Procedura del doppio certificato medico in caso di assenza del militare della Guardia di finanza per motivi di salute

Roma, 6 apr 2021 – DECRETO 12 marzo 2021 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. Ambito applicativo. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità con le quali il militare della Guardia di Finanza assente dal servizio per motivi di salute presenta doppio certificato medico, uno contenente la sola prognosi e l’altro contenente sia la diagnosi che la prognosi della patologia, nonchè le misure atte a garantire, anche ai sensi dell’art. 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali sulla salute contenuti nel certificato recante anche la diagnosi siano trattati, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e dal personale formalmente autorizzato ai sensi della stessa, dai soli organi sanitari competenti della Guardia di finanza, inclusa la Direzione di sanità del Comando generale del medesimo Corpo, per i quali la conoscenza di tali dati e’ indispensabile per la verifica della persistenza dell’idoneità psico-fisica del militare. (GU Serie Generale n.80 del 02-04-2021). 


SEGUE DECRETO PUBBLICATO IN G.U.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2021

Procedura del doppio  certificato  medico  in  caso  di  assenza  del
militare della Guardia di finanza per motivi di salute. (21A02007) 

(GU n.80 del 2-4-2021)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art.  748,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  recante  «Testo  unico   delle
disposizioni regolamentari in  materia  di  ordinamento  militare,  a
norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n.  246»,  il  quale
prevede il dovere per il militare del Corpo della Guardia di finanza,
nei casi di assenza per  motivi  di  salute,  di  trasmettere,  senza
ritardo, al  superiore  diretto  il  certificato  medico  recante  la
prognosi nonche', al competente organo sanitario del medesimo  Corpo,
il certificato medico  da  cui  risultano  sia  la  prognosi  che  la
diagnosi, affinche' venga verificata  la  persistenza  dell'idoneita'
psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse  alla  detenzione  o
all'uso  delle  armi  ovvero  comunque   connotate   da   rischio   o
controindicazioni all'impiego, previa  disciplina,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  il  Garante  per  la
protezione  dei  dati  personali,  delle  modalita'  che   assicurano
l'adozione del sistema del doppio certificato,  in  modo  che  quello
recante la diagnosi sia destinato  unicamente  agli  organi  sanitari
competenti e non confluisca nel  fascicolo  personale  del  militare,
restando salva e impregiudicata la facolta' del Corpo  della  Guardia
di finanza di effettuare, tramite il relativo servizio sanitario,  le
visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme
in vigore; 
  Visti l'art. 7 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  il  quale,  al
comma 2, esclude l'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'art.
55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative al
rilascio e alla trasmissione delle certificazioni di malattia, per le
certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato, nonche' l'art. 1497,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  «Codice  dell'ordinamento
militare», il quale dispone che in materia di rilascio e trasmissione
delle certificazioni di malattia al personale militare  si  applicano
le disposizioni di  cui  all'art.  748,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Visto l'art. 1059, comma 6-bis, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il quale,  nell'individuare  i  dati
sensibili in materia di assenze per motivi di salute e  di  famiglia,
prevede che i dati relativi alla  diagnosi  apposta  sul  certificato
medico del personale del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  possono
essere utilizzati dal competente organo del  servizio  sanitario  del
medesimo Corpo per le finalita' dirette ad accertare  la  persistenza
dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse  alla
detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio
o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata  inidoneita',
comunicati alle commissioni mediche per l'adozione dei  provvedimenti
conseguenti; 
  Visto il regio  decreto-legge  19  gennaio  1928,  n.  26,  recante
«Modificazioni all'ordinamento della regia Guardia di finanza  ed  al
servizio sanitario del corpo», convertito  dalla  legge  6  settembre
1928, n. 2103; 
  Visto l'art. 64, comma 2-bis,  del  decreto  legislativo  19  marzo
2001,  n.  69,  recante  «Riordino  del  reclutamento,  dello   stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della  Guardia
di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», il
quale prevede che il servizio sanitario del Corpo  della  Guardia  di
finanza provvede all'assistenza sanitaria e alla tutela della  salute
del personale in servizio, con applicabilita', in quanto compatibili,
degli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 23; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
novembre 2007, n. 255, «Regolamento di attuazione degli articoli  20,
21 e 181 del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali"»; 
  Vista la deliberazione del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali 14 giugno 2007, n. 23, concernente «Linee guida in  materia
di trattamento di dati  personali  di  lavoratori  per  finalita'  di
gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e,  in  particolare,
l'art. 9, paragrafi 2, lettere b) e h), e 3, e l'art.  88,  paragrafo
1; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE» (regolamento generale sulla protezione dei dati),
e, in particolare, l'art. 2-sexies, comma 2, lettera u); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  10
maggio 2018, adottato ai sensi dell'art. 64, comma 2-bis, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante  le  disposizioni  tecniche
attuative dell'ordinamento del servizio  sanitario  del  Corpo  della
Guardia di finanza; 
  Visto il provvedimento del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali 5 giugno 2019, n. 146, recante  «Prescrizioni  relative  al
trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art.  21,
comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101»; 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  ha
espresso il  proprio  parere  favorevole  con  deliberazione  del  27
gennaio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a)  organo  sanitario  competente  della  Guardia   di   finanza:
l'articolazione del Servizio sanitario del  Corpo  della  Guardia  di
finanza competente in relazione al comando o al reparto  che  impiega
il militare; 
    b) militare: il personale appartenente al Corpo della Guardia  di
finanza. 
                               Art. 2 
 
