Anticipo TFS/TFR dipendenti pubblici. Le istruzioni per presentare la domanda. – ASPMI

Roma, 6 feb 2023 – Questa Organizzazione Sindacale, con comunicato pubblicato in data 07 dicembre 2022 (approfondimento) ha ampiamente descritto l’istituzione della nuova prestazione di anticipo dei trattamenti a favore degli iscritti alla Gestione Creditizia dell’INPS, disposta dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 219 del 9 novembre 2022.

La nuova prestazione prevede per i pensionati e i cessati dal servizio, iscritti alla Gestione ed aventi diritto ad una prestazione di TFS/TFR, la possibilità di disattendere i tempi di pagamento ordinari richiedendo l’intero importo maturato e non liquidato o parte di esso a cui si applica un tasso di interesse fisso pari all’1 per cento per l’intera durata del finanziamento e una ritenuta dello 0,50 per cento per le spese di amministrazione.

La somma viene anticipata dal fondo credito e corrisposta in un’unica soluzione all’iscritto alla Gestione. La quota di TFR/TFS ceduta, al momento della maturazione del diritto alla fruizione, sarà rimborsata alla Gestione direttamente dall’Ente competente per l’erogazione (INPS).

In attesa di apposita circolare che fornisca i dettagli relativi alla nuova disciplina e le istruzioni operative, l’INPS con messaggio n. 430 del 30 gennaio 2023 ha diramato le modalità di presentazione delle domande relative a tale prestazione.

Come indicato dall’Istituto, “i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali possono presentare la domanda di anticipo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto a partire dal 1° febbraio 2023.”

La domanda andrà trasmessa esclusivamente in modalità telematica, accedendo alla scheda prestazione presente sul sito dell’INPS al seguente indirizzo:

Trattamento di Fine Servizio

In fase di istruttoria, il richiedente dovrà specificare se il finanziamento viene richiesto per il TFR/TFS completo oppure per un importo minore. Inoltre, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a vincoli o cessioni (art. 11 co. 2 del Regolamento per l’erogazione di Anticipazioni ordinarie del TFS e TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali, in vigore dal 1 febbraio 2023), dovrà indicare se intende ricevere il finanziamento per l’ammontare effettivamente disponibile.

Per le domande presentate dai lavoratori per cui l’Ente erogatore sia l’INPS (nel caso delle Forze Armate) i richiedenti non dovranno produrre alcuna certificazione relativa al TFS, dato che essa sarà resa in modo automatizzato nei sistemi dell’Area credito.

Alla luce di questa senz’altro lodevole iniziativa promossa dall’INPS, questa O.S. auspica che la giurisprudenza, già intervenuta  sul giudizio di illegittimità sulla penalizzazione della rateizzazione introdotta dalle Legge di stabilità del 2014, giunga ad una rapida conclusione delegittimando tali penalizzazioni ormai strutturali, restituendo al personale che cessa dal servizio il diritto all’immediata percezione del TFS maturato senza il ricorso agli strumenti di cessione del credito i quali, seppur vantaggiosi per il personale cessato, risultano comunque penalizzanti per il personale. ASPMI

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