Approvazione del nuovo statuto della societa’ «Difesa Servizi S.p.a.». La societa’ e’ strumento organizzativo del Ministero della difesa ed esercita l’attivita’ societaria in maniera prevalente in favore di quest’ultimo.

Roma, 15 feb 2022 – MINISTERO DELLA DIFESA. DECRETO 28 gennaio 2022. Di seguito il nuovo nuovo statuto della societa’ «Difesa Servizi S.p.a.», pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della repubblica nr,. 35 dell’11-2-2022.

La societa’ ha per oggetto la valorizzazione e la gestione economica, anche in qualita’ di concessionario o affidatario, dei beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attivita’ istituzionali del Dicastero che non siano direttamente correlate alle attivita’ operative delle Forze armate.

 

Approvazione  del  nuovo  statuto  della  societa'  «Difesa   Servizi
S.p.a.». (22A00896) - (GU n.35 del 11-2-2022) 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 535 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  il  quale  prevede  la
costituzione della societa' per  azioni  denominata  «Difesa  Servizi
S.p.a.», ai fini dello svolgimento dell'attivita'  negoziale  diretta
all'acquisizione di  beni  mobili,  servizi  e  connesse  prestazioni
strettamente correlate allo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali
dell'amministrazione  della  difesa  e  non  direttamente   correlate
all'attivita'  operativa  delle  Forze  armate,  da  individuare  con
decreto del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e, in particolare, i commi 5  e  7  che
dispongono,  rispettivamente,  che  lo   statuto   disciplinante   il
funzionamento interno della societa' sia approvato  con  decreto  del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e che le successive modifiche siano deliberate a  norma
del codice civile ed entrino in vigore  a  seguito  dell'approvazione
delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e che la pubblicazione del
decreto di approvazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale  tenga
luogo degli adempimenti in materia  di  costituzione  delle  societa'
previsti dalla normativa vigente; 
 
                              Decreta: 
 
  E' approvato lo statuto della  societa'  «Difesa  Servizi  S.p.a.»,
allegato al presente decreto. 
    Roma, 28 gennaio 2022 
 
                                             Il Ministro della difesa 
                                                      Guerini         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Franco          

TITOLO I
DENOMINAZIONE E DURATA DELLA SOCIETA’

                                                             Allegato 
 
                               Art. 1. 
 
                    Costituzione e denominazione 
 
    1. La societa' per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.a.»,  di
seguito denominata societa',  con  socio  unico  il  Ministero  della
difesa, e' costituita ai sensi dell'art. 535, comma  1,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e svolge come organo  in  house  la
sua attivita' prevalente in favore del Ministero della difesa,  anche
come soggetto giuridico di diritto privato di cui all'art. 29,  comma
1, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
    2. Il presente statuto e'  approvato  con  decreto  del  Ministro
della difesa, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
    3. Le successive  modifiche  sono  deliberate  dall'assemblea  ed
entrano in vigore a seguito della loro approvazione con  decreto  del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
 
                               Art. 2. 
 
                            Sede sociale 
 
    1. La societa' ha sede in Roma.  Su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione, l'assemblea  adotta  le  determinazioni  concernenti
l'istituzione o  la  soppressione  di  sedi  secondarie,  succursali,
filiali, uffici di rappresentanza e di ogni altra  unita'  operativa,
sia in Italia che all'estero. 
    2. Il domicilio del socio, degli amministratori  e  dei  sindaci,
per quel che concerne i rapporti con la societa', si intende eletto a
tutti  gli  effetti  di  legge  all'indirizzo  risultante  dai  libri
sociali. 
 
                               Art. 3. 
 
                        Durata della societa' 
 
    1. La societa' e' a tempo indeterminato e puo' essere sciolta per
legge o per le altre cause previste dal codice civile. 
 

TITOLO II
OGGETTO E FINALITA’ DELLA SOCIETA’

