Consiglio di Stato: La richiesta del Green pass è legittima, non viola la privacy. Respinte le motivazioni di quattro cittadini non vaccinati

Roma, 18 set 2021 – ORMAI IL “SUPER” GREEN PASS E’ LEGGE E DURERA’ FINO AL 31.12.2021, DATA CHE COINCIDE CON LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA (ED ANCHE ECONOMICA) DELLO STATO ITALIANO. ENTRO IL 15 OTTOBRE 2021 TUTTI I LAVORATORI DOVRANNO VACCINARSI OPPURE USARE IL TAMPONE RAPIDO O MOLECOLARE (Con costi variabili). Saranno interessati al green pass tutti, militari, poliziotti, statali in generale e lavoratori di ogni ordine e grado del settore privato. Molti cercano di contestare l’uso del green pass, come gia’ fatto per le mense, ma ormai e’ tutto scritto ed approvato; il Governo tira dritto per il bene dei cittadini e del Paese. Anche se molti non condividono e non capiscono. Ma si tratta di una piccola minoranza che non vuole vaccinarsi; mentre chi si e’ vaccinato, quasi tutti sono o indifferenti o favorevoli all’inasprimento delle regole sanitarie. E’ un argomento questo che si autoalimenta da solo, un bilanciamento delle posizioni a favore o contrari, in base a chi grida di piu’.

QUESTA CHE SEGUE E’ LA NUOVA SENTENZA NEGATIVA CONTRO L’USO DEL GREEN PASS/VACCINAZIONE.

Ansa.it.
La richiesta di Green pass non viola la privacy ed è legittima
. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, pronunciandosi in sede cautelare, ha ribadito la validità e l’efficacia delle disposizioni attuative (il Dpcm del 17 giugno 2021) del sistema incentrato sulla certificazione verde Covid-19, il Green pass.

Il Consiglio, confermando la decisione del Tar Lazio n. 4281/2021, ha respinto quanto sostenuto da 4 cittadini, non vaccinati, secondo i quali il meccanismo di contenimento dell’epidemia delineato dal legislatore nazionale comporterebbe un pregiudizio della riservatezza sanitaria, in contrasto con la disciplina europea sulla protezione dei dati sanitari.

La decisione cautelare ha rilevato che, “in ogni caso, non essendo stata dimostrata l’attualità del pregiudizio lamentato dai ricorrenti, restando salva la libera autodeterminazione dei cittadini che scelgono di non vaccinarsi, risulta prevalente l’interesse pubblico all’attuazione delle misure disposte attraverso l’impiego del Green pass, anche considerando la sua finalità di progressiva ripresa delle attività economiche e sociali”.
In ogni caso, viene sottolineato, in sede di merito il Tar potrà approfondire le questioni relative alla disciplina europea in materia di dati sanitari.

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