                         Ambito applicativo 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'
con le quali il militare assente dal servizio per  motivi  di  salute
presenta doppio certificato medico, uno contenente la sola prognosi e
l'altro contenente sia la diagnosi che la prognosi  della  patologia,
nonche'  le  misure  atte  a  garantire,  anche  ai  sensi  dell'art.
2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i  dati
personali sulla salute contenuti nel  certificato  recante  anche  la
diagnosi siano trattati, nel rispetto della disciplina in materia  di
protezione dei dati personali e dal personale formalmente autorizzato
ai sensi della stessa, dai  soli  organi  sanitari  competenti  della
Guardia di finanza, inclusa  la  Direzione  di  sanita'  del  Comando
generale del medesimo Corpo, per i quali la conoscenza di  tali  dati
e' indispensabile per la verifica  della  persistenza  dell'idoneita'
psico-fisica del militare. 
                               Art. 3 
 
                     Certificazione di malattia 
 
  1. Il militare  che  si  assenta  per  motivi  di  salute  presenta
apposita certificazione di malattia rilasciata  dal  medico  o  dalla
struttura sanitaria che ha accertato  la  condizione  di  inidoneita'
psico-fisica a prestare servizio. 
                               Art. 4 
 
            Comunicazioni del militare in caso di assenza 
                        per motivi di salute 
 
  1. In caso di assenza per motivi  di  salute,  fermi  restando  gli
obblighi di comunicazione di cui all'art. 748, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  il  militare
trasmette senza ritardo la certificazione di malattia di cui all'art.
3 contenente: 
    a)  sia  la  diagnosi  che  la  prognosi   all'organo   sanitario
competente della Guardia di finanza; 
    b) la sola prognosi al comando o reparto dal quale egli si  trova
a dipendere per l'impiego. 
  2. Nelle more della  emanazione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 748, comma 2, del decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare che  si
assenta per motivi di  salute  trasmette  senza  ritardo,  con  posta
elettronica certificata e previa protezione degli  allegati,  secondo
le  modalita'  definite  dal   Comando   generale   del   Corpo,   la
certificazione di malattia contenente: 
    a) sia  la  diagnosi  che  la  prognosi  alla  casella  di  posta
elettronica  certificata  dell'organo  sanitario   competente   della
Guardia di finanza destinata a tale tipologia di  comunicazioni,  cui
hanno accesso esclusivamente il relativo  medico  responsabile  e  il
personale dallo stesso autorizzato ai sensi dell'art. 2; 
    b) la sola prognosi alla casella di posta elettronica certificata
del comando o reparto  dal  quale  egli  si  trova  a  dipendere  per
l'impiego. 
  3. Nei casi  in  cui  non  sia  possibile  l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata, il militare che si  assenta  per  motivi  di
salute invia,  senza  ritardo  e  con  ogni  altro  mezzo  che  possa
assicurarne la ricezione, al comando o al reparto dal quale  egli  si
trova a dipendere per l'impiego entrambi i certificati  previsti  dal
comma 1, lettere a) e b), riponendoli in una unica busta chiusa: 
    a) indirizzata al comandante del medesimo comando o reparto; 
    b) recante la dicitura «Contiene dati  personali  concernenti  lo
stato di salute»; 
    c) contenente all'interno il certificato medico recante  la  sola
prognosi e una ulteriore busta chiusa recante la  dicitura  «Contiene
dati personali concernenti lo stato di salute  e  riservati  al  solo
personale  del  Servizio  sanitario  autorizzato»  ben   visibile   e
riportata su entrambi i lati. Nella seconda busta chiusa e' posto  il
certificato medico da cui risulta sia la  diagnosi  che  la  prognosi
della patologia. 
  4. Il comandante del comando o reparto dal quale il militare che si
assenta per motivi di salute si trova a dipendere per  l'impiego  che
riceve la busta di cui al comma 3 tratta, per il tramite di personale
formalmente autorizzato ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 2016/679  del  27  aprile  2016  e  dell'art.
2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
contenuti nel certificato recante  la  sola  prognosi  lavorativa  e,
senza aprirla, fa pervenire  all'organo  sanitario  competente  della
Guardia di finanza la busta  contenente  il  certificato  comprensivo
della diagnosi. 
                               Art. 5 
 
