IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'art. 620-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto dall'art. 1,
comma 388, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», che prevede l'istituzione di
un apposito fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli
assetti ad alta e altissima prontezza operativa, al fine di
assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;
Considerati la normativa nazionale, il diritto internazionale, gli
impegni assunti nei diversi consessi in cui l'Italia e' rappresentata
(ONU, UE, NATO), da cui discende la necessita' di disporre di uno
strumento militare che sia in grado di proteggere gli interessi
nazionali e contribuire al mantenimento del quadro di sicurezza
internazionale, attraverso l'impiego di assetti ad alta ed altissima
prontezza operativa;
Tenuto conto del «Documento di pianificazione di lungo termine
dello Strumento militare» che, per l'assolvimento delle missioni
militari discendenti dai macro-scenari «ALPHA» (sicurezza degli spazi
nazionali) e «BRAVO» (partecipazione ad Operazioni di coalizione di
«reazione immediata»), richiede la disponibilita' permanente di Forze
ad alta ed altissima prontezza operativa, valutate e certificate
secondo standard predefiniti;
Tenuto conto che la generazione e l'approntamento degli assetti ad
alta e altissima prontezza operativa si basano su un'attivita'
ciclica che prevede un periodo di approntamento ed un periodo di
prontezza operativa (fase di «stand-by») e che gli stessi saranno in
grado di fornire una risposta rapida e flessibile a eventuali scenari
di crisi, non solo per specifiche esigenze nazionali e a supporto
dell'Alleanza Atlantica, ma anche per alimentare il bacino degli
assetti facenti parte dello European Battle Group (EUBG);
Valutati gli impegni nazionali e internazionali delle unita' della
Difesa inserite nel bacino degli assetti ad alta e altissima
prontezza;
Considerata la necessita' di definire le diverse finalita'
d'impiego delle risorse, annualmente disponibili, di cui allo stato
di previsione della spesa del Dicastero della difesa per il «Fondo
per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa»;
Acquisita l'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in
data 5 aprile 2022 sulla ripartizione tra le diverse finalita'
d'impiego delle risorse attestate sul fondo, cosi' come previsto
dall'art. 620-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»;
Decreta:
Art. 1
Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa
1. La dotazione del fondo di cui all'art. 620-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento
militare», introdotto dall'art. 1, comma 388, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e'
finalizzata a consentire di far fronte agli oneri di approntamento,
addestramento, impiego e mantenimento del livello di prontezza delle
unita' operative.
Art. 2
Finalita' d'impiego
1. Al fine di addestrare, approntare e mantenere gli standard
operativi previsti per le unita' inserite nel bacino delle Forze ad
alta ed altissima prontezza operativa, le risorse disponibili sono
impiegate per le seguenti finalita':
a. acquisto e manutenzione mezzi, equipaggiamenti, materiali e
similari;
b. carbolubrificanti;
c. sostegno logistico e spese per campi e manovre;
d. spese per missioni ordinarie in territorio nazionale ed
estero.
Art. 3
Ripartizione del fondo
1. La ripartizione del fondo tra le finalita' d'impiego individuate
dal precedente art. 2 viene riportata nell'allegato «A» che
costituisce parte integrante del presente decreto. Le occorrenti
variazioni di bilancio al «Fondo per gli assetti ad alta e altissima
prontezza operativa», iscritto sul capitolo n. 1420 art. 1 dello
stato di previsione del Ministero della difesa, saranno apportate con
successivo decreto.
Roma, 7 aprile 2022
Il Ministro: Guerini
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, n. 984
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico