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  «che,  in  base  alla  nuova
metodologia applicata, la variazione complessiva  delle  retribuzioni
contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale
di magistratura e i dirigenti  non  contrattualizzati,  nel  triennio
2015-2017, e' pari a + 0,62 per cento»; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  in  data  7  agosto  2015,  relativo
all'adeguamento degli stipendi e delle indennita'  del  personale  in
riferimento per il triennio 2012-2014, con il  quale  il  trattamento
economico del personale stesso e'  stato  aumentato  dello  0,01  per
cento complessivo a decorrere dal 1° gennaio  2015  e,  a  titolo  di
acconto sull'adeguamento triennale  successivo,  nella  misura  dello
0,00 per cento per ciascuno degli anni 2016 e  2017  con  decorrenza,
rispettivamente, dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2017; 
  Rilevato che il citato odierno adeguamento triennale  nella  misura
dello 0,62 per cento va applicato a decorrere  dal  1°  gennaio  2018
alle misure della retribuzione in vigore al 1°  gennaio  2015,  senza
bisogno di conseguente conguaglio,  con  la  medesima  decorrenza  1°
gennaio 2018, degli acconti non corrisposti negli anni 2016  e  2017,
perche' pari allo 0,0 per cento; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27, gli acconti per gli anni 2019 e 2020 vanno  determinati  nella
misura del 30 per cento della variazione percentuale dell'adeguamento
triennale, da applicare dal 1° gennaio 2018, pari allo 0,62 per cento
e che da tale determinazione risulta  una  percentuale  di  ulteriore
aumento, arrotondata alla seconda cifra decimale, pari allo 0,19  per
cento per ciascuno di detti anni,  con  decorrenza,  rispettivamente,
dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020; 
  Considerato che agli oneri derivanti dal  presente  decreto  si  fa
fronte ai sensi dell'art. 3, mediante apposito decreto di  variazione
di bilancio in applicazione dell'art. 21, comma  1-ter,  lettera  e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
settembre 2019,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le misure degli stipendi del personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27, dell'indennita'  prevista  dall'art.  3,  primo
comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa  speciale  in
vigore alla data del 1° gennaio 2015 sono incrementate dello 0,62 per
cento con decorrenza 1° gennaio 2018, senza  bisogno  di  conguaglio,
rispetto agli acconti degli anni 2016 e  2017,  giacche'  per  quegli
anni non corrisposti. 
                               Art. 2 
 
  1. Le misure degli stipendi del personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27, dell'indennita'  prevista  dall'art.  3,  primo
comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa  speciale  in
vigore alla data del 1° gennaio 2018, come  determinate  dall'art.  1
del presente decreto, sono ulteriormente incrementate,  per  ciascuno
degli anni 2019 e 2020, della percentuale dello 0,19  per  cento  con
decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019  e  dal  1°  gennaio
2020, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo. 
                               Art. 3 
 
  1.  Al  relativo  onere,  che  costituisce  spesa   avente   natura
obbligatoria,  si  provvede  a  valere   sulle   disponibilita'   dei
pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 25 gennaio 2021 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                     Il Sottosegretario di Stato 
                              Fraccaro 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                              Bonafede 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021 
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 402 

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2 thoughts on “DIRIGENTI, e’ tutto semplificato per rinnovargli il contratto di lavoro. Basta UN DPCM. Per gli altri NON bastano due anni; ce ne vogliono quasi tre!”

  1. I dirigenti militari vestono la stessa divisa dei contrattualizzati, ma sono trattati economicamente in modo favorevole rispetto ai contrattualizzati loro dipendenti. I primi hanno stipendi da favola e gli aumenti sono periodici e costanti nel tempo e oltre hanno privilegi che i contrattualizzati se li sognano, alloggi, auto di servizio e per dirla ultima perfino il ferro da stiro, c’é una grandissima disparità di trattamento non concepibile, così non va bene…

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