              Gestione dei dati personali sulla salute 
 
  1. I dati relativi alla diagnosi  sono  trattati  dai  soli  organi
sanitari competenti della Guardia di finanza, inclusa la Direzione di
sanita' del Comando generale del medesimo  Corpo  in  relazione  alle
competenze medico-legali e alle funzioni di coordinamento e controllo
alla stessa demandate, e  non  sono  in  alcun  modo  trascritti  nei
documenti caratteristici o matricolari ovvero nel fascicolo personale
del militare. Il trattamento dei medesimi dati da  parte  dei  citati
organi sanitari  della  Guardia  di  finanza  e'  effettuato  per  la
finalita'  di  cui  all'art.  1059,  comma  6-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. 
  2. Il responsabile dell'organo sanitario competente  della  Guardia
di finanza, effettuata la valutazione sul mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica di cui all'art. 748, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n.  90  del  2010,  sulla  base  delle  informazioni
contenute nella  certificazione  medica  recante  la  prognosi  e  la
diagnosi  della  patologia  del  militare  nonche'  di   ogni   altra
informazione in suo possesso,  legittimamente  acquisita  nell'ambito
dei compiti istituzionali  e  nel  rispetto  della  disciplina  sulla
protezione dei  dati  personali  con  riguardo  all'indispensabilita'
della stessa in relazione alla specifica  finalita'  di  trattamento,
comunica tempestivamente al comando  o  al  reparto  che  impiega  il
militare le eventuali indicazioni  o  controindicazioni  all'impiego.
Tale comunicazione avviene con  modalita'  idonea  ad  assicurare  la
protezione  dei  dati  personali  e  contiene  le  sole  informazioni
riguardanti l'inidoneita' indispensabili all'adozione  dei  necessari
provvedimenti ed e' redatta in modo tale da  non  riportare  elementi
riguardanti la diagnosi e ogni altro dato eccedente gli scopi di  cui
all'art.  1059,  comma  6-bis,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 90 del  2010.  In  caso  di  dubbio  sulla  persistenza
dell'idoneita' psico-fisica del militare, il responsabile dell'organo
sanitario competente della Guardia di finanza ne dispone l'invio alle
commissioni  mediche  competenti  per  l'adozione  dei  provvedimenti
conseguenti, comunicando i dati personali sulla salute nel  rispetto,
in particolare, dei principi di necessita' e minimizzazione. 
                               Art. 6 
 
       Trattamento dei dati personali sulla salute all'interno 
           del Servizio sanitario della Guardia di finanza 
 
  1. I responsabili delle articolazioni del Servizio sanitario  della
Guardia di finanza competenti alla  trattazione  dei  dati  personali
sulla salute  relativi  alle  certificazioni  mediche  contenenti  la
diagnosi e la prognosi  della  patologia  effettuano  il  trattamento
degli stessi secondo le previsioni del decreto legislativo n. 196 del
2003 e del regolamento (UE) n. 2016/679 del 27  aprile  2016  nonche'
nel rispetto delle misure  tecniche  e  organizzative  stabilite  dal
Comando generale della Guardia di finanza ai sensi dell'art.  32  del
citato regolamento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 marzo 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco 

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