Roma, 3 ago 2021 – DAL 6 AGOSTO 2021 SCATTANO ALCUNE RESTRIZIONI PER CHI NON E’ VACCINATO, DI CUI AL DECRETO- LEGGE NR. 105/2021. I possessori del green pass (Certificazione verde COVIS-19) invece non subiranno nessuna restrizione. Un vantaggio non da poco rispetto a coloro che non hanno una certificazione verde. Allo studio anche limitazione sui trasporti ecc.ecc..
Dal 6 agosto comunque senza una certificazione verde in “tasca” non si potranno frequentare:
1. esercizi di ristorazione al chiuso e al tavolo;
2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo;
3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attivita’ al chiuso;
5. sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita’ al chiuso;
6. con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;
7. attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’, di cui all’articolo 8-ter; i) concorsi pubblici.
DI SEGUITO l’art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19
Art. 3 Impiego certificazioni verdi COVID-19 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione; h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter; i) concorsi pubblici. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.». 2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 8-bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».
Un DL che si sovrappone alla Costituzione, non appena qualcuno farà ricorso, sia sotto il piano legale che umano (discriminazione), qualcun’altro la smetterà di arrogarsi la facoltà di imporre certe limitazioni antidemocratiche! Quello che mi lascia basito è la protervia e la perniciosità delle istituzioni e di buona parte di chi le gestisce…senza contare buona parte dell’opinione pubblica! Complimenti, i nazisti avevano un metodo simile che giustificavano con “lo facciamo per la tua sicurezza”!
Sono d’accordo cn Serpe
Mai visto cosa più sbagliata del green pass che alimenterà altra disoccupazione , odio, disuguaglianze….senza aver preso in considerazione milioni di studi che anche il vaccinato infetta !!! Quindi questa green pass è un altra idiozia che a breve si dimostrerà l ennessima bufala quando a contagiarsi saranno i vaccinati visto che solo loro possono frequentare ristoranti al chiuso, palestre etc….Con il green pass uscirà la verità , non ci sono.piu scuse !!!
Concordo perfettamente con Serpe. Volevo chiedere come mai non sono state incluse le chiese durante le messe o riti religiosi vari? Questo GREEN PASS,vero nome LASCIAPASSARE è in pieno contrasto con la costituzione.
Speriamo tutti che i bei tempi tornino presto….
Ai tempi del buonanima non ci sarebbero stati grandi problemi a far rispettare il lock down, altro che multe e verbali li avrebbero eliminato il problema sul posto. Speriamo che tornino quei bei tempi.