                               Art. 4. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La societa' e' strumento  organizzativo  del  Ministero  della
difesa ed esercita l'attivita' societaria in  maniera  prevalente  in
favore di quest'ultimo. 
    2. La societa' ha per oggetto la  valorizzazione  e  la  gestione
economica, anche in qualita' di  concessionario  o  affidatario,  dei
beni,  anche  immateriali,  e  servizi  derivanti   dalle   attivita'
istituzionali del Dicastero che non siano direttamente correlate alle
attivita' operative delle Forze armate. 
    3. La societa' dovra' effettuare oltre l'ottanta  per  cento  del
fatturato nello svolgimento dei  compiti  alla  stessa  affidati  dal
Dicastero e la produzione ulteriore rispetto al  suddetto  limite  di
fatturato, che puo' essere rivolta  anche  a  finalita'  diverse,  e'
consentita solo a condizione che la  stessa  permetta  di  conseguire
economie di scala  o  altri  recuperi  di  efficienza  sul  complesso
dell'attivita' principale della societa'. Nei limiti stabiliti  dalla
legge, la societa' esercita le seguenti attivita': 
      a) valorizzazione e gestione economica, esclusa  l'alienazione,
degli immobili  e  dei  beni  patrimoniali  per  i  quali  sia  stato
conferito apposito incarico, ivi incluse la valorizzazione ambientale
di cui all'art. 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e
il sostegno di sinergie produttive nei comprensori  militari  di  cui
all'art. 211, commi 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
sia come soggetto attuatore, sia instaurando e  sviluppando  rapporti
di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e con gli
enti  locali,  tramite  accordi  o  convenzioni,  nonche'  con  altri
soggetti  pubblici  e  privati,  anche  promuovendo,  a   tal   fine,
l'attivazione di  politiche  di  attrazione  e  di  promozione  degli
investimenti; 
      a-bis) supporto  tecnico,  professionale  e  amministrativo  in
favore del Ministero della difesa o dell'Agenzia del demanio (qualora
incaricata dal predetto Dicastero), nelle ipotesi di  dismissione  di
immobili militari; 
      b) promozione, sostegno e fatturazione delle  attivita'  e  dei
servizi resi dal Dicastero  a  terzi  nei  settori  quali,  a  titolo
esemplificativo e non  esaustivo,  quello  sanitario,  meteorologico,
geo-cartografico,   della   formazione,   dell'addestramento,   della
specializzazione professionale, del servizio aereo  e  navale,  della
fotoriproduzione aerea e satellitare, della manutenzione di  mezzi  e
materiali, del temporaneo e/o parziale utilizzo a titolo oneroso  dei
poligoni e  delle  infrastrutture  a  soggetti  pubblici  e  privati,
nazionali  ed  esteri,  anche  mediante  la   stipula   di   apposite
convenzioni o accordi; 
      c)  promozione,  gestione  economica   e   fatturazione   delle
attivita', dei servizi e delle prestazioni  di  carattere  tecnico  o
strumentale, anche connesse all'attivita'  industriale  e  produttiva
del Dicastero, per le quali sia stato conferito apposito incarico, da
cedersi a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati, nazionali  ed
esteri; 
      d) promozione  e  gestione  economica  delle  attivita'  e  dei
servizi resi, da e per il Dicastero, anche d'intesa  con  l'industria
nazionale, in materia  di  cooperazione  internazionale,  inclusa  la
partecipazione a iniziative di partenariato  o  ad  accordi  comunque
denominati, con esclusione di  strumenti  finanziari  e  di  rapporti
societari, nonche' la registrazione di  brevetti  o  altre  forme  di
privativa industriale comunque denominate, in attuazione di contratti
e intese stipulate con terzi  dal  Ministero  della  difesa  o  dalla
stessa societa'; 
      e) promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di
ogni altra  forma  di  privativa  industriale  e  intellettuale,  dei
marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei  segni
distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei  carabinieri,  con
possibilita' della loro concessione in  uso  temporaneo  a  terzi,  a
titolo oneroso; 
      f) promozione e gestione economica  dell'immagine  delle  Forze
armate e della realta' militare, da realizzare direttamente o tramite
terzi, mediante lo sviluppo dei piu' ampi sistemi  di  comunicazione,
compresi nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della
multimedialita' e, piu' in  generale,  nel  sistema  integrato  delle
comunicazioni di cui all'art. 2, lettera g),  della  legge  3  maggio
2004, n. 112; 
      g) gestione economica delle concessioni in  uso  temporaneo,  a
titolo oneroso, dei mezzi e  dei  materiali  prodotti  dall'industria
nazionale  e  acquisiti  dalle  Forze  armate  per  effettuare  prove
dimostrative, in Italia e all'estero,  ai  sensi  dell'art.  7  della
legge 24 dicembre 1985, n. 808; 
      h) promozione di servizi e  attivita'  destinati  al  personale
militare e civile del Dicastero, mediante la  stipula  di  accordi  e
convenzioni, senza oneri di spesa,  con  altri  soggetti  pubblici  o
privati; 
      i) con le sole  risorse  economiche  risultanti  dall'utile  di
esercizio, possibilita' di acquisizione di  beni  mobili,  servizi  e
connesse prestazioni  strettamente  correlate  allo  svolgimento  dei
compiti  istituzionali  dell'amministrazione  della  difesa   e   non
direttamente correlate all'attivita' operativa  delle  Forze  armate,
individuati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  compreso  il  pagamento  di
spese     ricorrenti     derivanti     da     contratti     stipulati
dall'amministrazione; 
      j) centrale di committenza, ai sensi dell'art.  37  del  codice
dei contratti pubblici, per l'acquisizione di  servizi  e  forniture,
non  direttamente  correlati  all'attivita'  operativa  delle   Forze
armate, anche in favore di altre Forze di polizia, previa stipula  di
apposite  convenzioni  con  le  amministrazioni  interessate,   senza
l'assunzione  diretta  di  impegni  di  spesa,  che  rimangono  nella
competenza esclusiva dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa
delle singole amministrazioni; 
      k)  gestione   economica   di   forme   di   collaborazione   e
partenariato, con esclusione di strumenti finanziari  e  di  rapporti
societari, con soggetti pubblici o privati, anche mediante la stipula
di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'art.  19  del  codice
dei contratti pubblici, nel rispetto delle finalita' istituzionali  e
dell'immagine delle Forze armate. 
    4. Per  il  perseguimento  del  suo  oggetto,  la  Societa',  con
riguardo alla gestione economica dei beni immobili puo'  svolgere  le
seguenti attivita': 
      a) attivita' di progettazione, redazione di studi  e  piani  di
fattibilita', anche sotto il profilo dell'impatto ambientale; 
      b)  ideazione,  promozione  e  realizzazione  di  iniziative  e
interventi di recupero, valorizzazione, riqualificazione  ambientale,
gestione e sviluppo integrato di beni immobili ad  essa  affidati  in
gestione, ivi inclusa la definizione dei contenuti e delle  modalita'
economiche  e  operative  degli  interventi,  nonche'   le   relative
operazioni di marketing e comunicazione; 
      c) svolgimento dei servizi specialistici in  campo  energetico,
quale soggetto produttore e utilizzatore ai sensi dell'art.  355  del
decreto legislativo n. 66 del 2010; 
      d) amministrazione, vigilanza e tutela  dei  beni  affidati  in
gestione,  manutenzione,  ristrutturazione  e   utilizzazione   degli
stessi. 
    5. La societa' puo', altresi', svolgere le medesime  attivita'  e
servizi su richiesta o proposta di altri enti pubblici e di organismi
di diritto pubblico, nonche' di enti no-profit e di soggetti privati,
nazionali ed esteri, compatibilmente con i limiti di cui all'art. 1. 
    6. Le prestazioni in favore  dei  soggetti  di  cui  al  comma  3
possono essere svolte solo previa autorizzazione del Ministero  della
difesa, nei casi cui  sussista  l'interesse  dell'amministrazione,  e
sono definite con apposite convenzioni. 

