Roma, 26 mag 2021 – DAL SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI. Il Fondo di Previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri è un Ente con autonomia giuridica, sottoposto a vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è stato istituito nel RDL 1187/34.
A decorrere dal tre giugno 1990 al Fondo di previdenza è iscritto d’ufficio, all’atto della nomina a finanziere, tutto il personale Is.A.F.
Il Fondo si alimenta prioritariamente mediante versamenti mensili obbligatori da parte degli iscritti, in misura del due per cento dell’ottanta per cento dello stipendio (intero o ridotto) che percepisce.
All’atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, a prescindere da quale sia la causa e il periodo di iscrizione, su istanza di parte, al personale spetta un premio di previdenza, che non va inserito nella dichiarazione dei redditi poiché esente da ogni tipo di tassazione.
Inoltre, al personale spetta un premio di previdenza aggiuntivo di cui all’art. 4 della legge.1326/61 commisurato agli anni di effettivo servizio svolto e interamente imponibile in quanto, ai sensi dell’art. 7 della legge 168/51 viene alimentato da entrate annuali assegnate al fondo ed è soggetto all’applicazione dell’analoga tassazione IRPEF applicata sul TFS erogato dall’INPS.
Tale quota, peraltro, è aumentata di due o di quattro decimi, a seconda che il numero degli anni di servizio prestati sia superiore rispettivamente a trent’anni oppure a trentaquattro anni e sei mesi. L’articolo continua sul portale del Sindacato SI.NA.FI, clicca qui >>>
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