Rideterminazione  della pensione al termine del periodo di ausiliaria nel sistema contributivo. SIULM

Roma, 20 apr 2022 – Esprimiamo soddisfazione e ringraziamo lo Stato Maggiore della Difesa (nella figura dell’allora Sottocapo, Generale di corpo d’Armata Luigi De Leverano) e il Presidente del’INPS Pasquale TRIDICO, che si sono prodigati, attraverso incontri tra gli staff,  per la rideterminazione  della pensione al termine del periodo di ausiliaria nel sistema contributivo.

Con la recente circolare di PREVIMIL che si prefigge l’obiettivo di fornire indicazioni tecniche per disciplinare i benefici pensionistici correlati alla valorizzazione dei contributi versati durante il periodo di permanenza in ausiliaria (a carico del dipendente sia a carico del datore di lavoro), si è concluso l’iter di interlocuzioni tra lo SMD e l’INPS, che ha portato al raggiungimento di questo importante risultato, per il personale delle Forze Armate.

Durante il citato periodo il trattamento di quiescenza, comprensivo dell’indennità di ausiliaria, è soggetto ora alle ritenute previdenziali nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività e pari a:

– 8,80% a carico del lavoratore;

– 24,20% a carico del datore di lavoro.

Alla cessazione dalla posizione di ausiliaria, per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, con questi versamenti effettuati, la pensione verrà adesso ricalcolata, non solo applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria (unico beneficio riconosciuto in precedenza), ma si terrà conto, ai fini dell’incremento del montante contributivo, anche del periodo trascorso in detta posizione. Ciò consentirà a tutte le categorie del personale militare delle Forze Armate, di ottenere un assegno più elevato, in quanto aumentato dell’anzianità contributiva maturata durante l’ausiliaria.

Il provvedimento verrà applicato al personale in regime:

– retributivo che non abbia raggiunto, al 31 dicembre 2011, la massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota di rendimento dell’80% di cui all’art. 54, co. 7, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

– misto;

– contributivo pieno.

Il provvedimento sana, finalmente, un gap storico legato alla mancata valorizzazione dei contributi versati in ausiliaria. Ciò era scaturito da una prassi amministrativa instauratasi all’inizio degli anni 2000.

Con il passaggio ad un sistema di calcolo di tipo contributivo, era diventato indispensabile prevedere che le ritenute operate, anche in ausiliaria,  sui trattamenti economici del personale concorressero a incrementare il montante accumulato.
Il ringraziamento alla fine non può che andare anche a chi dietro le quinte ha favorito questi incontri e si è prodigato per il raggiungimento di questo importante risultato.

SIULM.

 

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