Equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di aggiornamento professionale, di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali

Roma, 10 giu 2021 – UNA BUONA NOTIZIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. E PER IL RESTO DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE? Su questo argomento sono anni che le FF.AA. non si interessano di nulla. Come mai? Eppure i corsi si fanno e le leggi esistono.

Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’art. 60-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla base degli insegnamenti impartiti, l’equipollenza dei titoli conseguiti dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato in esito ai corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, svolti tra il 1° aprile 1981 e il 31 agosto 2013 presso scuole e centri di specializzazione professionale anche non della Polizia di Stato, ai titoli rilasciati in esito ai corsi triennali di qualifica dell’istruzione professionale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, vigenti fino all’anno scolastico 2012-2013, secondo l’allegata tabella di corrispondenza allegato «A», la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

La Gazzetta Ufficiale e gli allegati su questo argomento li trovi collegandoti qui >>>

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