TFS STATALI. DECRETO 1 agosto 2022. Rinnovo dell’accordo quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennita’ di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019

Roma, 27 set 2022 - Decreto uscito sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 23-09-2022.

                          IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante «Misure urgenti
per  il  riequilibrio  della  finanza  pubblica»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e  in  particolare
l'art. 3, concernente il trattamento di fine servizio e i termini  di
liquidazione della pensione per i  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e in particolare l'art. 12, riguardante  interventi  in
materia previdenziale e, in specie, nei commi 7 e 8, le modalita' e i
termini di riconoscimento, per  i  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche, dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita'  premio  di
servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita'
equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata  spettante  a
seguito di cessazione, a vario titolo, dall'impiego; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in
particolare l'art. 23, concernente l'erogazione  del  trattamento  di
fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche  nonche'
del personale degli enti pubblici di ricerca, e in specie il comma  7
che stabilisce che le modalita' di attuazione delle disposizioni  ivi
recate e gli ulteriori criteri, condizioni e  adempimenti,  anche  in
termini di trasparenza, per l'accesso  al  finanziamento,  nonche'  i
criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento  del  relativo
Fondo di garanzia e della garanzia di  ultima  istanza  dello  Stato,
sono disciplinati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica  amministrazione,  sentiti  l'INPS,  il   Garante   per   la
protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato; 
  Visto, il comma 8 del citato art. 23 del decreto-legge  n.  4,  del
2019, convertito dalla legge n. 26, del 2019, che stabilisce  che  la
gestione del Fondo di garanzia predetto e'  affidata  all'INPS  sulla
base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione
e che per la predetta gestione e'  autorizzata  l'istituzione  di  un
apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato intestato  al
gestore; 
  Visto l'art. 1, comma 87, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»,  che  ha
modificato l'art. 14, comma 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019,
convertito dalla legge n. 26 del 2019, rideterminando,  limitatamente
all'anno 2022,  i  requisiti  di  eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
contributiva ivi previsti in sessantaquattro anni di eta'  anagrafica
e trentotto anni di anzianita' contributiva; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, 22 aprile  2020,  n.  51,  recante  «Regolamento  in
materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», registrato alla Corte dei conti il
18 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie  generale  -  n.  150  del  15  giugno  2020,  e  in
particolare gli articoli 3 e 15, concernenti, rispettivamente, Ambito
soggettivo e Accordo quadro; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  19
agosto 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 5 settembre 2020, n. 221, recante «Approvazione dell'Accordo
quadro per  il  finanziamento  verso  l'anticipo  della  liquidazione
dell'indennita' di fine servizio comunque determinata, secondo quanto
previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»; 
  Visto, in particolare, l'art. 11 dell'Accordo quadro, contenuto nel
citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto
2020, che stabilisce che lo stesso Accordo e' rinnovabile dalle parti
sottoscrittrici,  sentito  il  parere  di  INPS  per  i  profili   di
competenza; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei  requisiti  di
accesso al pensionamento agli incrementi  della  speranza  di  vita»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289,
del 12 dicembre 2017, che ha  disposto  l'adeguamento  dei  requisiti
pensionistici all'aumento della  speranza  di  vita  per  il  biennio
2019-2020; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, del 5 novembre 2019, recante «Adeguamento dei  requisiti  di
accesso al pensionamento all'incremento  della  speranza  di  vita  a
decorrere dal 1° gennaio 2021», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  n.  267  del  14  novembre  2019,  che  ha
disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento  della
speranza di vita per il biennio 2021-2022; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, del 27 ottobre 2021, recante «Adeguamento dei  requisiti  di
accesso al pensionamento agli incrementi  della  speranza  di  vita»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  268
del 10 novembre 2021, per il biennio 2023-2024; 
  Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, espresso con nota n. 8139 in data 1° agosto 2022; 
  Acquisito il parere favorevole del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, espresso con nota n. 6260 in data 8 luglio 2022; 
  Acquisito il parere favorevole dell'Associazione bancaria italiana,
con nota n. UCR/0011111 in data 1° luglio 2022; 
  Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale,  che  si  e'
espresso con nota 0064-0084520 in data 7 luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  rinnovato  l'Accordo  quadro  per  il  finanziamento  verso
l'anticipo  della  liquidazione  dell'indennita'  di  fine   servizio
comunque denominata secondo quanto previsto dall'art.  23,  comma  2,
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  sottoscritto,  con
firma digitale, tra il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  l'Associazione  bancaria  italiana,   e
approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19
agosto 2020. 
  2. Il rinnovo  e'  valido  ed  efficace  per  ventiquattro  mesi  a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. 
  3. Resta ferma la disciplina contenuta nell'Accordo quadro relativa
ai criteri e alle condizioni per l'accesso all'anticipo agevolato. 

                               Art. 2 
 
  1. Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo quadro approvato con  decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto 2020,  per  il
richiedente che  accede  alla  pensione  con  il  requisito  previsto
dall'art. 14, decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge  n.
26 del  2019,  si  applica  il  decreto  direttoriale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  del  27  ottobre  2021,  recante
«Adeguamento  dei  requisiti  di  accesso   al   pensionamento   agli
incrementi  della  speranza  di  vita»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 10 novembre 2021,  per
il biennio 2023-2024. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 1° agosto 2022 
 
                                                Il Ministro: Brunetta 

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2300 

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2 thoughts on “TFS STATALI. DECRETO 1 agosto 2022. Rinnovo dell’accordo quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennita’ di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019”

  1. Ho 37 anni di contributi, desidero avere 45 mila euro per acquistare un immobile in Sicilia dove a fine servizio vado ad abitare, visto che adesso ho l’alloggio di servizio da Comandante. Grazie

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