Incostituzionale la norma di legge che assoggetta ad obbligo vaccinale i militari da impiegare in particolari condizioni operative senza indicare le patologie che si intendono contrastare

Roma, 22 feb 2023 – Nella sentenza 25 del 2023 la Corte costituzionale ha stabilito che «è incostituzionale la norma di legge che assoggetta ad obbligo vaccinale i militari da impiegare in particolari condizioni operative senza indicare le patologie che si intendono contrastare attraverso la profilassi vaccinale».

L’articolo 32, secondo comma, della Costituzione stabilisce infatti che nessuno può essere obbligato a un «determinato» trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La Corte costituzionale ha definito il grado di precisione richiesto al legislatore e il significato dell’aggettivo «determinato», quando si tratti dell’imposizione di un obbligo vaccinale. In particolare, se da una parte la Consulta ha chiarito che in questa materia la Costituzione stabilisce una riserva «relativa» di legge (che non obbliga il legislatore a introdurre una disciplina in tutto compiuta, ma lascia spazio a fonti secondarie); dall’altra la sentenza afferma che quando intenda imporre un obbligo vaccinale la legge non può limitarsi all’indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale.

Pronunciandosi su una questione sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli, in un caso riguardante l’obbligo vaccinale per i militari da impiegare in particolari condizioni operative in Italia o all’estero, la Corte ha perciò dichiarato illegittimo l’articolo 206-bis del codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre a tale personale «profilassi vaccinali» non previamente individuate in via legislativa, bensì rimesse a fonti secondarie ovvero ad atti amministrativi.

Nelle motivazioni della sentenza n.14 del 2023, pronunciata il primo dicembre scorso e depositata il 10 febbraio, la Corte costituzionale aveva affrontato la questione dell’obbligatorietà del vaccino anti Covid.

La Consulta aveva chiarito che l’obbligo vaccinale introdotto per il Covid per il personale sanitario non costituisce una misura irragionevole né sproporzionata se l’obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus e di salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario. Inoltre la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2 anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici, non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. Fonte: ilsole24ore.com

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