Regolamento recante modalita’ di svolgimento del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Roma, 14 lug 2021 – DECRETO 14 maggio 2021, n. 97 del MINISTERO DELL’INTERNO. Regolamento recante modalita’ di svolgimento del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (21G00105) (GU Serie Generale n.154 del 30-06-2021). Note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/2021.


MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 14 maggio 2021, n. 97 

Regolamento recante modalita' di svolgimento  del  concorso  pubblico
per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  ai  sensi  dell'articolo  164  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (21G00105) 

(GU n.154 del 30-6-2021) – Vigente al: 15-7-2021

IL MINISTRO DELL’INTERNO
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Visto, in particolare, l'articolo 164 del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005,  n.  217,  disciplinante  l'accesso  mediante  concorso
pubblico, per esami, alla qualifica di vice direttore informatico del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Considerato che, a norma del comma 6 del suddetto articolo 164  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  con  regolamento  del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove
di esame, le categorie di titoli valutabili, a parita' di  punteggio,
ai fini della formazione della  graduatoria,  la  composizione  della
commissione  esaminatrice  e  i  criteri  per  la  formazione   della
graduatoria finale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007,  «Determinazione  delle  classi  di  laurea  magistrale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9
luglio 2007, n. 157; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto  n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,  ai  fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166,
«Regolamento  recante  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e  alle  procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure  selettive  di
accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  dicembre  2019,
recante «Individuazione dei  titoli  di  studio  per  l'accesso  alle
qualifiche iniziali dei  ruoli  del  personale  direttivo  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di  cui  al  Titolo  II  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il  personale
direttivo e dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del  19
luglio 2008, n. 168; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  sezione  del  3
novembre 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
riscontrata con nota n. 4113 del 9 aprile 2021 del  Dipartimento  per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Modalita' di accesso 
                         e bando di concorso 
 
  1. L'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  di  seguito  denominato   «Corpo
nazionale», ai sensi dell'articolo 164  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per esami. 
  2. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito  denominato  «Dipartimento»,  e  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui all'articolo  164  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, fermi restando  i  requisiti  previsti  per  le
categorie riservatarie di cui all'articolo 164, comma 3, del medesimo
decreto legislativo. 
  4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto  disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
                               Art. 2 
 
                         Prova preselettiva 
 
  1. Qualora il numero delle  domande  presentate  superi  di  almeno
dieci volte il numero dei posti messi a concorso,  l'ammissione  alle
prove di esame puo' essere subordinata,  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva. 
  2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla vertenti sulle materie di cui all'articolo 4, commi
2, 3 e 5. 
  3.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione  della
preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  4. La correzione  degli  elaborati  e'  effettuata  anche  mediante
procedure automatizzate. 
  5. Il numero massimo di candidati da ammettere alle prove di  esame
e' stabilito nel bando di concorso in un numero pari  a  dieci  volte
quello dei posti messi a concorso, fermo restando  che  la  votazione
riportata dal concorrente nella prova preselettiva  non  puo'  essere
inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche
i concorrenti che abbiano  riportato  un  punteggio  pari  all'ultimo
degli ammessi. 
  6. La  commissione  esaminatrice  di  cui  all'articolo  3  redige,
secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei  candidati  che  hanno
superato la prova  preselettiva.  La  graduatoria  e'  approvata  con
decreto del  Capo  del  Dipartimento.  Con  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  e'  data  notizia,  con
valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito
internet istituzionale www.vigilfuoco.it - dell'elenco dei  candidati
ammessi a sostenere le prove di esame. 
  7.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre   alla
formazione del voto finale di merito. 
                               Art. 3 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento e' presieduta da un prefetto o da un dirigente  generale
del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti
nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore  a  quattro,
dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante  e
individuati tra i professori universitari. Con il medesimo decreto e'
nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi
di assenza o impedimento del componente effettivo. Per  le  prove  di
lingua straniera, il  giudizio  e'  espresso  dalla  commissione  con
l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste  nel
bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio  nel
Dipartimento, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487. 
  2. Le funzioni di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale  con  qualifica  non  inferiore  a  ispettore  logistico  -
gestionale del Corpo nazionale ovvero da  un  appartenente  ai  ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica  in
servizio presso il Dipartimento. 
  3. In relazione al numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare  le
sottocommissioni e non  e'  tenuto  a  partecipare  ai  lavori  delle
stesse. 
                               Art. 4 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da  una
prova orale. 
  2. La prima prova scritta consiste nella stesura  di  un  elaborato
ovvero  nella  risposta  sintetica  a  quesiti,  senza  l'ausilio  di
strumenti informatici, e verte sulle seguenti materie: 
    a) architettura, sviluppo, verifica  e  rilascio  di  applicativi
software; 
    b) progettazione ed utilizzo efficiente dei  database  management
systems (D.B.M.S.). 
  3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un  elaborato
ovvero  nella  risposta  sintetica  a  quesiti,  senza  l'ausilio  di
strumenti informatici, e verte, a scelta del candidato, su una  delle
seguenti materie: 
    a) gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati; 
    b) architettura delle reti di telecomunicazione; 
    c) sicurezza informatica. 
  4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
in ciascuna  prova  scritta  una  votazione  non  inferiore  a  21/30
(ventuno/trentesimi). 
  5. La prova orale verte, oltre  che  sulle  materie  oggetto  delle
prove scritte di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie: 
    a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo; 
    b)  informatizzazione   della   pubblica   amministrazione,   con
particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale; 
    c)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al Dipartimento, e ordinamento del  personale  del  Corpo
nazionale. 
  6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso. 
  7. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 
                               Art. 5 
 
