Roma, 11 mag 2021 – QUESTA LA LETTERA INVIATA DA SINAFI, UNARMA E SIAMO ESERCITO AL GOVERNO E SUOI MINISTERI DI COMPETENZA.
Illustre Presidente, Signori Ministri,
è con forte preoccupazione che le sottoscrittrici OO.SS. si appellano al Vs indiscusso senso di istituzionale responsabilità, giustizia ed equità, avendo appreso da fonti ufficiali del contenuto di taluni emendamenti che renderebbero particolarmente insidioso, se non addirittura impraticabile, il concreto esercizio di una delle più alte e nobili forme di libertà, costituzionalmente ed internazionalmente garantite, interrelate al concetto di “lavoro”, ossia, quella di poter contare su un’adeguata legislazione sindacale seppur, come nel nostro caso, ragionevolmente e proporzionalmente calibrata alla specificità professionale e di comparto.
Riteniamo doveroso evidenziare, inoltre, un’altra specifica problematica attinente a quella che sembra essere un’impostazione di fondo del testo in discussione, contenuta nell’odierno art. 16, rubricato “Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione”, laddove, al comma sesto, si rimarca che dall’attuazione dell’articolata delega non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Non sarà certamente sfuggito che una totale neutralità finanziaria mal si concilia, nei fatti, con una reale e concreta volontà politica di ammodernamento della rappresentanza dei lavoratori militari, costituendo un evidente contrasto con la sentenza 120/2018 della Corte Costituzionale e un’ulteriore e clamorosa eccezione, in senso inaspettatamente e irragionevolmente restrittivo, rispetto a quanto, da oltre 40 anni, accade nelle finitime realtà sindacali intercompartimentali.
Ci preoccupa molto sapere che il rischio appena paventato è più che reale e giustificato e sembra paradossalmente passare inosservato agli occhi dei Parlamentari, ai quali spesso ci siamo rivolti per evidenziare le forti storture contenute nella legge.
Sembrerebbe, infatti, che la Ragioneria Generale dello Stato, nelle settimane scorse, abbia già dato parere negativo alle normali prerogative sindacali contenute nella legge e verso alcuni emendamenti del relatore, poiché non assistiti da copertura finanziaria. Pochissime opportunità recate dal DdL in esame, fra le quali spiccano – perché connaturate alla funzionalità, alle prerogative e ai diritti, se non addirittura all’esistenza stessa di un’organizzazione sindacale – quelle inerenti ai permessi e distacchi sindacali, alla concessione in uso gratuito di idonei locali, etc. Alle stesse, peraltro, si potrebbe agevolmente far fronte anche attraverso delle semplici operazioni di rimodulazione e riassetto delle risorse generalmente assentite nell’ambito del sistema di rappresentanza dei lavoratori del comparto.
Cogliamo inoltre l’occasione per ribadire, sia nel merito giuridico, sia per analoghe “ragioni economiche”, il nostro totale disappunto per tutte quelle disposizioni attualmente contenute nel DdL che si traducono inevitabilmente in un’irragionevole e sproporzionata compressione dei diritti e della funzionalità stessa di un’organizzazione sindacale, seppur militare. Ci riferiamo, in particolare agli artt. 17 e 18 del testo in esame, recanti, rispettivamente, “Giurisdizione” e “Procedure di conciliazione”.
A tal riguardo, ravvisiamo la sussistenza di seri dubbi di opportunità, di coerenza sistematica (soprattutto in relazione agli specifici principi e mitigazioni regolanti la materia del lavoro, in favore della c.d. “parte debole”), in ordine alla previsione di particolari oneri da corrispondere per promuovere un tentativo di conciliazione in sede centrale o periferica (cfr. art. 18, co. 4); altrettanto vessatoria, sempre in considerazione dei principi che sovrintendono alla tutela, tout court, dei lavoratori[1], è la disposizione contenuta nel comma 1 del menzionato art. 17, laddove si declina la giurisdizione amministrativa “[…] anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari” (la locuzione “anche quando”, in questo caso, accentua l’estensione in pejus dei rimedi esperibili). Sul punto, non v’è chi non veda l’eccesso, inteso come inopportuna sproporzione, di dover ricorrere dinnanzi al giudice amministrativo – notoriamente molto più oneroso – anche nell’ipotesi in cui si tratti di condotte antisindacali da parte datoriale, altrettanto notoriamente, pragmaticamente, storicamente e pacificamente demandate alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (v. nota 1).
Anche sugli emendamenti presentati al riguardo, volti a esentare il pagamento di tali contributi al fine di riequilibrare, se non già in termini giuridici, quantomeno in termini economici, la grave disparità di trattamento tra le OO.SS. militari e tutto il resto delle Organizzazioni sindacali, in materia di attivazione delle condotte antisindacali, sembra sia calata la scure della Ragioneria Generale dello Stato, con il proprio parere negativo, sempre a causa di una mancata previsione della necessaria copertura finanziaria. La lettera completa continua qui >>
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