TITOLO III
POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

                               Art. 5. 
 
                  Vigilanza e indirizzo strategico 
 
    1. La societa' e' posta sotto la  vigilanza  del  Ministro  della
difesa e opera secondo gli indirizzi, gli obiettivi  strategici  e  i
programmi stabiliti,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
    2. La societa' opera in forza di specifico contratto di  servizio
approvato dal Ministro  della  difesa,  sulla  base  del  quale  sono
regolati  i  reciproci  rapporti,  ivi  compresi  quelli  concernenti
l'assegnazione di personale militare e  civile,  ai  sensi  dell'art.
535, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    3. Le  specifiche  convenzioni  stipulate  per  l'attuazione  del
contratto di servizio  sono  approvate  dal  Ministro  della  difesa,
sentiti il Capo di  stato  maggiore  della  difesa  o  il  Segretario
generale della difesa, in relazione alle rispettive competenze. 
 
                               Art. 6. 
 
                Poteri di controllo e di monitoraggio 
 
    1. In analogia a quanto  avviene  per  il  controllo  dei  propri
organi, il Ministro della difesa effettua sulla societa' il controllo
strategico, di bilancio preventivo e  consuntivo,  nonche'  controlli
continuativi  sull'attivita'  tecnico-amministrativa  attraverso   le
strutture   dell'amministrazione   in   relazione   alle   specifiche
competenze. Il Ministro della difesa esercita, altresi',  il  proprio
controllo sulle decisioni significative  della  societa'  mediante  i
poteri conferiti all'assemblea dall'art. 14. 
    2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, i dati della societa' relativi ai bilanci di previsione, alle
relative variazioni e ai conti consuntivi sono inviati  al  Ministero
dell'economia e delle finanze,  per  finalita'  di  monitoraggio  dei
conti pubblici. 

TITOLO IV
CAPITALE SOCIALE – SOCI – AZIONI – OBBLIGAZIONI

                               Art. 7. 
 
                          Capitale sociale 
 
    1. Il capitale sociale,  interamente  versato,  e'  pari  a  euro
1.000.000,00 ed e' diviso in azioni mille azioni ordinarie dal valore
nominale di euro 1.000,00 cadauna. 
 
                               Art. 8. 
 
                             Socio unico 
 
    1. La societa' si configura come societa' per azioni  a  capitale
interamente sottoscritto dal Ministero della difesa  che  esercita  i
diritti  dell'azionista   e,   pertanto,   non   e'   consentita   la
partecipazione diretta di capitali privati. 
 
                               Art. 9. 
 
                         Aumenti di capitale 
 
    1. Il capitale sociale puo'  essere  aumentato  con  decreto  del
Ministro della difesa, previa delibera dell'assemblea straordinaria. 
 
                              Art. 10. 
 
                               Azioni 
 
    1. Non possono emettersi categorie di azioni  diverse  da  quelle
ordinarie. 
    2. Le azioni  non  possono  essere  cedute  ne'  possono  formare
oggetto di qualsivoglia diritto a favore di terzi. 
    3. Le azioni della societa' non possono essere quotate  ne'  alla
Borsa valori ne' al mercato ristretto. 
 
