Il “green pass” in ambito militare: un piccolo vademecum dopo l’entrata in vigore del D.L. 127/2021

Roma, 10 nov 2021 – (di Avv. Francesco Fameli) – Come è noto, dallo scorso 15 ottobre 2021 sono entrate in vigore le disposizioni del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in materia di “green pass”.

Prendendo a riferimento la circolare dello Stato Maggiore dell’Esercito dello scorso 12 ottobre 2021 (M_D E0012000 REG2021 0204213), con questo articolo si vogliono fornire alcuni chiarimenti in materia, specialmente con riguardo al personale militare e delle forze di polizia.

1. Qual è l’ambito di applicazione delle norme in materia di “green pass”?

Le norme dettate in materia di “green pass” si applicano a tutti i lavoratori, compreso il personale militare, ad eccezione del personale escluso o esentato dalla campagna vaccinale in base ad idonea documentazione da esibire a comprova. Al momento dell’accesso al posto di lavoro e quindi alla struttura militare, ogni interessato è tenuto ad esibire, su richiesta, il “green pass”. Per “struttura militare” si intende tutto che è compreso nelle mura di cinta, inclusi gli alloggi di servizio collettivo.

2. Come si ottiene il “green pass”?

Si può ottenere il “green pass”:

– all’esito della vaccinazione (con la prima dose, decorsi 14 giorni e fino alla seconda dose; con la seconda dose, dal momento dell’inoculazione fino a tutto il suo periodo di validità);

– all’esito negativo di tampone rapido (con validità di 48 ore) o di tampone molecolare (con validità di 72 ore);

– all’esito di guarigione certificata da covid-19 (con validità di 6 mesi, estesi a 12 in caso di vaccinazione).

3. Quali sono i compiti dei comandanti?

I comandanti sono tenuti ad assicurare l’attuazione nelle strutture militari delle disposizioni contenute nel D.L. n. 127/2021.

Nel perseguimento di tale finalità è necessario:

– definire le modalità operative di verifica del possesso del “green pass”, anche predisponendo ingressi scaglionati e controlli successivi all’ingresso nella struttura;

– individuare il personale preposto ai controlli;

– dare istruzioni circa l’utilizzo della modulistica allegata alla circolare summenzionata;

– assicurare che, come prescritto, alcun dato raccolto nell’esecuzione delle suddette verifiche venga conservato o memorizzato;

– curare le comunicazioni al CNA-EI per le assenze ingiustificate del personale sprovvisto di “green pass”, ai fini delle conseguenti decurtazioni stipendiali.

4. Qual è lo status del personale sprovvisto di “green pass”?

Il personale sprovvisto di “green pass” è considerato assente ingiustificato (e non può essere posto in smart-working) fino alla presentazione della richiesta certificazione, ai sensi del comma sesto dell’art. 1 del d.l. n. 127/2021.

Questo significa che, per il periodo in cui risulta assente ingiustificato, l’interessato:

non matura alcun diritto alla retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato;

– non matura licenza ordinaria;

– non matura anzianità di servizio, né il periodo è computato ai fini pensionistici;

– il periodo non è valido ai fini delle attribuzioni specifiche.

Va rimarcato che, per espressa disposizione del medesimo comma sesto dell’art. 1 del d.l. n. 127/2021 già citato, il suddette status non comporta conseguenze disciplinari ed è preservato il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

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