Roma, 6 mar 2022 – Il CUSI, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad effettuare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il conguaglio fiscale e previdenziale sulle somme corrisposte nell’anno precedente e a rilasciare, a valle delle operazioni di conguaglio, un’apposita Certificazione Unica attestante l’ammontare dei compensi corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta applicate e dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti e versati all’INPS… QUESTA INFO CONTINUA SUL PORTALE WEB DELL’ASSOCIAZIONE SINDACALE ASPMI, CLICCA QUI >>>
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