GOVERNO / SICUREZZA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica.

Roma, 26 apr 2022  – AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE. CIRCOLARE 21 aprile 2022, n. 4336. Attuazione dell’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica. (22A02611) (GU Serie Generale n.96 del 26-04-2022).

Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2021 – Loro sedi.

Oggetto: Attuazione dell’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica.

A) Premesse.
Con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti
per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina», il Governo ha ritenuto, tra l’altro, la straordinaria
necessita’ e urgenza di assicurare il rafforzamento dei presidi per
la sicurezza, la difesa nazionale, le reti di comunicazione
elettronica e degli approvvigionamenti di materie prime. A tale
riguardo, l’art. 29, comma 1, del medesimo decreto-legge, prevede
che, al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei
sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici
di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate
alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e
aggiornamenti ai propri prodotti, in conseguenza della crisi in
Ucraina, le medesime amministrazioni procedano tempestivamente alla
diversificazione dei prodotti in uso.

Piu’ nello specifico, il medesimo art. 29, secondo il combinato
disposto dei commi 1 e 3, prevede che l’individuazione dei prodotti e
servizi da diversificare avvenga in relazione alle categorie indicate
con circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra quelle
volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza: a) sicurezza
dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi
antivirus, antimalware ed «endpoint detection and response» (EDR); b)
«web application firewall» (WAF).

La presente circolare e’ volta, pertanto, ad indicare le categorie
di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica per le
quali le pubbliche amministrazioni dovranno procedere a
diversificazione ai sensi dell’art. 29, del decreto-legge n. 21 del
2022.

B) Individuazione dei prodotti e servizi oggetto di diversificazione.

Ai fini dell’individuazione dei prodotti e servizi tecnologici di
sicurezza informatica di aziende produttrici legate alla Federazione
Russa, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 21
del 2022, ciascuna pubblica amministrazione destinataria della
presente circolare procede alla diversificazione delle seguenti
categorie di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica:

1) prodotti e servizi di cui all’art. 29, comma 3, lettera a),
del decreto-legge n. 21 del 2022, della societa’ «Kaspersky Lab» e
della societa’ «Group-IB», anche commercializzati tramite canale di
rivendita indiretta e/o anche veicolati tramite accordi quadro o
contratti quadro in modalita’ «on-premise» o «da remoto»;

2) prodotti e servizi di cui all’art. 29, comma 3, lettera b),
del decreto-legge n. 21 del 2022, della societa’ «Positive
Technologies», anche commercializzati tramite canale di rivendita
indiretta e/o anche veicolati tramite accordi quadro o contratti
quadro in modalita’ «on-premise» o «da remoto».

C) Raccomandazioni procedurali.

Si raccomanda alle amministrazioni destinatarie della presente
circolare – responsabili nella conduzione delle operazioni di
configurazione dei nuovi servizi e prodotti acquisiti ai sensi
dell’art. 29 del decreto-legge n. 21 del 2022, anche in relazione
alla precisa conoscenza dei propri asset (reti, sistemi informativi e
servizi informatici) e degli impatti degli stessi sulla continuita’
dei servizi e della protezione dei dati – di adottare tutte le misure
e le buone prassi di gestione di servizi informatici e del rischio
cyber e, in particolare, di tenere conto di quanto definito dal
Framework nazionale per la cybersecurity e la data protection,
edizione 2019, realizzato dal Centro di ricerca di cyber intelligence
and information security (CIS) dell’Universita’ Sapienza di Roma e
dal Cybersecurity national lab del Consorzio interuniversitario
nazionale per l’informatica (CINI), con il supporto dell’Autorita’
garante per la protezione dei dati personali e del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza.

In particolare, si raccomanda di:
1) censire dettagliatamente i servizi e prodotti di cui al
paragrafo B) della presente circolare, analizzando gli impatti degli
aggiornamenti degli stessi sull’operativita’, quali i tempi di
manutenzione necessari;

2) identificare e valutare i nuovi servizi e prodotti,
validandone la compatibilita’ con i propri asset, nonche’ la
complessita’ di gestione operativa delle strutture di supporto in
essere;

3) definire, condividere e comunicare i piani di migrazione con
tutti i soggetti interessati a titolo diretto o indiretto, quali
organizzazioni interne alle amministrazioni e soggetti terzi;

4) validare le modalita’ di esecuzione del piano di migrazione su
asset di test significativi, assicurandosi di procedere con la
migrazione dei servizi e prodotti sugli asset piu’ critici soltanto
dopo la validazione di alcune migrazioni e con l’ausilio di piani di
ripristino a breve termine al fine di garantire la necessaria
continuita’ operativa. Il piano di migrazione dovra’ garantire che in
nessun momento venga interrotta la funzione di protezione garantita
dagli strumenti oggetto della diversificazione;

5) analizzare e validare le funzionalita’ e integrazioni dei
nuovi servizi e prodotti, assicurando l’applicazione di regole e
configurazioni di sicurezza proporzionate a scenari di rischio
elevati (quali, ad esempio, autenticazione multi-fattore per tutti
gli accessi privilegiati, attivazione dei soli servizi e funzioni
strettamente necessari, adozione di principi di «zero-trust»);

6) assicurare adeguato monitoraggio e audit dei nuovi prodotti e
servizi, prevendendo adeguato supporto per l’aggiornamento e la
revisione delle configurazioni in linea.

Nella predisposizione, migrazione e gestione dei nuovi prodotti e
servizi, si raccomanda l’adozione di principi trasversali di
indirizzo, quali a titolo esemplificativo quello della «gestione del
rischio», in termini di identificazione, valutazione e mitigazione
dei rischi di diversa fattispecie che concorrono nell’attuazione
della diversificazione dei servizi.

Infine, si raccomanda alle amministrazioni di controllare
costantemente i canali istituzionali di comunicazione dell’Agenzia
per la cybersicurezza nazionale https://www.acn.gov.it/ e
https://csirt.gov.it

La presente circolare, che potra’ essere oggetto di periodico
aggiornamento, opera dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e, al fine di assicurarne una diffusa
conoscenza nell’intero territorio nazionale, la presente circolare
sara’ disponibile, dopo la pubblicazione, all’indirizzo
https://www.acn.gov.it

Roma, 21 aprile 2022

Il direttore generale: Baldoni

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