Roma, 27 set 2022 - Decreto uscito sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 23-09-2022.
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante «Misure urgenti
per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e in particolare
l'art. 3, concernente il trattamento di fine servizio e i termini di
liquidazione della pensione per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e in particolare l'art. 12, riguardante interventi in
materia previdenziale e, in specie, nei commi 7 e 8, le modalita' e i
termini di riconoscimento, per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di
servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita'
equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione, a vario titolo, dall'impiego;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in
particolare l'art. 23, concernente l'erogazione del trattamento di
fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonche'
del personale degli enti pubblici di ricerca, e in specie il comma 7
che stabilisce che le modalita' di attuazione delle disposizioni ivi
recate e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in
termini di trasparenza, per l'accesso al finanziamento, nonche' i
criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del relativo
Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato,
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato;
Visto, il comma 8 del citato art. 23 del decreto-legge n. 4, del
2019, convertito dalla legge n. 26, del 2019, che stabilisce che la
gestione del Fondo di garanzia predetto e' affidata all'INPS sulla
base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione
e che per la predetta gestione e' autorizzata l'istituzione di un
apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato intestato al
gestore;
Visto l'art. 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha
modificato l'art. 14, comma 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019,
convertito dalla legge n. 26 del 2019, rideterminando, limitatamente
all'anno 2022, i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva ivi previsti in sessantaquattro anni di eta' anagrafica
e trentotto anni di anzianita' contributiva;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica
amministrazione, 22 aprile 2020, n. 51, recante «Regolamento in
materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», registrato alla Corte dei conti il
18 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 150 del 15 giugno 2020, e in
particolare gli articoli 3 e 15, concernenti, rispettivamente, Ambito
soggettivo e Accordo quadro;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19
agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 5 settembre 2020, n. 221, recante «Approvazione dell'Accordo
quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione
dell'indennita' di fine servizio comunque determinata, secondo quanto
previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;
Visto, in particolare, l'art. 11 dell'Accordo quadro, contenuto nel
citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto
2020, che stabilisce che lo stesso Accordo e' rinnovabile dalle parti
sottoscrittrici, sentito il parere di INPS per i profili di
competenza;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289,
del 12 dicembre 2017, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti
pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio
2019-2020;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del 5 novembre 2019, recante «Adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a
decorrere dal 1° gennaio 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 267 del 14 novembre 2019, che ha
disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della
speranza di vita per il biennio 2021-2022;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del 27 ottobre 2021, recante «Adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268
del 10 novembre 2021, per il biennio 2023-2024;
Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'economia e delle
finanze, espresso con nota n. 8139 in data 1° agosto 2022;
Acquisito il parere favorevole del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, espresso con nota n. 6260 in data 8 luglio 2022;
Acquisito il parere favorevole dell'Associazione bancaria italiana,
con nota n. UCR/0011111 in data 1° luglio 2022;
Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si e'
espresso con nota 0064-0084520 in data 7 luglio 2022;
Decreta:
Art. 1
1. E' rinnovato l'Accordo quadro per il finanziamento verso
l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio
comunque denominata secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sottoscritto, con
firma digitale, tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, e
approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19
agosto 2020.
2. Il rinnovo e' valido ed efficace per ventiquattro mesi a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Resta ferma la disciplina contenuta nell'Accordo quadro relativa
ai criteri e alle condizioni per l'accesso all'anticipo agevolato.
Art. 2
1. Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo quadro approvato con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto 2020, per il
richiedente che accede alla pensione con il requisito previsto
dall'art. 14, decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n.
26 del 2019, si applica il decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2021, recante
«Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 10 novembre 2021, per
il biennio 2023-2024.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° agosto 2022
Il Ministro: Brunetta
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.
n. 2300
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Ho 37 anni di contributi, desidero avere 45 mila euro per acquistare un immobile in Sicilia dove a fine servizio vado ad abitare, visto che adesso ho l’alloggio di servizio da Comandante. Grazie
Vorrei capire ora si potrà chiedere un anticipo tra?