Roma, 1 feb 2022 – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022. Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e’ richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022
Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il
soddisfacimento delle quali non e' richiesto il possesso di una delle
Certificazioni verdi COVID-19. (22A00555) -(GU n.18 del 24-1-2022)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge
n. 127 del 2021, che prevede che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate
linee guida per l'omogenea definizione delle modalita' organizzative
delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 7, concernente disposizioni per l'accesso dei
visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali,
socio-sanitarie e hospice;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», in
particolare l'art. 1, in materia di impiego delle certificazioni
verdi COVID-19;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore», che ha esteso l'obbligo vaccinale per la prevenzione
dell'infezione SARS-CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati
membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato,
nonche' ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di eta';
Visto l'art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87, del 2021, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», cosi' come
modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 7
gennaio 2022, n. 1, che stabilisce che fino al 31 marzo 2022,
nell'ambito del territorio nazionale, l'accesso ai servizi alla
persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e
alle attivita' commerciali e' consentito solo ai soggetti in possesso
di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma
2, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021;
Visto, altresi', che la lettera b), del comma 1-bis, dell'art.
9-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021 cosi'
come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio
2022, n. 1, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri per la individuazione delle esigenze
essenziali e primarie della persona, per soddisfare le quali e'
possibile accedere senza il possesso di una delle certificazioni
verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, del 2021;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21
aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221, con cui e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanita' pubblica
internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30
gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei
regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione
della stessa Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo
2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita'
raggiunti a livello globale;
Ritenuto necessario individuare le esigenze essenziali e primarie
della persona per soddisfare le quali, ai sensi dell'art. 9-bis,
comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del
2021, non e' richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge e
che la necessita' di tale individuazione sussista solo per i servizi
e per le attivita' che non si svolgono all'aperto, non essendo
richiesto il possesso di una delle suddette certificazioni verdi
COVID-19 per le attivita' all'aperto a eccezione dei casi previsti
dall'art. 8 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall'art. 1
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;
Considerato che nell'attuale contesto emergenziale possono essere
ritenute esigenze essenziali e primarie della persona da garantire
anche senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
solamente quelle di carattere alimentare e prima necessita',
sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale;
Sulla proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo
economico e della pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto disposto
dall'art. 9-sexies, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonche'
quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221 e dall'art. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte
alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attivita' che si svolgono
al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non e' richiesto il
possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art.
9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti:
a) esigenze alimentari e di prima necessita' per le quali e'
consentito l'accesso esclusivamente alle attivita' commerciali di
vendita al dettaglio di cui all'allegato del presente decreto;
b) esigenze di salute, per le quali e' sempre consentito
l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e,
comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art.
8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' a
quelle veterinarie, per ogni finalita' di prevenzione, diagnosi e
cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto
dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto
riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e
dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso
dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali,
sociosanitarie e hospice;
c) esigenze di sicurezza, per le quali e' consentito l'accesso
agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie
locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attivita'
istituzionali indifferibili, nonche' quelle di prevenzione e
repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali e' consentito l'accesso
agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari
esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di
denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di
interventi giudiziari a tutela di persone minori di eta' o incapaci,
nonche' per consentire lo svolgimento di attivita' di indagine o
giurisdizionale per cui e' necessaria la presenza della persona
convocata.
2. Il rispetto delle misure di cui al presente articolo e'
assicurato dai titolari degli esercizi di cui all'allegato e dai
responsabili dei servizi di cui al comma 1, lettere b), c) e d),
attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.
3. Il presente decreto acquista efficacia a far data dal 1°
febbraio 2022.
Roma, 21 gennaio 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Draghi
Il Ministro della salute
Speranza
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Il Ministro della giustizia
Cartabia
Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri,
registrazione n. 127
ALLEGATO Attivita' commerciali di vendita al dettaglio (art. 1, comma 1, lettera a)) 1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto. 2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati. 3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati. 4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati. 5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari. 6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica). 7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati. 8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica. 9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.