Roma, 31 mar 2022 – Il reato di diffamazione aggravata a mezzo Facebook è integrato anche se non si indica nome e cognome del destinatario delle offese, è sufficiente che dalle parole utilizzate, la persona offesa sia identificabile.
Per integrare il reato di diffamazione aggravata a mezzo Facebook non occorre, come precisa la Cassazione nella sentenza n. 10762/2022 (sotto allegata), che nel post si faccia nome e cognome della persona a cui sono rivolte le offese.
Nel caso di specie, è stato sufficiente fare riferimento alla professione della persona offesa e al suo “nanismo” per consentire ad amici e collaboratori, a conoscenza o meno della controversia in corso con le imputate, di capire a chi erano rivolti i post offensivi. Scampate alla condanna per prescrizione del reato, le imputate dovranno però risarcire i danni da reato alla persona offesa.
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