Congedo parentale all’80% per le Forze Armate e Forze di Polizia

Roma, 26 lug 2023 – Sig. Ministro della Difesa,

la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto varie disposizioni in materia di sostegno al reddito e alle famiglie, una in particolare inerente il congedo parentale, che integra e modifica il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Nello specifico l’articolo 1, al comma 359, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), integrando la fine dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 34 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con il seguente testo: “elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione”, ha disposto l’elevazione della retribuzione dal 30% all’80% per la durata massima di un mese di congedo, fino ai sei anni di vita del bambino, consentendo di fatto di migliorare la condizione reddituale del genitore lavoratore dipendente. L’integrazione riguarda tutti i genitori lavoratori senza distinzione tra dipendenti pubblici e privati e che quindi va ad aggiungersi alla disciplina specifica prevista per il personale militare.

Con la Circolare n. 4, pubblicata il 16 gennaio 2023, l’INPS è intervenuta per fornire i primi chiarimenti sulle nuove misure introdotte con la Legge di Bilancio 2023, in particolare in materia di congedi parentali, chiarendo i destinatari ed i tempi di applicazione della misura, senza alcuna eccezione per il personale del Comparto Difesa e Sicurezza. Quanto sopra veniva ulteriormente rafforzato dalla Circolare INPS nr. 45 del 16.5.2023 la quale, seppur diretta a fornire le istruzioni amministrative in relazione al settore privato, in premessa ribadiva espressamente che la previsione in narrazione trova applicazione in favore dei “…lavoratori dipendenti, sia del settore privato che
del settore pubblico…”.

Pertanto appare evidente che il personale militare non debba essere escluso da tale beneficio.

Analoga situazione si è presentata durante l’emergenza Covid, occasione in cui il combinato disposto degli articoli 23 e 25 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ha riconosciuto a tutto il personale del Pubblico Impiego, Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare comprese, il diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è stata riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’ art. 33 del Decreto Legislativo 26 marzo 2021, n. 151.

Alla luce di quanto esposto, in considerazione del fatto che l’art. 1493 Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice di Ordinamento Militare) estende l’applicazione della normativa in materia di maternità e paternità a tutto il personale delle Forze Armate e Forze di Polizia, questa Rete sindacale insiste nel ribadire la piena applicazione di tale beneficio al personale del Comparto Difesa e Sicurezza.

Quanto sopra veniva altresì autorevolmente confermato dalla Direzione Generale per il Personale Militare al quale con fg. M_D AB05933 REG2023 0332943 del 06 giugno 2023 nell’estendere la novellata “Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare” espressamente statuiva, nell’allegato specchietto riepilogativo (Allegato “B”), che “… una delle mensilità fruite entro il sesto anno di vita del figlio, viene indennizzata all’80% (in luogo del 30%), limitatamente ad uno dei due genitori.”

Fatto fermo quanto sopra, giungono a questa Rete Sindacale Militare notizie alla luce delle quali parrebbe che, da informali contatti tra competenti articolazioni/uffici e da non meglio specificati quesiti presentati ad organismi aventi precipuamente natura contabile, sarebbe emersa una diversa interpretazione, secondo la quale il beneficio in questione non sarebbe applicabile al personale militare, giustificando la propria posizione attraverso un precedente orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica per cui il beneficio in discussione non sarebbe applicabile al personale destinatario di una disposizione contrattuale che già riconosce, relativamente all’istituto del congedo parentale, un trattamento economico di miglior favore (intera retribuzione).

Trattasi in realtà di un parere conosciuto a questa Rete Sindacale Militare, ma inapplicabile al personale militare. Nel caso portato dal predetto atto consultivo, infatti, per il personale dell’Amministrazione Pubblica interessata (un’Azienda Sanitaria Locale) esisteva in effetti una norma del C.C.N.L. che specificatamente prevedeva una disciplina, relativa all’istituto del congedo parentale, più favorevole per il lavoratore.

Quindi questa Rete Sindacale ribadisce la piena applicabilità dell’istituto in questione al personale militare. Una sua esclusione ingiustificata porterebbe ad un trattamento discriminatorio e minerebbe l’uguaglianza sostanziale dei lavoratori/genitori già ribadita dal Codice dell’Ordinamento Militare, come sopra meglio esposto.

Anche nel merito queste Associazioni Sindacali del Personale militare ritengono che il parere, sopra meglio esplicato, non sia applicabile nel caso di specie non rilevandosi nella disciplina di settore alcun trattamento di maggior favore, trattandosi in effetti di istituti (Congedo parentale e Licenza straordinaria) ontologicamente diversi e aventi finalità e discipline fortemente difformi.

In conclusione questa Rete Sindacale richiede un Suo autorevole intervento volto a ribadire, presso tutte le articolazioni, la piena e definitiva applicabilità dell’istituto in discussione in favore del personale militare, confermando quanto già autorevolmente affermato dalla Direzione Generale per il Personale Militare.

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