DECRETO 29 luglio 2021. Classi delle lauree magistrali o specialistiche e abilitazioni professionali personale POLIZIA di STATO

Roma, 28 set 2021 – Classi delle lauree magistrali o specialistiche e abilitazioni professionali per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia; classi delle lauree triennali, magistrali e specialistiche per l’ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico; classi delle lauree triennali per le quali e’ riconosciuto il conseguimento di crediti formativi universitari durante il corso di formazione iniziale per vice ispettore tecnico. (GU Serie Generale n.229 del 24-09-2021)

MINISTERO DELL’INTERNO. DECRETO 29 luglio 2021

Classi  delle  lauree  magistrali  o  specialistiche  e  abilitazioni
professionali per l'accesso alla carriera dei funzionari  tecnici  di
polizia; classi delle lauree triennali, magistrali  e  specialistiche
per  l'ammissione  allo  scrutinio  per  merito  comparativo  per  la
promozione  a  ispettore  superiore  tecnico;  classi  delle   lauree
triennali per le quali e' riconosciuto il  conseguimento  di  crediti
formativi universitari durante il corso di  formazione  iniziale  per
vice ispettore tecnico. (21A05580) 

(GU n.229 del 24-9-2021)

 

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione  degli  ordini  delle
professioni  sanitarie  e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle
professioni stesse»  e,  in  particolare,  l'art.  5,  comma  2,  che
stabilisce  che  per  l'esercizio  di  ciascuna   delle   professioni
sanitarie,  in  qualunque  forma  giuridica  svolta,  e'   necessaria
l'iscrizione al rispettivo albo; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e,  in  particolare,
l'art. 25-bis, commi 8 e 8-bis, concernenti il  corso  di  formazione
cui sono avviati i vincitori del concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, e  l'art.
31-bis, relativo ai requisiti di accesso allo  scrutinio  per  merito
comparativo per la promozione alla qualifica di  ispettore  superiore
tecnico, che rinviano,  tra  l'altro,  ad  un  decreto  del  Ministro
dell'interno  l'individuazione  dei  corsi  di  laurea  magistrale  e
specialistica e di laurea triennale per le finalita' ivi  previste  e
sopra richiamate,  secondo  i  criteri  dell'art.  4,  comma  2,  del
regolamento  approvato  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270; 
  Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento  della
professione di psicologo»; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78» e, in particolare, l'art. 29, comma  1,  che  stabilisce  che  la
carriera dei funzionari tecnici di Polizia con sviluppo  dirigenziale
si distingue nei ruoli degli ingegneri, dei fisici, dei chimici,  dei
biologi e degli psicologi e l'art. 31, che disciplina l'accesso  alla
carriera dei funzionari tecnici di polizia mediante concorso pubblico
rinviando ad un decreto del  Ministro  dell'interno  l'individuazione
dei corsi delle lauree magistrali e specialistiche e le  abilitazioni
professionali,  ove  previste  dalla  legge,  per  le  finalita'  ivi
previste e sopra richiamate; 
  Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni
urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche'  in  materia
di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali»  convertito
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170; 
  Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante:
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della salute»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328,  recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della   disciplina   dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica  del  4  ottobre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  24  ottobre  2000,  n.  249  -  Supplemento
ordinario - n. 175, concernente la rideterminazione e l'aggiornamento
dei settori scientifico-disciplinari, la definizione  delle  relative
declaratorie dei contenuti, nonche' la determinazione delle affinita'
e delle corrispondenze tra i vecchi e i nuovi settori; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»,  che  ha  sostituito  il  precedente  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509,  con  il  quale  sono  state  introdotte  le   lauree
magistrali, e, in particolare, l'art. 4, che prevede, tra l'altro, il
raggruppamento in classi di appartenenza dei corsi  di  studio  dello
stesso  livello  assegnando,  all'interno  della  stessa  classe,  il
medesimo  valore  legale  dei  titoli  di  studio  conseguiti  e,  in
particolare, il comma 2, nella parte in cui prevede che le classi  di
corsi di studio sono individuate da uno o piu' decreti ministeriali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007,
n. 155, di determinazione delle classi delle lauree universitarie; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007,
n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
26 luglio 2007 di attuazione dei  decreti  ministeriali  in  data  16
marzo 2007 (classi di laurea  e  di  laurea  magistrale),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2007, n. 246,  e  recante  la
definizione delle linee guida per l'istituzione  e  l'attivazione  da
parte delle Universita'  dei  corsi  di  studio  e,  in  particolare,
l'allegato 2 che individua la corrispondenza tra le classi di  laurea
