Obbligo vaccinale: chi è responsabile in caso di danni ed effetti avversi? Paga lo Stato?

Roma, 7 gen 2022 – Secondo diversi pareri legali in concomitanza con il trattamento sanitario obbligatorio (legale) scatta l’eventuale responsabilità dello Stato per conseguenze sulla salute.

I PARERI DEI LEGALI – Il primo a rispondere è il professor Sabino Cassese, giurista, accademico e presidente emerito della Corte Costituzionale. Sull’ipotesi di obbligo vaccinale spiega che «fa bene il governo a seguire un criterio progressivo, prima il convincimento, poi una certificazione che garantisca quell’interesse della collettività di cui parla la Costituzione, solo come rimedio ultimo un obbligo vaccinale generalizzato per tutti.

Ma di certo le conseguenze avverse della vaccinazione sono sicuramente a carico dello Stato“. Un parere condiviso anche da Giovanni Maria Flick, autorevole giurista, accademico ed ex presidente della Corte costituzionale

Per Cassese, la Costituzione dispone che possono certamente essere introdotti trattamenti sanitari obbligatori, ponendo un solo limite: quello di farlo per legge. Quindi, la prassi richiede un intervento del Parlamento. Inoltre, la Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela la salute, aggiungendo che lo fa sia per tutelare un diritto dell’individuo, sia per assicurare un interesse della collettività.

La conseguenza di queste due disposizioni è molto chiara. Possono essere disposti trattamenti sanitari obbligatori, ma la legge che li dispone deve essere non discriminatoria e proporzionata“

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4 thoughts on “Obbligo vaccinale: chi è responsabile in caso di danni ed effetti avversi? Paga lo Stato?”

  1. invitiamo i sigg. Cassese e Flick a rileggersi almeno l’art.32 Cost (artt.1-13 sarebbe forse sforzo eccessivo):

    art.32 Cost
    1) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
    2) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
    3) La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana

    i sigg citati evidentemente si son dimenticati – come d’uso di questi tempi – il punto / condizione / limite (3) che a sua volta rimanda appunto agli artt fondamentali e varie Carte riconosciute dalla Cost.
    Ma glissano pure o forse han perso il senso di TSO legittimo, per cui dovrebbero rileggersi quanto i costituenti intendevano, in particolare Aldo Moro.
    Infine, val solo la pena cennare qui la sovversione strumentale del significato inteso dai costituenti (‘fondamentale’ qui è esplicito non perché è l’unico diritto fondamentale riconosciuto dalla Cost ma perché si trova espresso fuori dalla parte dei Principi Fondamentali) di cui forse buon indizio sta nella
    “… sentenza del Tribunale dell’Aquila (I) – 2013 – dott. Anna Maria Tracanna – Giudice del Lavoro. A ben vedere infatti, l’art. 32 della Costituzione non può essere considerato come una monade ma va riletto e interpretato anche alla luce degli altri diritti e doveri scolpiti nella carta costituzionale quali l’obbligo di adempiere ai doveri di solidarietà, l’obbligo di rispettare la dignità della persona, l’obbligo di assicurare il pari trattamento a tutti gli individui e, soprattutto, il fondamentale obbligo di rispettare la libertà individuale e che si esplica anche nell’inviolabile diritto di scelta della cura da intraprendere.” “In particolare, quando la medicina ufficiale non proponga delle valide soluzioni o quando le stesse non sono ulteriormente percorribili, la Costituzione, cristallizzando la tutela del diritto alla salute in senso lato, assicura a ogni individuo la possibilità di intraprendere cure e terapie che, pur nell’incertezza del risultato, possano, anche temporaneamente, assicurare un’esistenza decorosa e libera – per quanto possibile – dalle sofferenze. A tutela del preminente bene della salute, dunque, anche il medico, nella sua scienza e coscienza, dovrà sentirsi libero di prescrivere al paziente quelle cure che egli ritenga maggiormente idonee a raggiungere un beneficio, sia esso la guarigione, sia esso la stabilizzazione della malattia intesa come non peggioramento.”

  2. ECCO mark. UN ALTRO CHE COSTITUZIONALISTA NON E’, MA VUOLE INSEGNARE IL MESTIRE A CHI LAUREATO E PRATICANTE LO E’.

  3. @team, e che ne sai?

    “To consider judges as the ultimate arbiters of all constitutional questions is a very dangerous doctrine indeed, and one which would place us under the despotism of an oligarchy.”
    Thomas Jefferson

  4. …MARK…scegliti la costituzione che ti piace…i decisori che ti piacciono…e lasciaci sbagliare liberamente…se ritieni di essere nel giusto resta fedele alla linea e non vaccinari…ci arrendiamo!😄

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