Roma, 8 ago 2022 – DAL SINAFI. In recepimento delle direttive Europee é stato approvato il Decreto Legislativo n.105 del 30 giugno 2022 che entrerà in vigore a tutti gli effetti il 13 agosto p.v., e che rafforza gli istituti esistenti al fine di conciliare vita privata e attività lavorativa per i genitori e prestatori di assistenza.
Qui di seguito le principali novità che, peraltro, sono state giù esplicitate dall’INPS con circolare n.3066 del 04 agosto 2022.:
Congedo di paternità obbligatorio
L’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105/2022 introduce l’articolo 27-bis al Capo IV del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico genitorialità, di seguito anche T.U.), che disciplina il “Congedo di paternità obbligatorio” (recependo e ampliando le tutele previste per il congedo obbligatorio del padre introdotto della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni). Lo stesso articolo 2, comma 1, alla lettera d), rinomina come “Congedo di paternità alternativo” il congedo di cui all’articolo 28 del T.U., la cui disciplina è rimasta immutata.
Di seguito si illustrano sinteticamente le disposizioni normative previste nel citato articolo 27- bis del T.U., rinviando, come anticipato, a una successiva circolare le indicazioni operative di dettaglio.
Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario… L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>
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