Libertà religiosa e laicità nelle Amministrazioni militari

Roma, 30 mar 2021 – Dal Sindacato Autonomo dei Finanzieri. Nella settimana santa una riflessione riguardante le recenti modifiche alla disciplina dell’assistenza spirituale da parte dei cappellani militari.                         

Nella tradizione cristiana, la Settimana Santa è la ricorrenza che conduce alla più importante festività del calendario cristiano: la celebrazione della Passione, morte e Resurrezione di Cristo.

Non è intenzione porre disquisizioni di fede religiosa o proporre concezioni ateistiche o agnostico razionaliste, quanto esporre alcune riflessioni concernenti la necessità di affermare e difendere la laicità dello Stato.

Ora la nostra Costituzione garantisce il diritto di libertà religiosa (art. 19 Cost.) e del principio dell’eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8, comma 1, Cost.).

Questo perché, sebbene manchi nella Carta costituzionale una chiara ed espressa previsione del principio di laicità, lo Stato italiano è una Repubblica democratica laica e aconfessionale, senza cioè una religione ufficiale.

Il principio supremo di laicità implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale, e anche di tutela dei diritti delle persone non appartenenti ad alcuna religione.

Fatto che non pare chiaro alle Amministrazioni militari, ove difatti, ancora oggi, il professarsi non credenti o professare altre religioni, spesso non basta per essere esentati dalla partecipazione a funzioni religiose cattoliche.

Ma il concetto di laicità dello Stato non sembra chiaro neanche a coloro che sono chiamati a legiferare.

Ciò per dire che, lo scorso 23 marzo, è stato concluso l’esame in Commissione del Disegno di legge C. 2657 concernente la ratifica ed esecuzione di un nuovo protocollo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza spirituale alle Forze Armate.

Un po’ di storia.

La disciplina dell’assistenza spirituale alle Forze armate e al Corpo della Guardia di Finanza, nell’ambito del codice dell’ordinamento militare, fa riferimento alla legge n, 512/1961 che, in materia, ha dato attuazione al previgente regime concordatario. Si tratta degli accordi sottoscritti fra la Santa Sede e l’Italia l’11 febbraio del 1929, cui è stata data esecuzione con la legge n.810/1929. L’articolo continua sul portale del S.A.F., clicca qui >>>

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