USMIA Interforze. Quesito al CUSI. Maggiorazione delle indennità operative (c.d. “trascinamento”)

Roma, 3 dic 2023 – Comunicato USMIA. Questa Segreteria ha provveduto ad inviare un quesito al Centro Stipendiale Interforze sulle maggiorazioni delle indennità operative (c.d. trascinamento), di seguito quanto richiesto.

Spettabile Centro Unificato Stipendiale Interforze

A seguito della segnalazione da parte di alcuni dei nostri iscritti desideriamo portare alla Sua attenzione una questione di rilevanza cruciale per tutti i militari rappresentati da USMIA. 

Come è noto, con il meccanismo del trascinamento il legislatore ha inteso riconoscere delle maggiorazioni, da calcolarsi sull’indennità di impiego operativo di base, nei confronti di quel personale che, a seguito di un cambio di impiego correlato alla percezione di una diversa indennità operativa (es. campagna, imbarco, aeronavigazione, volo, controllo spazio aereo) risulti destinatario di un decremento economico.

In sostanza il c.d. trascinamento, come evidenziato anche in ambito giurisdizionale “assolve ad una funzione meramente perequativo in favore del personale che, avendo in passato prestato servizi che comportano l’attribuzione di una indennità speciale, superiore a quella operativa di base, non viene più impiegato nello svolgimento di quei particolari servizi. Tale personale, ritornando a percepire la sola indennità di base perderebbe, così, parte degli emolumenti in precedenza ottenuti.

In tale quadro interviene il meccanismo del cd. trascinamento che contempera il decremento economico subito. La maggiorazione, peraltro, essendo attribuita in relazione agli anni di servizio prestati in impieghi particolari (fino a 20 anni) può, complessivamente, essere maggiore della nuova indennità speciale spettante. E di qui il secondo meccanismo perequativo, consistente nella possibilità di optare per il suo mantenimento” (C.d.S. IV sezione n. 8236/2006).

PREMESSO CHE

L’istituto della maggiorazione delle indennità operative (c.d. “trascinamento”), inizialmente previsto – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394/1995 – per il solo personale delle Forze armate, è stato esteso nel 1999 alle Forze di polizia a ordinamento militare con l’art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 254;

oltre al trascinamento delle indennità operative “fondamentali” (imbarco, aeronavigazione e volo) nel 2002, con l’art. 5, comma 10, del d.P.R. n. 163, è stato introdotto il “trascinamento” anche per le indennità supplementari relative al volo (pronto intervento aereo, per piloti collaudatori, per istruttori di volo o specialità):

il c.d. trascinamento, come evidenziato anche in ambito giurisdizionale

“assolve ad una funzione meramente perequativa in favore del personale che, avendo in passato prestato servizi che comportano l’attribuzione di una indennità speciale, superiore a quella operativa di base, non viene più impiegato nello svolgimento di quei particolari servizi. Tale personale, ritornando a percepire la sola indennità di base perderebbe, così, parte degli emolumenti in precedenza ottenuti. In tale quadro interviene il meccanismo del cd. trascinamento che contempera il decremento economico subito. La maggiorazione, peraltro, essendo attribuita in relazione agli anni di servizio prestati in impieghi particolari (fino a 20 anni) può, complessivamente, essere maggiore della nuova indennità speciale spettante. E di qui il secondo meccanismo perequativo, consistente nella possibilità di optare per il suo mantenimento” (C.d.S. IV sezione n. 8236/2006).

In considerazione che nel COMPENDIO Ed 2020 “Trattamento Economico accessorio del personale” redatto dal Comando Generale della Guardia di Finanza-VI Reparto-Affari Giuridici e Legislativi- Ufficio Trattamento Economico dove, al Capitolo 5 par.1, si tratta della Maggiorazione delle indennità operative (c.d. “Trascinamento”) relative, in particolare, al seguente emolumento:

– emolumento c.d. fondamentale: aeronavigazione;

– che all’interno dello stesso capitolo sottopara “b” relativamente alle “Norme applicative” al punto (6)  pag. 27 viene testualmente riportato:

 “le ritenute fiscali vengono operate nella misura del 50% dell’ammontare dell’importo percepito”.

Per quanto sopra esposto ed in virtù di quanto riportato si chiede al CUSI (Centro Unico Stipendiale) una valutazione sulla corretta applicazione del trascinamento al personale.

Restiamo fiduciosi che la Vostra attenzione e la Vostra autorità possano favorire un tempestivo esame della questione.

RingraziandoLa per l’attenzione, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti,

Segretario Generale
1° LGT (EI) Leonardo Nitti

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