                              Art. 11. 
 
             Patrimoni destinati a uno specifico affare 
 
    1. La societa' puo' costituire uno o piu' patrimoni ciascuno  dei
quali e' destinato in via esclusiva a uno  specifico  affare.  A  tal
fine il consiglio di amministrazione adotta  apposita  deliberazione,
ai sensi dell'art. 2447-ter del  codice  civile,  che  e'  sottoposta
all'approvazione  dell'assemblea  che   costituisce   condizione   di
efficacia della delibera stessa. Tale  deliberazione  deve  prevedere
una  responsabilita'  limitata  della  societa'  al  solo  patrimonio
destinato. 
    2. La deliberazione di cui al comma 1 e' depositata e iscritta ai
sensi dell'art. 2436 del codice civile. 
    3. Con riferimento a ciascun patrimonio destinato a uno specifico
affare, la Societa'  tiene  separatamente  i  libri  e  le  scritture
contabili prescritti  dagli  articoli  2214  e  seguenti  del  codice
civile. 
    4.  La  societa'   puo',   in   via   esclusiva,   destinare   al
soddisfacimento dei diritti di soggetti finanziatori di uno specifico
affare i proventi dell'affare stesso, ai sensi dell'art.  2447-decies
del codice civile. 

TITOLO V
ORGANI DELLA SOCIETA’

                              Art. 12. 
 
                               Organi 
 
    1. Sono organi della societa': 
      a) l'assemblea; 
      b) il consiglio di amministrazione; 
      c) il collegio sindacale. 
 
                              Art. 13. 
 
                              Assemblea 
 
    1. Il socio unico esercita i poteri dell'assemblea.  L'assemblea,
ordinaria e straordinaria, puo' essere convocata  anche  fuori  della
sede sociale, purche' in Italia. 
    2. La convocazione dell'assemblea, deliberata  dal  consiglio  di
amministrazione, e' effettuata, a cura del presidente  del  consiglio
di amministrazione  e  in  mancanza  dal  vice  presidente,  previsto
esclusivamente per la sostituzione del presidente in caso di  assenza
o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi,  mediante
avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora,
del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare. 
    3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con mezzi  che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento  almeno  otto  giorni
prima dell'assemblea. In casi straordinari di  urgenza,  il  predetto
termine di otto giorni e' ridotto a un giorno. 
    4. L'assemblea e' presieduta  dal  presidente  del  consiglio  di
amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal  vice
presidente e  della  seduta  e'  redatto  verbale  da  un  segretario
designato dall'assemblea. 
    5. Spetta al presidente constatare la  validita'  dell'assemblea,
la  regolarita'  delle  deleghe,  il  diritto  degli  intervenuti  di
partecipare all'assemblea e di regolarne  l'andamento  dei  lavori  e
delle votazioni, sottoscrivendo, per  ciascuna  seduta,  il  relativo
verbale  unitamente  al  segretario,  o  notaio,  che  ne   cura   la
trascrizione su apposito libro dei verbali delle assemblee. 
    6.  Per  la  validita'  della  costituzione  dell'assemblea,  sia
ordinaria che  straordinaria,  e  per  la  validita'  delle  relative
deliberazioni si osservano le disposizioni di legge. 
    7. Quando richiesto dalla legge e in  ogni  altro  caso  ritenuto
opportuno, il verbale e' redatto da notaio. 
    8. Per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea  non  viene
corrisposto alcun gettone di presenza. 
 
                              Art. 14. 
 
                   Materie riservate all'assemblea 
 
    1. L'assemblea  ordinaria,  oltre  alle  attribuzioni  di  legge,
svolge le seguenti funzioni: 
      a) nomina, alle successive scadenze delle nomine  disposte  con
il decreto  di  approvazione  del  presente  statuto,  i  membri  del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ivi inclusi  i
presidenti. Tali nomine entrano in vigore a seguito dell'approvazione
delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'art.  535,
comma 5, del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66.  Qualora  i
membri del consiglio di amministrazione cessino dalla carica, la loro
sostituzione avviene con le citate modalita' fino alla  scadenza  del
mandato   originario.   Con   la   medesima   procedura   i   singoli
amministratori, nonche' l'intero consiglio di amministrazione possono
essere in qualsiasi momento revocati, per giusta causa. Due  sindaci,
uno effettivo, con funzioni  di  presidente,  e  un  supplente,  sono
designati dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,  mentre  gli
altri sono scelti fra gli esperti e  i  professionisti  iscritti  nel
registro di cui all'art. 2,  comma  1,  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39; 
      b) stabilisce il  compenso  dei  componenti  del  consiglio  di
amministrazione, nella pedissequa osservanza delle vigenti  normative
di settore; e  determina,  altresi',  l'importo  complessivo  per  la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi  quelli  investiti
di particolari cariche; 
      c) stabilisce il compenso  del  presidente  e  dei  membri  del
collegio sindacale, ai sensi della tariffa professionale dei  dottori
commercialisti e degli esperti contabili; 
      d) autorizza le operazioni societarie i cui importi superino il
limite di spesa assegnato al consiglio di amministrazione,  stabilito
di volta in volta dall'assemblea, senza che cio'  costituisca  deroga
all'esclusivita' del potere gestorio in capo allo stesso; 
      e) approva la  struttura  organizzativa  della  societa'  e  la
relativa pianta organica; 
      f)  fornisce  l'assenso  sulle  nomine  dei   dirigenti   della
societa', in conformita' al parere  del  Ministro  della  difesa,  ai
sensi dell'art. 535, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66; 
      g) approva il bilancio di esercizio. 
 
