Concertazione per il rinnovo contrattuale relativa al triennio 2019 – 2021 del Comparto Difesa – Quadro risorse economiche Comparto Sicurezza/Difesa Personale non dirigente

Roma, 27 apr 2021 – Questa e’ la lettera inviata dal Sindacato Nazionale Guardiacoste al Dipartimento della Funzione Pubblica; al ministro della Difesa e al capo di SMM.

Con nota datata 22.04.2021 codesto Dipartimento in vista della convocazione delle parti sociali, programmata ha diramato il prospetto delle risorse economiche afferenti al rinnovo contrattuale, relativo al triennio 2019 – 2021.

Al riguardo la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene indispensabile chiedere che
tra i prioritari punti posti alla base della concertazione sia rubricata l’avvio dei lavori finalizzati alla costituzione di un fondo di previdenza complementare, per personale appartenente ai Comparti Sicurezza‐Difesa-Soccorso Pubblico.

L’avvio della Previdenza Complementare appare più che mai una un onere ricadente in capo a codesto Dipartimento considerato che a margine del provvedimento di concertazione relativo al biennio 2008-2009, siglato nel settembre 2010, aveva sottoscritto un impegno finalizzato ad attivare, in tempi ragionevolmente contenuti, un tavolo tecnico presso il medesimo Dipartimento per dare impulso all’istituzione di forme di previdenza complementare nell’ambito del Comparto Sicurezza.

Il Ministero della Difesa, conseguenzialmente, aveva chiesto, con due missive inviate a febbraio ed a novembre 2010 al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione di attivare all’uopo un tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Pur avendo il Governo accolto, nel mese di maggio 2012, una mozione, approvata dal
Senato, con la quale si impegnava ad avviare forme pensionistiche complementari per il personale del Comparto Difesa-Sicurezza, in mancanza delle procedure di negoziazione e concertazione previste dalla legge sopra richiamata quale strumento per addivenire all’attivazione della “previdenza complementare”, l’Amministrazione della Difesa non ha alcuna possibilità di procedere in tal senso.

Nella sentenza della Sez. Giur. Lazio del 9 febbraio 2016 (est. Pres. De Musso), nel merito, è stato ribadito quanto dedotto nell’atto introduttivo della stessa per quanto concerne la penalizzazione derivante dalla mancata istituzione dei “ fondi di pensione integrativa”. Nelle sentenze 21 marzo 2013 n. 2907/2013 e n.2908/2013 del Tar Lazio – Sede di Roma, il giudice amministrativo aveva sancito l’obbligo per le amministrazioni resistenti di concludere, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso in atti, il procedimento amministrativo volto alla istituzione della previdenza complementare, nominando un commissario ad acta a cui fu attribuito il compito “ di attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i Consigli Centrali di rappresentanza, senza tralasciare di diffidare il “Ministro della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione” ad avviare le procedure di concertazione/contrattazione per l’intero Comparto Difesa e Sicurezza”.

In esecuzione delle pronunce del T.A.R. Lazio – Sede di Roma – il Commissario ad acta aveva portato formalmente a conoscenza delle parti sociali e dei Consigli Centrali di Rappresentanza delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare l’esito dei ricorsi giurisdizionali affinché detti organismi ne tenessero conto nel sollecitare l’avvio delle procedure di concertazione di cui al D.Lgs. n.195/1995 e all’art. 26, comma 20, L. 448/1998.

Nello specifico si evidenzia la prioritaria necessità di predisporre un accantonamento di parte delle risorse economiche, all’uopo predisposte per il rinnovo contrattuale, ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

– Il comma 18, art. 26 della L. 448/1998 stabiliva in 200 miliardi delle ex lire l’ammontare dell’accantonamento di cui alla L. 449/1997 trasferendole ai fondi costituiti ed in fase di costituzione;

– L’art. 74 di cui alla L. 388/2000 assegnava ulteriori risorse, nell’ammontare di 100 miliardi delle ex lire oltre quelle stanziate dalla L. 448/1998;

– L’art. 767 di cui alla L. 296/2006 consentiva – limitatamente allo stanziamento per l’anno 2007 – di poter utilizzare dette risorse “anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”;

– L’art. 8 del D.lgs 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) stabilisce che: “Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

In ragione del vigente quadro normativo chiediamo alla SS.VV. Ill.me di prevedere che una quota pari ad euro 4.500.000 (di cui € 2.200.000 in conto capitale quali spese di costituzione ed euro 2.100.000 in conto corrente relativamente ai costi di gestione dei primi tre esercizi operativi del fondo) e da valersi sugli stanziamenti relativi al trienni economico 2019-2021 affinché siano destinati ai fini dell’avvio della forma pensionistica complementare per i lavoratori dei tre comparti interessati cosi come altri fondi pensione complementare hanno potuto usufruire a favore dei lavoratori dei restanti comparti lavorativi italiani.

Rimaniamo in attesa di un autorevole, per quanto possibile alacre riscontro e cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Roma, lì 26 Aprile 2021

Il Segretario Generale Nazionale
dr. Pasquale DE VITA


 

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