Roma, 4 gen 2022 – L’articolo 1, comma 691 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022–2024”, pubblicata nel Suppl. Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale -Serie Generale- n. 310 del 31 dicembre 2021, ha stabilito che: “La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all’articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.
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