                              Art. 15. 
 
    Nomina, composizione, durata del consiglio di amministrazione 
 
    1. La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione
composto  da  cinque  membri,  tratti  anche  tra  gli   appartenenti
all'amministrazione della difesa e  alle  Forze  armate  in  servizio
permanente, nominati con le modalita' di cui all'art.  14,  comma  1,
lettera a). 
    La nomina degli amministratori e'  effettuata  secondo  modalita'
tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno  un
terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Qualora  dall'applicazione
di dette  modalita'  non  risulti  un  numero  intero  di  componenti
dell'organo  di   amministrazione   appartenenti   al   genere   meno
rappresentato, tale numero  e'  arrotondato  per  eccesso  all'unita'
superiore. La societa', assicura, anche in caso di  sostituzione,  il
rispetto della composizione del  consiglio  di  amministrazione  come
sopra indicata per  tre  mandati  consecutivi  a  partire  dal  primo
rinnovo successivo alla data di entrata in  vigore  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. 
    2. Il consiglio di amministrazione dura in  carica  tre  esercizi
sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli  amministratori  sono
rieleggibili. 
    3. L'assunzione della carica di amministratore e' subordinata  al
possesso  di  entrambi  i  requisiti  di  seguito   specificati.   In
particolare: 
      a)  i  consiglieri  di  amministrazione  devono  essere  scelti
secondo criteri di professionalita', competenza  e  onorabilita'  tra
persone che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
        1) siano iscritte da almeno tre anni in  albi  professionali,
riguardanti  settori  giuridici,  economici  e   tecnici,   attinenti
l'oggetto della Societa'; 
        2) siano professori universitari  di  ruolo,  da  almeno  tre
anni,   in   materie   giuridiche,    economiche,    finanziarie    o
tecnico-scientifiche attinenti o comunque funzionali all'attivita' di
impresa; 
        3) abbiano  esercitato  per  almeno  tre  anni  funzioni  che
comportino  la  gestione  di  risorse  economico-finanziarie,  presso
pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici e privati, operanti  in
settori  attinenti  a  quello  di  attivita'   dell'impresa,   ovvero
pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici e privati che non hanno
attinenza con i predetti settori. 
      b)  l'amministratore  cui  siano   state   delegate   in   modo
continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2,  del  codice  civile,
attribuzioni gestionali proprie  del  consiglio  di  amministrazione,
puo' rivestire la  carica  di  amministratore  in  non  piu'  di  due
ulteriori consigli in societa' per azioni. Ai  fini  del  calcolo  di
tale limite, non si considerano gli incarichi  di  amministratore  in
societa' controllate o collegate. Gli amministratori  cui  non  siano
state delegate le attribuzioni di  cui  sopra  possono  rivestire  la
carica di amministratore in non piu' di cinque ulteriori consigli  in
societa' per azioni. 
    4. In caso  di  assenza  o  di  impedimento  del  presidente  del
consiglio di amministrazione, le relative funzioni sono  assunte  dal
vice presidente. 
    5. Quando per dimissioni o per altre cause  venga  a  mancare  la
maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio deve  intendersi
decaduto. In  tal  caso,  il  collegio  sindacale  convoca  d'urgenza
l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. 
 
                              Art. 16. 
 
                      Cause di incompatibilita' 
 
    1. La carica di amministratore non puo' essere ricoperta da colui
che: 
      a) si trovi  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; 
      b) sia  stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione  disposte
dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo   6
settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 
      c) sia stato condannato con sentenza  irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione: 
        1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267; 
        2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un  anno  per
un  delitto  contro  la  pubblica  amministrazione,  contro  la  fede
pubblica, contro il  patrimonio,  contro  l'ordine  pubblico,  contro
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 
        3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni  per
un qualunque delitto non colposo; 
      d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti
di una delle  pene  indicate  alla  lettera  c),  salvo  il  caso  di
estinzione del reato; le pene previste dalla precedente  lettera  c),
numero 1, non rilevano se inferiori a un anno. 
    2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla  carica.
Essa e' dichiarata dal  consiglio  di  amministrazione  entro  trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 
    3.  Costituiscono  cause  di  sospensione   dalle   funzioni   di
amministratore: 
      a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di
cui al comma 1, lettera c); 
      b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di
cui al comma 1, lettera d), con sentenza non definitiva; 
      c) l'applicazione provvisoria  di  una  delle  misure  previste
dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
159; 
      d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 
    4. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei
soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le  materie  da
trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle
cause di sospensione indicate al precedente comma  3.  La  revoca  e'
dichiarata,  sentito  l'interessato  nei  confronti  del   quale   e'
effettuata la contestazione almeno quindici giorni  prima  della  sua
audizione. L'esponente non revocato e' reintegrato  nel  pieno  delle
funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del  comma  3,
la sospensione si applica in ogni  caso  per  l'intera  durata  delle
misure ivi previste. 
 
