Aspettativa per infermità e astensione obbligatoria per maternità. Il Si.Na.Fi. interviene a tutela di tutte le finanziere.

Roma, 30 mag 2022 – Il SINAFI ha ricevuto segnalazioni circa un’interpretazione normativa, da parte dell’Amministrazione, concernente gli istituti dell’astensione obbligatoria ex art. 16, comma 1 del d.l. n. 151/2001 e dell’interdizione dal lavoro ex art. 17, comma 2, lett.a) del medesimo decreto (gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza) a suo avviso non coerente con lo spirito della norma sulla maternità che assurge a principio fondamentale meritevole di tutela anche sovranazionale.

Il SINAFI ha quindi richiesto al Comando Generale un intervento affinché casi della specie vengano trattati in maniera coerente con la ratio dell’intero impianto normativo a tutela della donna lavoratrice, assicurando, in particolare, che il periodo di “astensione obbligatoria” di una gestante/puerpera sia correttamente considerata a livello di stato giuridico quale servizio permanente, con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici.

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