Roma, 16 mag 2022 – SCIVOLO MARESCIALLI AUSILIARIA 2022. CON CIRCOLARE DEL 16-5-2022 PERSOMIL HA DIRAMATO L’ELENCO DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI AUSILIARIA PER L’ANNO 2022. Come previsto sono stati presi 50 ufficiali e 206 marescialli.
Per quanto riguarda i 206 marescialli che sono rientrati nella graduatoria, ci sono rientrati coloro che sono nati dal 24-10-1962 al 23-06-1963. Tutti gli altri 888 marescialli che hanno presentato la domanda, ma esclusi (fino alla classe 1967), dovranno ripresentare domanda il prossimo anno, oppure se hanno maturato 40 anni di servizio effettivo possono usufruire comunque della possibilita’ di essere collocati in ausiliaria a domanda e senza numero chiuso. Quest’ultima opportunita’ va esercitata solo se si ha fretta di lasciare il servizio, in quanto e’ decisamente meno conveniente dello scivolo, relativamente all’importo di liquidazione di circa 10.000 euro. Ma attenzione: questa opportunita’ dei 40 anni di servizio effettivo o con la circolare annuale dello scivolo e’ garantita per legge fino al 31-12-2024. Poi basta. Quindi bisogna farsi bene i conti, per coloro che sono nati dal 1965 in poi.
Da una lettura attenta si puo’ gia’ capire che andare in ausiliaria molto prima dei 60 anni e’ difficile. infatti se togliamo i 206 marescialli presi in graduatoria, rimangono fuori 888 marescialli. Ormai l’attesa si conclude con la classe di nascita, o poco giu’ di li, anticipando solo di qualche mese la pensione in ausiliaria rispetto all’eta’ massima dei 60 anni. Ad esempio, stando all’attuale lista, per il 2023 potranno uscire nr. 265 marescialli, e saranno compresi secondo questa lista dal 23-6-2023 al 28-1-2024. E per il 2024 potranno uscire nr. 284 marescialli nati fino al 19-11-1964.
Per motivi di privacy ancora non possiamo pubblicare gli elenchi. Eventualmente rivolgersi presso i propri comandi che sara’ gia’ arrivata.
LA REDAZIONE
Segue articolo 2230 e 2229 del Codice Ordinamento Militare
Art. 2229 Regime transitorio del collocamento in ausiliaria 1. Fino al 31 dicembre ((2024)),ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta'. 2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente. 3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi. 5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande e' superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado. 6. Fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' di 5 anni.
…..e siccome stanno mettendo mano alla legge del 31 dicembre 2012, n. 244, ne vedremo delle belle!!
Salve al gruppo.
Sono un sottufficiale in Posizione ausiliaria da 31.12.2017,termine mia Ausiliaria il 30.12.2022,
visto L’art.2229 ecc.ecc. chiedo .in quale articolo DellOrdinamento Militare si trova la mancata promozione al grado superiore? perche agli Ufficiali che sono in Ausiliaria vengono promossi al gardo superiore? Dove posso trovare la normativa oppure articolo che spiega se essendo in Ausiliaria si ha diritto dell’Avanzamento al grado.-
Sono un 1°M.llo dal 1.1.2017….. a novembre del 2021 sono stati promossi a LGT i miei colleghi stando in servizio,nessuno dei colleghi in ausiliaria sono nella aliquota.. a chi posso rivolgermi per un chiarimento?
grazie per una eventuale risposta.-
Secondo me ti spetta soltanto la promozione il giorno prima del passaggio alla riserva. Una promozione senza assegni ovviamnente. Cosi’ prevede il codice.