Roma, 27 mag 2023 – SIAM. La Corte Costituzionale con sentenza 93/2023 ha finalmente messo fine ad una battaglia legale che andava avanti da oltre 8 anni.
La Corte ha abrogato l’ articolo 10 comma 1 del Codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionale.
Una sperequazione, dice la Corte nella sentenza, che viola l’articolo 3 della Costituzione poiché “Anche per gli psicologi, come per i medici appartenenti alle Forze armate, l’esercizio dell’attività libero professionale soddisferebbe una pluralità di interessi: quello della comunità civile, che può avvalersi di specifiche professionalità maturate in ambito militare, quello dell’amministrazione
Inoltre l’art. 210, comma 1, cod. ordinamento militare si porrebbe in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., in quanto creerebbe «un’ingiustificata frattura
Insomma il Codice dell’ordinamento militare discriminava senza alcuna ragione logica una categoria professionale estremamente importante soprattutto in settori altamente stressanti come le forze armate dove il tasso dei suicidi registra numeri preoccupanti.