Roma, 28 apr 2021 – La Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) si è pronunciata sulla questione dell’applicazione dei sei scatti stipendiali al personale collocato in pensione con i requisiti di anzianità.
Il Tar ha condannato l’Inps a provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali.
Il S.A.F. aveva già interessato l’INPS (QUI) e il Comando Generale della Guardia di Finanza (QUI) richiedendo l’applicazione della norma vigente e contestando l’interpretazione fornita dall’Ente Previdenziale.
Contestazione ripresa dalla Sentenza ove cita espressamente:
“l’INPS sovrappone impropriamente due discipline aventi diverso oggetto, cioè quella dettata dall’art. 6-bis d.l. 387 del 1987 in materia di determinazione del TFS per il personale delle forze di polizia (richiamata altresì dall’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, d.lgs. 66 del 2010), che dispone l’applicazione di un beneficio pari a sei scatti stipendiali, e quella relativa al conseguimento del diritto a percepire la pensione di anzianità.”
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