Roma, 21 nov 2021 – Ambito di applicazione. Il presente decreto disciplina il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio, di cui all’art. 23 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici. I libretti dei passaporti diplomatici e di servizio sono conformi alle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici di cui rispettivamente agli allegati 1 (passaporto diplomatico) e 2 (passaporto di servizio).
Validita’ temporale e geografica. I passaporti diplomatici e di servizio sono rilasciati per i periodi di validita’ previsti dal presente decreto. La validita’ territoriale puo’ essere discrezionalmente limitata a determinati Paesi.
Disposizioni generali per il rilascio. Il passaporto diplomatico non puo’ essere rilasciato a chi e’ detentore di passaporto di servizio o viceversa. Nessuno puo’ detenere contemporaneamente piu’ passaporti diplomatici o di servizio. Il rilascio di passaporto diplomatico o di servizio non osta al rilascio o alla conservazione del passaporto ordinario. Il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio e’ esente da spese e tasse. IL DECRETO ORIGINALE E COMPLETO LO TROVI QUI >>>
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