                              Art. 17. 
 
                        Convocazione riunioni 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e'  convocato  dal  presidente
con lettera raccomandata, ovvero con  altri  mezzi  di  comunicazione
comprovanti l'avvenuta  ricezione,  da  spedirsi  almeno  tre  giorni
liberi  prima  dell'adunanza  a  ciascun  amministratore  e   sindaco
effettivo e, nei casi d'urgenza, con  telegramma,  fax  o  p.e.c.  da
inoltrarsi almeno  un  giorno  prima.  Il  consiglio  e'  validamente
costituito con  la  presenza  della  maggioranza  semplice  dei  suoi
componenti. Il consiglio e' comunque validamente costituito anche nel
caso in cui non siano rispettate le  citate  formalita'  purche'  sia
presente l'intero consiglio di amministrazione  e  l'intero  collegio
sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. 
    2. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel giorno, ora  e
luogo  indicati  nell'avviso  di  convocazione,  in  qualunque  luogo
purche' in Italia, tutte le volte che cio'  sia  ritenuto  necessario
dal presidente, o quando ne sia fatta motivata richiesta  scritta  da
parte di almeno due amministratori o dal collegio sindacale. 
    3.  Per  la  partecipazione  alle  riunioni  del   consiglio   di
amministrazione non viene corrisposto alcun gettone di presenza. 
 
                              Art. 18. 
 
           Funzionamento del consiglio di amministrazione 
 
    1.  Per  la  validita'  delle  deliberazioni  del  consiglio   di
amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei  suoi
membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza  assoluta
dei voti dei presenti; in caso di parita'  prevale  il  voto  di  chi
presiede. 
 
                              Art. 19. 
 
          Poteri e compiti del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e'  investito  dei  piu'  ampi
poteri  per  l'amministrazione  ordinaria   e   straordinaria   della
societa', fatti salvi i limiti di spesa di cui all'art. 14, comma  1,
lettera d), essendo a esso demandato il compito di adottare tutti gli
atti che ritenga opportuni  per  l'attuazione  dell'oggetto  sociale,
nell'ambito degli indirizzi delineati dal decreto interministeriale e
dei contenuti del contratto di servizio  di  cui  all'art.  5,  salvo
quanto previsto in merito alle attribuzioni dell'assemblea  dei  soci
dalla legge e dal presente statuto. 
    2. Il presidente del consiglio di  amministrazione  controlla  la
regolare gestione  della  societa'  riferendone,  periodicamente,  al
consiglio stesso e ha la rappresentanza della societa' per  gli  atti
deliberati  dal  consiglio   di   amministrazione,   nonche'   quella
processuale della societa' con facolta' di agire in qualsiasi sede  e
grado di giurisdizione, fatte salve le competenze dell'amministratore
delegato in materia di rappresentanza legale  e  giudiziaria  di  cui
all'art. 21. 
    3.  Il  consiglio  di  amministrazione  nomina,  su   indicazione
dell'assemblea, un amministratore delegato, cui conferire i poteri  e
le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni  previste
dalla legge, definendone il trattamento economico  sulla  base  delle
retribuzioni riconosciute  ad  amministratori  delegati  di  analoghe
societa' pubbliche. 
    Rimane riservata alla competenza del consiglio di amministrazione
l'approvazione di: 
      a) acquisti di beni e servizi di  valore  superiore  ai  limiti
indicati dallo stesso consiglio di amministrazione; 
      b) contratti attivi e passivi di valore unitario  superiore  ai
limiti indicati dallo stesso consiglio di amministrazione; 
    4. Il consiglio  di  amministrazione  puo'  conferire,  a  titolo
gratuito, incarichi ai  propri  membri,  nonche'  ai  dipendenti  per
singoli atti o categorie di atti. 
    5.  Il  consiglio  di  amministrazione  nomina  i   dirigenti   e
l'eventuale direttore generale, previo  assenso  del  Ministro  della
difesa,  definendone  le  retribuzioni,  sulla  base  dell'importanza
dell'opera prestata,  degli  utili  e  degli  obiettivi  di  gestione
conseguiti, degli emolumenti liquidati nell'esercizio precedente, del
compenso corrente  nel  mercato  per  analoghe  prestazioni  rese  in
societa' di analoghe dimensioni ed eventualmente anche  tenuto  conto
della  situazione  patrimoniale  e  dell'andamento  della   Societa',
nonche' mansioni e attribuzioni. 
    6. Il direttore generale, ove nominato, partecipa,  con  funzioni
consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione. 
    7.  Il  consiglio  di  amministrazione  nomina,   previo   parere
obbligatorio del  collegio  sindacale,  il  dirigente  preposto  alla
redazione dei documenti  contabili  societari,  per  un  periodo  non
inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non  superiore
a sei esercizi. 
    8.    Il    consiglio    di    amministrazione,    su    proposta
dell'amministratore delegato: 
      a) approva i documenti di programmazione annuale e  pluriennale
della Societa' con i relativi preventivi economico-finanziari; 
      b) predispone i programmi delle  attivita'  della  societa'  in
conformita' agli indirizzi strategici ed ai programmi  stabiliti  dal
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
      c) delibera la compravendita di beni mobili  e  immobili  della
societa' strumentali alle sue finalita' nel limite stabilito di volta
in   volta   dall'assemblea,   oltre   il   quale    e'    necessaria
l'autorizzazione  dell'assemblea  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  1
lettera d) del presente statuto; 
      d)  approva  le  proposte  da  sottoporre  alla   deliberazione
dell'assemblea; 
      e)  stabilisce  un  compenso  di  risultato  per  il  personale
impiegato presso la societa', secondo i criteri di cui al comma 5. 
    9. Il consiglio di amministrazione redige, ai  sensi  del  codice
civile, il progetto di bilancio d'esercizio, costituito  dallo  stato
patrimoniale,  dal  conto  economico  e   dalla   nota   integrativa,
corredandolo con una relazione sull'andamento  della  gestione  della
societa'. 
 
