IN ARRIVO DAL 15/12/2021 L’OBBLIGO VACCINALE PER I MILITARI, I POLIZIOTTI, I VIGILI DEL FUOCO (Soccorso Pubblico). FILE PDF DELLA BOZZA ALL’INTERNO

Roma, 24 nov 2021 – Ora saranno tutti contenti? FINALMENTE CHI INVOCAVA L’OBBLIGO VACCINALE E’ STATO SODDISFATTO. Il Governo al completo ci ha messo la faccia e lo Stato si assumera’ la responsabilita’ sull’obbligo vaccinale (ma e’ tutto poi da vedere), come sempre chiesto dai no vax da covid-19. In sostanza dal 15 dicembre 2021 i militari, poliziotti e vigili del fuoco devono essere tutti vaccinati, pena la sospensione senza stipendio fino a data incerta (data in cui l’interessato si sottoporra’ all’inoculazione del siero “sperimentale”).

Ma questo obbligo non basta. E’ poca cosa.
Su 500 mila addetti del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico il personale non vaccinato sara’ all’incirca il 20 per cento del totale (circa 100.000 persone).I professori e personale scolastico non vaccinati saranno al massimo 240.000 (circa il 20 per cento).
Poca cosa rispetto ai 7 milioni di Italiani NON vaccinati. Bisognerebbe avere piu’ coraggio e “raschiare” anche in altre categorie del mondo privato: giovani, studenti, disoccupati, occupati al servizio del pubblico, quanti percepiscono un reddito provvisorio dall’INPS (cittadinanza, disoccupazione, e altri redditi non da pensione).

Oltre all’obbligo vaccinale per alcune nuove categorie, come anzidetto, saranno  ulteriormente introdotte nuove pesanti restrizioni per tutti  i non vaccinati o comunque senza green pass o super green pass. .

SEGUE BOZZA DEL PROVVEDIMENTO

ART. 2
(Estensione dell’obbligo vaccinale)

1. Dopo l’articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

ART. 4-ter
(Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 3-ter, si applica anche alle seguenti categorie di personale:
a) al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico;

c) al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione dei contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis.

Il testo completo della bozza in pdf la trovi qui >>>

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