NON HAI IL GREEN PASS? Dal 6 agosto 2021 entrano in vigore ulteriori limitazioni di Legge per l’emergenza CORONAVIRUS. NIENTE RISTORANTI AL CHIUSO E SEDUTI E NIENTE PARTECIPAZIONE AI CONCORSI STATALI

Roma, 3 ago 2021 – DAL 6 AGOSTO 2021 SCATTANO ALCUNE RESTRIZIONI PER CHI NON E’ VACCINATO, DI CUI AL DECRETO- LEGGE NR. 105/2021. I possessori del green pass (Certificazione verde COVIS-19) invece non subiranno nessuna restrizione. Un vantaggio non da poco rispetto a coloro che non hanno una certificazione verde. Allo studio anche limitazione sui trasporti ecc.ecc..

Dal 6 agosto comunque senza una certificazione verde in “tasca” non si potranno frequentare:

1. esercizi di ristorazione al chiuso e al tavolo;

2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo;

3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attivita’ al chiuso; 

5. sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita’ al chiuso;

6. con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;

7.  attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’, di cui all’articolo 8-ter; i) concorsi pubblici.

DI SEGUITO l’art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19

     Art. 3 
 
                Impiego certificazioni verdi COVID-19 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo  l'articolo  9
e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1.  A  far
data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona  bianca  esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui
all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': 
      a) servizi di ristorazione svolti da  qualsiasi  esercizio,  di
cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; 
      b)  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizioni
sportivi, di cui all'articolo 5; 
      c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di
cui all'articolo 5-bis; 
      d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri
benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive,   di   cui
all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso; 
      e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; 
      f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; 
      g) centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui
all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e
con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri
estivi, e le relative attivita' di ristorazione; 
      h) attivita' di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e
casino', di cui all'articolo 8-ter; 
      i) concorsi pubblici. 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche  nelle
zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le  attivita'  di
cui al comma 1 siano consentiti e alle  condizioni  previste  per  le
singole zone. 
    3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla
base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di  concerto  con  i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la
protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   specifiche
tecniche   per   trattare   in   modalita'   digitale   le   predette
certificazioni,  al  fine  di  consentirne  la   verifica   digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse
contenuti. Nelle more dell'adozione  del  predetto  decreto,  per  le
finalita' di cui al presente articolo possono  essere  utilizzate  le
certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 
    4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi  e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al  medesimo
comma 1.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
    5. Il Ministro della salute con propria ordinanza  puo'  definire
eventuali misure  necessarie  in  fase  di  attuazione  del  presente
articolo.». 
  2.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  il
comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis.  Le  certificazioni
verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente  ai  fini  di
cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma  1,  2-quater,  5,  8-bis,
comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonche' all'articolo 1-bis del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

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6 thoughts on “NON HAI IL GREEN PASS? Dal 6 agosto 2021 entrano in vigore ulteriori limitazioni di Legge per l’emergenza CORONAVIRUS. NIENTE RISTORANTI AL CHIUSO E SEDUTI E NIENTE PARTECIPAZIONE AI CONCORSI STATALI”

  1. Un DL che si sovrappone alla Costituzione, non appena qualcuno farà ricorso, sia sotto il piano legale che umano (discriminazione), qualcun’altro la smetterà di arrogarsi la facoltà di imporre certe limitazioni antidemocratiche! Quello che mi lascia basito è la protervia e la perniciosità delle istituzioni e di buona parte di chi le gestisce…senza contare buona parte dell’opinione pubblica! Complimenti, i nazisti avevano un metodo simile che giustificavano con “lo facciamo per la tua sicurezza”!

  2. Mai visto cosa più sbagliata del green pass che alimenterà altra disoccupazione , odio, disuguaglianze….senza aver preso in considerazione milioni di studi che anche il vaccinato infetta !!! Quindi questa green pass è un altra idiozia che a breve si dimostrerà l ennessima bufala quando a contagiarsi saranno i vaccinati visto che solo loro possono frequentare ristoranti al chiuso, palestre etc….Con il green pass uscirà la verità , non ci sono.piu scuse !!!

  3. Concordo perfettamente con Serpe. Volevo chiedere come mai non sono state incluse le chiese durante le messe o riti religiosi vari? Questo GREEN PASS,vero nome LASCIAPASSARE è in pieno contrasto con la costituzione.

  4. Ai tempi del buonanima non ci sarebbero stati grandi problemi a far rispettare il lock down, altro che multe e verbali li avrebbero eliminato il problema sul posto. Speriamo che tornino quei bei tempi.

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