Roma, 7 feb 2023 – da informazioneoggi.it – La Corte di Cassazione ha stabilito che, a determinate condizioni, può essere autorizzato il pignoramento del TFS.
Il Trattamento di Fine Servizio (TFS) è la prestazione versata ai dipendenti pubblici o statali, a titolo di indennità di liquidazione o di buonuscita, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il TFS spetta solo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 ed è pagato in varie rate, in base all’ammontare spettante. In ogni caso, l’accredito della prima quota avviene entro 105 giorni, in caso di cessazione per inabilità o decesso, dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto per limite di età, scadenza del contratto o pensione anticipata oppure dopo 24 mesi in tutti gli altri casi. Le ulteriori rate, invece, vengono erogate dopo 12 e 24 mesi dalla prima.
Ma scopriamo quali sono le ipotesi in cui è consentito il pignoramento del TFS. L’ARTICOLO CONTINU.informazioneoggi.it/A QUI >>>
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