NEWS / Norme di perequazione previdenziale (pensione) per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

Roma, 13 mag 2021 – DISEGNO DI LEGGE nr. 2180 (Senato) d’iniziativa dei senatori PINOTTI, DONNO, GASPARRI, MININNO, ORTIS e VATTUONE. COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2021. Questa nuova iniziativa caldeggiata e voluta dal Co.ce.r.  riguarda il Coefficiente di trasformazione per una migliore pensione del personale MILITARE. Si tratta di un DDL politicamente trasversale. Speriamo che venga discusso e approvato al più presto poiche’ gia’ molti militari sono andati via e tanti altri andranno via senza trovare miglioramenti, per colpe dello STATO (Ad esempio la mancanza dell’avvio della previdenza complementare).


SEGUE TESTO DISEGNO DI LEGGE nr. 2180 del 15/4/2021.

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza per il grado rivestito, l’importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, utilizzando il coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella A dell’allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 2.

1. In caso di rideterminazione dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché di revisione dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell’allegato 2 alla legge n. 247 del 2007 e alla tabella A della legge n. 335 del 1995, il coefficiente di trasformazione da applicarsi al personale di cui all’articolo 1 della presente legge è da ritenersi automaticamente adeguato a quello in vigore per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento di vecchiaia del dipendente pubblico civile.

Art. 3.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati in:

31.170.000 euro per l’anno 2022,
62.340.000 euro per l’anno 2023,
93.510.000 euro per l’anno 2024,
124.680.000 euro per l’anno 2025,
155.850.000 euro per l’anno 2026,
187.020.000 euro per l’anno 2027,
218.190.000 euro per l’anno 2028,
249.360.000 euro per l’anno 2029,
280.530.000 euro per l’anno 2030, e
311.700.000 euro a regime,

a decorrere dall’anno 2031, si provvede con risorse del fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


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