Così é deciso, anche questa volta a tutela del personale del Corpo. TAR annulla il diniego al trasferimento emesso dal Comando Generale della GdF

Roma, 26 mag 2023 – Editoriale del Segretario Generale SINAFI Eliseo Taverna

Questa volta è un TAR del nord, con sentenza di alcuni mesi fa, a conferire tutela a quei diritti e libertà fondamentali del personale del Corpo, sanciti dalla Carta Costituzionale e addirittura dalla Carta di Nizza, troppo spesso negati.

I fatti risalgono al 2022 quando un appartenente al Corpo, per mezzo dell’istituto sancito dall’art. 33, comma 5, L. 104 del 1992, ha inoltrato, con le formule di rito, un’istanza di trasferimento temporaneo, per garantire assistenza continuativa alla madre affetta da gravissime patologie e, pertanto, portatrice di handicap.

Il diniego all’istanza, come spesso accade, anche in questo caso è stato motivato non solo da formule che assumono i caratteri di genericità e indeterminatezza, quali possono essere ‘’esigenze di servizio territoriale’’ ma anche da pareri contrari al carattere di assistenza continuativa e costante del portatore della patologia.

Lo scenario, dunque, appare ineluttabile: dimensione umana, solidarietà e art. 2 della Costituzione sono i capisaldi richiamati da un numero considerevole di sentenze di accoglimento di ricorsi avversi taluni provvedimenti, per la maggior parte dei casi ostativi a istanze di trasferimento, per i quali ogni Amministrazione militare dovrebbe recare la minor turbativa possibile alle esigenze dei propri dipendenti e, per esteso, ai familiari degli stessi.

Proprio per questa ragione, così come ha sancito il TAR, sono stati violati i pilastri normativi quali artt. 3, 97 Cost, art. 33 comma 5, L. 104 del 1992, art. 26 Carta di Nizza e Convenzione delle Nazioni del 13/12/2006, difetto di istruttoria eccesso di potere e manifesta contraddittorietà è invece la terzina che corrobora la fondatezza del ricorso.

L’Amministrazione, prosegue il TAR, nella determina di diniego, nel punto in cui contesta un deficit di personale, non ha tenuto conto del maggior deficit organizzativo del territorio oggetto di richiesta di trasferimento e, inoltre, da un punto di vista dell’esigenza privata del dipendente, ha completamente ignorato la situazione personale del collega, avendo previamente documentato che la madre, vedova con un figlio unico, non avrebbe potuto ricevere assistenza da alcun altro parente.

Con orgoglio, vicinanza e azioni concrete, ogni giorno documentiamo come la sfera di diritto prestatuali non è assolutamente subalterna, per sua natura, neanche ad atti endoprocedimentali, peraltro difettosi, monchi di motivazioni concrete e peculiari: questo dice il TAR.

Così é stato deciso, quindi, da un Tribunale, tuttavia ci interroghiamo, a questo punto, se le politiche organizzative e gestionali del personale messe in atto dall’Amministrazione siano perfettamente adeguate, consone e aderenti alle gravi esigenze di quel personale che ha familiari diretti che versano in condizioni bisognevoli e di assistenza a causa di gravi patologie.

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