e di laurea magistrale relative al decreto  ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270 e le classi di laurea e laurea specialistica relative al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  dell'8  gennaio  2009,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale del 28 maggio 2009, n. 122, di determinazione delle  classi
di laurea magistrale delle professioni sanitarie; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  del   9   luglio   2009,   recante
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n.
233, che ha sostituito il decreto interministeriale 5 maggio 2004; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute  e
delle politiche  sociali  del  19  febbraio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119 recante «Determinazione
delle classi dei corsi di laurea per  le  professioni  sanitarie,  ai
sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  e  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  18
dicembre  2014,  recante  l'individuazione  delle  classi  di  laurea
richieste per la partecipazione ai concorsi per  l'accesso  al  ruolo
dei commissari ed ai ruoli dei direttori  tecnici  della  Polizia  di
Stato; 
  Visti i decreti  del  Ministro  della  salute  del  23  marzo  2018
pubblicati sulle gazzette ufficiali 4 giugno 2018, n. 127,  5  giugno
2018, n. 128  e  6  giugno  2018,  n.  129,  recanti  rispettivamente
«Ordinamento della  professione  di  psicologo»,  «Ordinamento  della
professione di chimico e fisico» e «Ordinamento della professione  di
biologo»; 
  Ritenuto di dover adottare, ai fini di una  disciplina  organica  e
sistematica, un unico provvedimento per determinare le  classi  delle
lauree triennali,  magistrali  o  specialistiche  e  le  abilitazioni
professionali per l'accesso  alla  carriera  dei  funzionari  tecnici
della Polizia di Stato, le  classi  delle  lauree  triennali  per  il
conseguimento  delle   quali   sono   acquisiti   crediti   formativi
universitari durante il corso di formazione, di durata non  inferiore
a due anni, per l'accesso, da concorso pubblico,  alla  qualifica  di
vice ispettore tecnico, nonche' le  classi  delle  lauree  triennali,
magistrali o specialistiche utili per l'ammissione allo scrutinio per
merito comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico; 
  Ritenuto altresi', di dover determinare per classi  di  laurea,  ai
sensi dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, anche i corsi  di  laurea  magistrale  o  specialistica
necessari per l'accesso  alla  carriera  dei  funzionari  tecnici  di
polizia; 
  Acquisito il parere delle organizzazioni  sindacali  del  personale
della  Polizia  di  Stato  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  definisce,  nell'ambito  delle  classi  di
laurea  triennale,  magistrale  o  specialistica  individuate  con  i
decreti ministeriali adottati in attuazione dell'art. 4, comma 2, del
regolamento  approvato  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270: 
    a) le classi  delle  lauree  magistrali  o  specialistiche  e  le
abilitazioni professionali, ove previste dalla legge,  per  l'accesso
alla carriera dei funzionari tecnici di polizia, ai  sensi  dell'art.
31, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
    b) le classi delle lauree triennali per  il  conseguimento  delle
quali sono acquisiti crediti formativi universitari durante il  corso
di formazione per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico,
della durata non inferiore a due anni, cui sono avviati  i  vincitori
del concorso pubblico ai fini della formazione  tecnico-professionale
per l'assolvimento delle  specifiche  funzioni  inerenti  ai  profili
professionali per i quali e' stato  indetto  il  concorso,  ai  sensi
dell'art.  25-bis,  comma  8,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 337 del 1982; 
    c) le classi delle lauree triennali, magistrali o  specialistiche
utili per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo  per  la
promozione a ispettore superiore tecnico, ai sensi  dell'art.  31-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982. 
                               Art. 2 
 
Classi  delle  lauree  magistrali  o  specialistiche  e  abilitazioni
  professionali per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di
  polizia 
 
  1.  Il  possesso  di  una  laurea   magistrale   o   specialistica,
appartenente ad una delle classi indicate nella Tabella  A  allegata,
che e' parte integrante del presente decreto,  costituisce  requisito
per  la  partecipazione  al  concorso  pubblico  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di  polizia,
ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 334 del 2000. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i candidati, con riferimento ai ruoli
dei biologi,  dei  chimici  e  degli  psicologi  della  carriera  dei
funzionari  tecnici,  devono  essere  in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di biologo, chimico
e psicologo, prevista, ai sensi delle specifiche  norme  di  settore,
per l'esercizio delle relative professioni. 
                               Art. 3 
 
Riconoscimento di crediti formativi universitari  conseguiti  durante
  il corso di formazione  per  l'accesso  al  ruolo  degli  ispettori
  tecnici 
 
