Roma, 19 ago 2022 – Come anticipato da ASPMI in data 24 giugno 2022 (clicca qui), il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva le disposizioni dei Decreti Legislativi che recepiscono le direttive del Parlamento Europeo (2019/1158 del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea) volte a migliorare la conciliazione tra attività professionale e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza.
Con l’approvazione del Decreto Legislativo n.105 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 29 luglio 2022, la disposizione legislativa è diventata attuativa mediante la Circolare applicativa del 12 agosto 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare.
Esaminiamo nel dettaglio le principali novità introdotte.
- Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni.
“Il padre, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi all’evento, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni.
Tali giorni non sono fruibili ad ore; possono essere utilizzati anche in via non continuativa; sono da computare escludendo dal calcolo i giorni festivi e non lavorativi; sono fruibili anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice; spettano anche in caso di morte perinatale del figlio, da fruire nell’ambito del suddetto arco temporale; sono riconosciuti anche al padre adottivo o affidatario. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi”…. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>
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Mi chiedo, da militare, se non si stia un po’ esagerando?