Roma, 20 ago 2021 – (ItaliaOggi.it). Non esiste un diritto soggettivo del dipendente pubblico al riavvicinamento alla sede di lavoro, più vicina al domicilio della persona da assistere essendo la richiesta del singolo recessiva rispetto all’interesse della collettività.
Non esiste un diritto soggettivo del dipendente pubblico al riavvicinamento alla sede di lavoro, più vicina al domicilio della persona da assistere (art. 33, comma 5, I. n. 104/1992), essendo la richiesta del singolo recessiva rispetto all’interesse della collettività. Infatti, nell’equo bilanciamento tra gli interessi coinvolti il legislatore ha condizionato il trasferimento all’inciso «ove possibile», in ragione proprio del preminente interesse organizzativo dell’ente pubblico. Con queste motivazioni la Cassazione (ordinanza n.22885/2021) ha respinto il ricorso, di una dipendente ministeriale, al trasferimento di sede in ragione del rilevante interesse organizzativo dell’ente a confermarla nella sede di appartenenza. L’articolo completo continua sul portale web di ItaliaOggi.it, clicca qui >>>