  1. Il corso di formazione di durata non inferiore a due  anni,  cui
sono avviati i vincitori del concorso  pubblico  per  vice  ispettori
tecnici della polizia di Stato, e' preordinato anche all'acquisizione
di crediti formativi universitari per il conseguimento di  una  delle
specifiche lauree  triennali  di  cui  alla  Tabella  B  -  Parte  1,
allegata, che e' parte integrante del presente decreto. 
                               Art. 4 
 
Classi  di  laurea  per  l'ammissione  allo  scrutinio   per   merito
  comparativo per la promozione a  ispettore  superiore  tecnico  nel
  ruolo degli ispettori tecnici 
 
  1. Per l'ammissione  allo  scrutinio  per  merito  comparativo  per
l'accesso alla qualifica di ispettore  superiore  tecnico,  ai  sensi
dell'art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica  n.  337
del 1982, e' richiesto il possesso di  una  delle  lauree  triennali,
magistrali  o  specialistiche  appartenenti  alle  classi  di  laurea
indicate nella Tabella B - Parte 2, allegata, che e' parte integrante
del presente decreto. 
                               Art. 5 
 
                              Verifiche 
 
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e'  aggiornato,   in
relazione alle eventuali evoluzioni dell'ordinamento universitario  e
delle  professioni,   nonche'   delle   esigenze   di   funzionalita'
dell'amministrazione, l'elenco dei titoli di studio  universitari  di
cui alle Tabelle A e B allegate al  presente  decreto  nonche'  delle
abilitazioni   professionali   necessarie   per   l'esercizio   delle
professioni svolte. 
                               Art. 6 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano  ai
concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore. 
                               Art. 7 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano  di
avere efficacia le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e  la
pubblica   amministrazione    e    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  del  18  dicembre  2014,  recante
l'individuazione  delle   classi   di   laurea   richieste   per   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli  dei  commissari  e
dei direttori tecnici della polizia di Stato. 
                               Art. 8 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 29 luglio 2021 
 
                                               Il Ministro: Lamorgese 

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2021, foglio n. 2667 
                                                            Tabella A 
                                                (articolo 2, comma 1) 
 
                   CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI 
                   O SPECIALISTICHE PER L'ACCESSO 
           ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA 
 
Ruolo degli ingegneri 
    Settore polizia scientifica: 
      informatica (LM-18), 23/S; 
      ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S; 
      ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S; 
      ingegneria elettronica (LM-29), 32/S; 
      ingegneria informatica (LM-32), 35/S; 
      sicurezza informatica (LM-66), 23/S, 
    settore telematica: 
      informatica (LM-18), 23/S; 
      ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S; 
      ingegneria elettronica (LM-29), 32/S; 
      ingegneria informatica (LM-32), 35/S; 
      sicurezza informatica (LM-66), 23/S; 
    settore accasermamento: 
      architettura   e    ingegneria    edile-architettura    (LM-4),
architettura e ingegneria edile 4/S; 
      ingegneria civile (LM-23), 28/S; 
      ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), ingegneria civile 28/S; 
      ingegneria della sicurezza (LM-26), ingegneria civile 28/S; 
    settore motorizzazione: 
      ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20), 25/S; 
      ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S; 
      ingegneria elettrica (LM-28), 31/S; 
      ingegneria meccanica (LM-33), 36/S. 
Ruolo dei fisici 
    Settore polizia scientifica: 
      fisica (LM-17), 20/S; 
      informatica (LM-18), 23/S; 
      ingegneria informatica (LM-32), 35/S; 
      ingegneria meccanica (LM-33), 36/S; 
      matematica (LM-40), 45/S; 
      scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), 61/S; 
    settore telematica: 
      fisica (LM-17), 20/S; 
      informatica (LM-18), 23/S; 
      ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S; 
      ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S; 
      ingegneria elettronica (LM-29), 32/S; 
      ingegneria informatica (LM-32), 35/S; 
      sicurezza informatica (LM-66), 23/S; 
    settore equipaggiamento: 
      fisica (LM-17), 20/S; 
      ingegneria gestionale (LM-31), 34/S; 
      scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), 61/S; 
      scienze chimiche (LM-54), 62/S; 
      scienze dell'economia (LM-56), 64/S; 
      scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), 81/S. 
Ruolo dei chimici: 
    farmacia e farmacia industriale (LM-13), 14/S; 
    scienze chimiche (LM-54), 62/S; 
    scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), 81/S. 
Ruolo dei biologi: 
    biologia (LM-6), 6/S; 
    biotecnologie agrarie (LM-7), 7/S; 
    biotecnologie industriali (LM-8), 8/S; 
    biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche (LM-9), 9/S. 
Ruolo degli psicologi: 
    psicologia (LM-51), 58/S. 
                                                  Tabella B - Parte 1 
                                                         (articolo 3) 
 
             CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI PER LE QUALI 
           IL CORSO DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 25-BIS, 
             COMMA 8, DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 337 
            CONSENTE L'ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 
 
Settore polizia scientifica 
    Chimico-biologico: 
      biotecnologie (L-2); 
      scienze biologiche (L-13); 
      scienze e tecnologie chimiche (L-27); 
    Elettronico-informatico: 
      ingegneria dell'informazione (L-8); 
      scienze e tecnologie informatiche (L-31); 
    Balistico: 
      ingegneria industriale (L-9); 
      scienze e tecnologie fisiche (L-30); 
      scienze matematiche (L-35). 
Settore telematica: 
    ingegneria dell'informazione (L-8); 
    scienze e tecnologie informatiche (L-31). 
    Motorizzazione: 
      ingegneria industriale (L-9). 
Settore equipaggiamento: 
    ingegneria industriale (L-9); 
    scienze e tecnologie chimiche (L-27). 
Settore accasermamento: 
    ingegneria civile e ambientale (L-7); 
    scienze dell'architettura (L-17); 
    scienze e tecniche dell'edilizia (L-23). 
Settore sicurezza cibernetica: 
    ingegneria dell'informazione (L-8); 
    scienze e tecnologie informatiche (L-31). 
Settore supporto logistico-amministrativo: 
    ingegneria dell'informazione (L-8); 
    ingegneria industriale (L-9); 
    scienze giuridiche (L-14); 
    scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); 
    scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); 
    scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18). 
 
                                                  Tabella B - Parte 2 
                                                         (articolo 4) 
 
              CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI, MAGISTRALI 
            O SPECIALISTICHE PER L'ACCESSO ALLO SCRUTINIO 
              PER MERITO COMPARATIVO PER LA PROMOZIONE 
            ALLA QUALIFICA DI ISPETTORE SUPERIORE TECNICO 
                       DELLA POLIZIA DI STATO 
 
    Lauree triennali: 
      biotecnologie (L-2); 
      ingegneria civile e ambientale (L-7); 
      ingegneria dell'informazione (L-8); 
      ingegneria industriale (L-9); 
      scienze biologiche (L-13); 
      scienze giuridiche (L-14); 
      scienze della difesa e della sicurezza (DS-1); 
      scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); 
      scienze dell'architettura (L-17); 
      scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18); 
      scienze e tecniche dell'edilizia (L-23); 
      scienze e tecniche psicologiche (L-24); 
      scienze e tecnologie chimiche (L-27); 
      scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29); 
      scienze e tecnologie fisiche (L-30); 
      scienze e tecnologie informatiche (L-31); 
      tecnologia per l'ambiente e la natura (L-32); 
      scienze economiche (L-33); 
      scienze geologiche (L-34); 
      scienze matematiche (L-35); 
      scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); 
      statistica (L-41); 
      professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1); 
      professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2); 
      professioni sanitarie tecniche (L/SNT3); 
      professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4). 
    Lauree magistrali o specialistiche: 
      giurisprudenza (LMG01), scienze giuridiche (LM SC-GIUR),  22/S,
teoria e tecniche  della  normazione  e  dell'informazione  giuridica
(102/S); 
      architettura   e    ingegneria    edile-architettura    (LM-4),
architettura e ingegneria edile 4/S; 
      biologia (LM-6), 6/S; 
      biotecnologie agrarie (LM-7), 7/S; 
      biotecnologie industriali (LM-8), 8/S; 
      biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9), 9/S; 
      farmacia e farmacia industriale (LM-13), 14/S; 
      fisica (LM-17), 20/S; 
      informatica (LM-18), 23/S; 
      ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20), 25/S; 
      ingegneria chimica (LM-22), 27/S; 
      ingegneria civile (LM-23), 28/S; 
      ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), ingegneria civile 28/S; 
      ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S; 
      ingegneria della sicurezza (LM-26); 
      ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S; 
      ingegneria elettrica (LM-28), 31/S; 
      ingegneria elettronica (LM-29), 32/S; 
      ingegneria gestionale (LM-31), 34/S; 
      ingegneria informatica (LM-32), 35/S; 
      ingegneria meccanica (LM-33), 36/S; 
      ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35), 35/S; 
      matematica (LM-40), 45/S; 
      psicologia (LM-51), 58/S; 
      scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), 61/S; 
      scienze chimiche (LM-54), 62/S; 
      scienze dell'economia (LM-56), 64/S; 
      scienze della politica (LM-62), 70/S; 
      scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), 71/S; 
      sicurezza informatica (LM-66), 23/S; 
      scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), 81/S. 

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