                              Art. 20. 
 
                Responsabilita' degli amministratori 
 
    1. Gli amministratori sono  solidalmente  responsabili  verso  la
societa' dei danni derivanti  dall'inosservanza  dei  doveri  a  essi
imposti dalla legge  e  dallo  statuto  per  l'amministrazione  della
societa', salvo quegli amministratori che abbiano fatto annotare  sul
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio  il  proprio
dissenso e ne abbiano dato notizia per  iscritto  al  presidente  del
collegio sindacale. 
 
                              Art. 21. 
 
                       Amministratore delegato 
 
    1. L'amministratore delegato opera nell'ambito delle competenze a
esso  attribuite  con  specifica  delega.  Esercita  per  le  materie
delegate la  rappresentanza  legale  della  societa',  sostanziale  e
processuale, attiva e passiva, e in tale  ambito  esercita  anche  la
gestione  ordinaria  della   medesima   societa'.   In   particolare,
all'amministratore delegato sono attribuite, a titolo esemplificativo
e non esaustivo e salvo quelle  ulteriori  che  gli  potranno  essere
conferite dal consiglio di amministrazione, le seguenti deleghe: 
      a) predisporre la struttura  organizzativa  della  societa'  da
sottoporre,  previa  delibera  del  consiglio   di   amministrazione,
all'approvazione dell'assemblea; 
      b)  curare  che  l'assetto  organizzativo,   amministrativo   e
contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della societa'; 
      c) gestire e coordinare la struttura  interna  della  societa',
sia di linea che di staff; 
      d)  costituire,  modificare  ed  estinguere  negozi   giuridici
attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la societa', entro
i limiti indicati dal consiglio di amministrazione; 
      e) assumere, con preventivo assenso del Ministro della difesa e
nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'
e nei  limiti  di  quanto  previsto  dall'atto  di  indirizzo  e  dal
contratto di servizio, sospendere  e  licenziare  personale  esterno,
nonche' fissarne il trattamento  economico  ed  eventuali  successive
variazioni; 
      f) sottoscrivere le convenzioni di cui all'art. 5, comma 3; 
      g) accendere i rapporti bancari e postali; 
      h)  costituire,  modificare  ed  estinguere  negozi   giuridici
passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la societa', entro
i limiti indicati dal consiglio di amministrazione; 
      i) predisporre entro l'anno precedente i budget  annuali  della
societa' da sottoporre per la loro  discussione  ed  approvazione  al
consiglio di amministrazione; 
      j) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio,
in tutte le sedi e presso tutte le autorita' e corti consentite dalla
legge; 
      k) definire i termini di eventuali transazioni e  conciliazioni
giudiziali  e  stragiudiziali,  in   sede   ordinaria,   speciale   e
amministrativa, nonche' presentare atti, ricorsi, querele, esposti  e
denunzie alle autorita' competenti; 
      l) delegare,  al  fine  di  agevolare  la  gestione  operativa,
singoli dirigenti della societa', addetti a particolari funzioni  per
il compimento di particolari atti; 
      m)  nominare  procuratori  speciali  per   il   compimento   di
determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente
conferitigli dal consiglio di amministrazione ovvero dall'assemblea; 
      n) dare attuazione a tutte le deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione compiendo altresi' tutti gli atti, nonche'  tutte  le
operazioni a esse collegate. 
    2.  L'amministratore   delegato   riferisce   al   consiglio   di
amministrazione e al collegio sindacale  almeno  ogni  tre  mesi  sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonche' sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni  o
caratteristiche effettuate dalla societa'. 
 
