Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.

Roma, 5 dic 2021 – MINISTERO DELL’INTERNO. DECRETO 5 ottobre 2021, n. 203 

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18
settembre 2008,  n.  163,  disciplinante  il  concorso  pubblico  per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili  del  fuoco.
Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
(21G00226) 

(GU n.288 del 3-12-2021) – Vigente al: 18-12-2021.

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Viso, in particolare,  l'articolo  5  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005,  n.  217,  disciplinante  l'accesso  mediante  concorso
pubblico, per titoli ed esami, alla qualifica di vigile del fuoco del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Considerato che, a norma del comma 6 del suddetto  articolo  5  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  con  regolamento  del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento  del  concorso  di  cui  al  comma  1  e   dell'eventuale
preselezione, la  composizione  della  commissione  esaminatrice,  le
categorie di titoli da ammettere a  valutazione  e  il  punteggio  da
attribuire a ciascuna di esse, nonche' i criteri di formazione  della
graduatoria finale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo  codice
della strada»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18  settembre  2008,  n.
163, «Regolamento recante la disciplina  del  concorso  pubblico  per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili  del  fuoco.
Articolo 5, comma 7, del decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.
217»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2016, n.  180,
«Regolamento recante modifiche al decreto 18 settembre 2008, n.  163,
concernente la disciplina del concorso pubblico  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5,  comma
7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166,
«Regolamento  recante  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e  alle  procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure  selettive  di
accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco»; 
  Visto necessario aggiornare il regolamento n. 163 del 2008, al fine
di armonizzarlo alle modifiche  introdotte  con  i  provvedimenti  di
riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  sopra  richiamati,
anche  nell'ottica  di  semplificare  le  procedure  concorsuali  per
l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del  19
luglio 2008, n. 168; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  sezione  del  6
luglio 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
riscontrata con nota n. 10571 del 17 settembre 2021 del  Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008,  n.
                                 163 
 
  1. Nell'epigrafe del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre
2008, n. 163, le parole «comma 7»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«comma 6». 
  2. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente: «2.  La  prova
preselettiva  consiste  nella  risoluzione  di  quesiti  a   risposta
multipla su materie, correlate al  titolo  di  studio  richiesto  per
l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso, di quesiti  di
tipo logico-deduttivo e analitico, volti  a  esplorare  le  capacita'
intellettive e di ragionamento  nonche'  di  quesiti  finalizzati  ad
accertare  la  conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  e  della  lingua  inglese.
Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti  sono  raggruppati  e
ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo.». 
  3. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 18  settembre
2008, n. 163, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 3 (Prove di esame,  valutazione  dei  titoli  e  formazione
della graduatoria finale). - 1. Gli  esami  sono  costituiti  da  tre
prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali puo' essere composta
da piu' moduli. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli. 
    2. Per la valutazione delle prove di  esame  e  dei  titoli  sono
fissati i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento  di
valutazione: 
      a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti; 
      b) titoli: 5 punti. 
    3. Le prove motorio-attitudinali sono  dirette  ad  accertare  il
possesso dell'efficienza fisica e  la  predisposizione  all'esercizio
delle funzioni del ruolo dei vigili del  fuoco,  anche  eventualmente
con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono
finalizzate ad accertare la capacita' di  forza,  di  resistenza,  di
equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria,  di  acquaticita',
nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile del  fuoco.  La
tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove sono indicate nel
bando di concorso. 
    4. I candidati  si  presentano  alle  prove  motorio-attitudinali
muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica,
dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica
di attivita' sportive agonistiche, rilasciato  da  uno  dei  seguenti
enti: azienda sanitaria locale; federazione medico sportiva italiana;
centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana;
ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I
certificati devono  essere  rilasciati  in  data  non  antecedente  i
quarantacinque giorni  dall'effettuazione  della  prova.  La  mancata
presentazione  del  certificato  determina  la  non  ammissione   del
candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione
dal concorso. 
    5. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se  il
candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la prova sia
composta da piu' moduli, il candidato deve ottenere un punteggio  non
inferiore a 21/30 in ciascun modulo e il voto complessivo della prova
e' dato dalla media dei singoli punteggi. 
    6. I candidati che hanno superato le prove d'esame  sono  ammessi
alla valutazione dei titoli. 
    7. I titoli  valutabili  e  i  relativi  punteggi  sono  indicati
nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
regolamento. I punteggi dei titoli non sono cumulabili tra loro. 
    8. A conclusione delle prove di esame  e  della  valutazione  dei
titoli, la commissione esaminatrice forma la  graduatoria  di  merito
sulla base  delle  risultanze  delle  prove  di  esame,  sommando  le
votazioni  conseguite  nelle  prove  motorio-attitudinali   e   nella
valutazione   dei   titoli.   Sulla   base   di   tale   graduatoria,
l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,  tenendo
conto, a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487.  Non
sono valutati i titoli di preferenza la cui  documentazione  non  sia
conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero  che  siano
pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine  stabilito
nel bando  stesso,  salvi  i  casi  di  regolarizzazione  formale  da
effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa. 
    9. Con decreto del Capo del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,
del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  e'  approvata   la
graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i
candidati utilmente collocati in  graduatoria,  ivi  compresi  quelli
derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto  e'  pubblicato
sul  sito  internet  istituzionale  www.vigilfuoco.it  previo  avviso
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.». 
  4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, e' sostituito dal seguente: 
      «2. La Commissione  e'  presieduta  da  un  prefetto  o  da  un
dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  ed  e'
composta da un numero di componenti  esperti  nelle  materie  oggetto
delle  prove  di  esame,  non  inferiore  a  quattro,  di   cui   tre
appartenenti ai  ruoli  dei  direttivi  e  dei  dirigenti  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera  prefettizia,  ed  un
docente   universitario   in   scienze   motorie   non   appartenente
all'Amministrazione. Ove non sia disponibile  personale  in  servizio
nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487.». 
  5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, e' soppresso. 
  6. All'articolo 4, comma 4, del decreto del  Ministro  dell'interno
18 settembre 2008, n. 163, le parole «un appartenente  al  ruolo  dei
collaboratori  e  dei  sostituti  direttori»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «personale  con  qualifica  non  inferiore   a   ispettore
logistico-gestionale». 
  7.  All'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  dell'interno   18
settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «comma  10»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 9»; 
    b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «dirigenti  medici»,
sono inserite le seguenti: «o sanitari»; 
    c) al comma 3, terzo periodo, le  parole  «convenzioni  ai  sensi
dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
n.  217.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «accordi   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»; 
    d)  al  comma  4,  le  parole:  «un  appartenente  al  ruolo  dei
collaboratori  e  dei  sostituti  direttori»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «personale  con  qualifica  non  inferiore   a   ispettore
logistico-gestionale». 
  8. L'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 18  settembre
2008, n. 163, e' soppresso. 
  9.  All'articolo  7  del  decreto  del  Ministro  dell'interno   18
settembre 2008, n. 163,  le  parole:  «le  disposizioni  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili,  quelle
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.». 
  10. Gli allegati A e C del decreto del Ministro 18 settembre  2008,
n. 163, sono soppressi. L'allegato B  del  decreto  del  Ministro  18
settembre 2008, n. 163, e' sostituito  dall'allegato  B  al  presente
decreto. 
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello   Stato   e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 5 ottobre 2021 
 
                                               Il Ministro: Lamorgese 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero della difesa, reg.ne n. 3135 
                                                           Allegato B 
 
                                                (articolo 3, comma 7) 

TITOLI 
 
Parte di provvedimento in formato grafico 

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