Pensioni personale militare. La Corte dei Conti si pronuncia per l’applicabilità dell’aliquota del 2,44% annui al personale con meno di 15 anni di servizio al 31/12/1995

Roma, 9 set 2021 – DAL SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI. Come avevamo reso noto lo scorso 15 luglio 2021, in merito alla nota questione relativa all’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, l’I.N.P.S., con la sua circolare n. 107 del 14 luglio 2021, aveva fornito alcuni chiarimenti con riferimento al personale che al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.

In estrema sintesi, l’Istituto aveva disposto il riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici per il personale con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, attraverso il riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995, riservandosi poi di emanare istruzioni applicative della disposizione in argomento con riferimento ai soggetti che avevano maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni.

Ebbene, con sentenza n. 12/2021 del 09 settembre 2021 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, nel rispondere a due quesiti formulati dalle Sezioni I e III Giurisdizionali d’Appello, hanno sostanzialmente indicato come dovrà essere sciolta la riserva formulata dall’I.N.P.S. nella sua menzionata circolare n. 107/2021 con riferimento al personale militare che ha maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, enunciando il seguente principio di diritto:…. L’articolo completo continua sul portale del SINAFI, clicca qui >>>

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