                              Art. 22. 
 
                         Collegio sindacale 
 
    1. Il collegio sindacale e' composto da tre  membri  effettivi  e
due  supplenti,  iscritti  nel  registro  dei  revisori  contabili  o
nell'albo professionale dei dottori commercialisti  e  degli  esperti
contabili, nominati secondo le modalita' di cui all'art. 14, comma 1,
lettera a). 
    La nomina dei sindaci e' effettuata  secondo  modalita'  tali  da
garantire che il genere meno rappresentato ottenga  almeno  un  terzo
dei componenti dell'organo, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 2012, n.  251.  Qualora  dall'applicazione  di
dette modalita' non  risulti  un  numero  intero  di  componenti  del
collegio sindacale appartenenti al genere  meno  rappresentato,  tale
numero e' arrotondato per eccesso all'unita' superiore.  La  societa'
assicura,  anche  in  caso  di  sostituzione,   il   rispetto   della
composizione del collegio  sindacale  come  sopra  indicata  per  tre
mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla  data
di entrata in vigore del decreto del Presidente della  Repubblica  30
novembre 2012, n. 251. 
    2. I sindaci durano in carica tre esercizi e  scadono  alla  data
dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio  relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.  L'ufficio  di  sindaco  puo'
essere assunto per un numero di mandati consecutivi non  superiori  a
due. 
    3. Il collegio sindacale vigila  sull'osservanza  della  legge  e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta  amministrazione
e  in  particolare   sull'adeguatezza   dell'assetto   organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo corretto
funzionamento. 
    4. Per la disciplina del funzionamento e delle  attribuzioni  del
collegio sindacale si applicano le disposizioni del codice civile. 
    5. Il compenso dei sindaci e' deliberato dall'assemblea  all'atto
della nomina per l'intero periodo di durata del loro  ufficio,  nella
misura   prevista   dalla   tariffa   professionale    dei    dottori
commercialisti ed esperti contabili. 
    6. Per la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale non
viene corrisposto alcun gettone di presenza. 
 
                              Art. 23. 
 
                     Revisione legale dei conti 
 
    Ai sensi dell'art.  2409-bis  del  codice  civile,  la  revisione
legale dei conti sulla societa' e' esercitata da un  revisore  legale
dei  conti  o  da  una  societa'   di   revisione   legale   iscritti
nell'apposito registro. 
 
 

TITOLO VI
BILANCIO E UTILI

                              Art. 24. 
 
                          Esercizio sociale 
 
    1. L'esercizio sociale si chiude il 31  dicembre  di  ogni  anno.
Alla fine  di  ogni  esercizio,  l'organo  amministrativo  redige  il
progetto   di   bilancio   d'esercizio,   costituito   dallo    stato
patrimoniale,  dal  conto  economico  e   dalla   nota   integrativa,
corredandolo con una relazione sull'andamento  della  gestione  della
societa'. 
    2.  Il  progetto  di  bilancio  deve  essere   comunicato   dagli
amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. 
    3. L'assemblea chiamata ad approvare  il  bilancio  di  esercizio
deve approvarlo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale ovvero entro il maggior termine di centottanta  giorni  dalla
chiusura dell'esercizio sociale,  qualora  ricorrano  le  circostanze
contemplate dall'art. 2364, comma 2, del codice civile. 
 
                              Art. 25. 
 
                            Utili sociali 
 
    1. La destinazione  degli  utili  netti  a  riserva  o  ad  altro
utilizzo e' proposta dal consiglio di amministrazione  all'assemblea,
per l'approvazione. 
 
 

TITOLO VII
NORME FINALI

                              Art. 26. 
 
 Organi collegiali: riunioni per audioconferenza e/o videoconferenza 
 
    1. Le riunioni degli organi collegiali (assemblea,  consiglio  di
amministrazione e collegio sindacale) si possono svolgere  anche  per
audioconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di  cui
si dara' atto nei relativi verbali: 
      a) che siano presenti nello stesso luogo il  presidente  ed  il
segretario  della  riunione,  se  nominato,  che  provvederanno  alla
formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la
riunione in detto luogo; 
      b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare
l'identita'  degli  intervenuti,  regolare   lo   svolgimento   della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 
      c) che sia consentito al soggetto  verbalizzante  di  percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; 
      d) che sia consentito  agli  intervenuti  di  partecipare  alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli  argomenti  all'ordine
del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 
 
                              Art. 27. 
 
                   Controllo della Corte dei conti 
 
    1. Un magistrato della Corte dei conti, nominato  dal  presidente
della  Corte  medesima,  assiste  alle   sedute   degli   organi   di
amministrazione e del collegio sindacale della societa'. 

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