Roma, 25 gen 2022 – In generale, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato i provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari:
a) sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume di norma una rilevanza di mero fatto;
b) sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale;
c) sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l’art. 1349 co. 3 d. lgs. n. 66/10;
d) non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato.
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Non tutti sono veri trasferimenti e non sono uguali per tutti, c’é chi viene trasferito d’autorità ma sempre a seguito di una scelta e definito per servizio e in missione (vedi ufficiali) e chi viene trasferito per servizio ma a domanda senza spese per l’amministrazione e si deve accontentare di una sede alternativa alla sua richiesta. Pochi sono i casi d’autorità senza se e senza ma. Gli ordini sono ordini ma non per tutti.