                               Titoli 
 
  1. La commissione esaminatrice valuta, a parita'  di  punteggio,  i
seguenti titoli,  tenendo  conto,  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria di merito di cui all'articolo 7, del seguente  ordine  di
preferenza: 
    a) abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali di
cui all'articolo 164, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217: punti 3; 
    b) dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali  di  cui
all'articolo 164, comma 1, lettera d),  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217: punti 2; 
    c)  lauree  magistrali  diverse  da  quella   considerata   quale
requisito di partecipazione al concorso: punti 1. 
  2. I titoli di cui al comma  1  non  sono  cumulabili  e  non  sono
valutabili per i candidati che non abbiano conseguito pari  punteggio
nelle  prove  di  esame.  Il  punteggio  attribuito  ai   titoli   e'
finalizzato esclusivamente a stabilire l'ordine di preferenza  fra  i
candidati pari merito, non sommandosi ai voti conseguiti nelle  prove
di esame. 
                               Art. 6 
 
           Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, 
                       psichica e attitudinale 
 
  1.  Ai  fini  dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti   di
idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  dei  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria finale di cui all'articolo 7, si  applica
il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166. 
                               Art. 7 
 
                Approvazione della graduatoria finale 
             e dichiarazione dei vincitori dei concorsi 
 
  1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla
base delle risultanze delle prove di esame,  sommando  la  media  dei
voti conseguiti nelle prove scritte al voto  conseguito  nella  prova
orale, e valutando, in caso di parita' di punteggio, i titoli di  cui
all'articolo 5. L'amministrazione redige la  graduatoria  finale  del
concorso tenendo conto, in  caso  di  parita'  nella  graduatoria  di
merito, nell'ordine, dei seguenti titoli: criterio di  preferenza  di
cui all'articolo 164, comma 5, del  decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217,  e  titoli  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono  valutati
i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non  sia
conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero  che  siano
pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine  stabilito
nel bando  stesso,  salvi  i  casi  di  regolarizzazione  formale  da
effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 
  2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la
graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i
candidati  utilmente  collocati  nella  medesima  graduatoria.  Detto
decreto   e'   pubblicato    sul    sito    internet    istituzionale
www.vigilfuoco.it - previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana. 
                               Art. 8 
 
                           Norme di rinvio 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello   Stato   e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito  nella  raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 14 maggio 2021 
 
                                               Il Ministro: Lamorgese 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2021 
Foglio n. 1980 

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