CARABINIERI Forestali: Sulla incompatibilità ex art. 238, comma 1, lett. b) TUROM relativamente alla dubbia applicazione al Personale Militare CC RF delle Stazioni CC Forestali

Roma, 31 ott 2022 – Il SIULM Carabinieri ha scritto al Comando Generale affinché venga risolta una problematica molto sentita dal personale dei Carabinieri Forestali e dalle loro famiglie, che ha evidente riflessi negativi sulla serenità del citato Personale.

In particolare risulta a questo sindacato che ai militari del ruolo forestale in servizio nelle stazioni forestali, viene applicato l’art. 238 COMMA 1, LETT. B) così come modificato nel 2012 dal DPR 24 febbraio 2012, n. 40, che recita Il militare dell’Arma dei carabinieri non può:

a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l’imparzialità nell’espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell’Istituzione;

b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell’arruolamento.

Questo Sindacato SIULM Carabinieri ha esposto che vi sono enormi effetti negativi sul benessere dei Carabinieri Forestali e delle loro famiglie prodotti dalla dubbia applicabilità dell’art.238, comma 1, lettera b) del TUROM dato che vi è una evidente disparità tra Carabinieri della Territoriale e Carabinieri della Specialità Forestale.

La norma si riferisce esclusivamente all’Arma Territoriale, di cui non fa parte l’Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, poiché, l’espressione “stazioni” di cui all’art. 238 cit. è da intendere come riferita esclusivamente ai Carabinieri appartenenti all’Organizzazione Territoriale dell’Arma (ex art.169 del C.O.M.) e segnatamente ai “Comandi di Stazione“ di cui all’art.173, comma 1, lett. e) del C.O.M.; altresì la norma in questione è stata emanata nel 2012, quando, come ampiamente noto, l’incorporamento del Personale appartenete al CFS nell’Arma dei Carabinieri ha decorrenza dal 1 gennaio 2017.

Altro elemento da prendere in considerazione è che il citato art.238, comma 1 lett. b) del TUROM, usa l’espressione “prima dell’arruolamento“, tale inciso conferma, ulteriormente, che la norma in esame riguarda esclusivamente i Carabinieri appartenenti all’Organizzazione Territoriale dell’Arma, atteso che per i Carabinieri del Ruolo Forestale non può parlarsi di arruolamento, bensì di incorporamento e/o transito, come si evince chiaramente  dall’art. 2214-quater del C.O.M. che titola: Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri.”   

Il Direttivo Nazionale SIULM Carabinieri, sta organizzando un sondaggio tra tutti i carabinieri forestali a cui gli è stato applicata la norma sopracitata. Fonte: Siulm.it>>>>>

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