Rimborso spese di viaggio nei casi di missioni connesse a una licenza

Roma, 21 giu 2022 – Circolare esplicativa di Persomil sul rimborso delle spese di viaggio nei casi di missioni connesse ad una licenza.

Riferimento: f. n. M_D MUGCRA0011201 in data 2 novembre 2020 (non a tutti).
Seguito:

a. f.n. DGPM/IV/12/158214/10/C-43 in data 21 dicembre 1999;
b. f.n. M_ D GMIL0 IV SGR 0011880 in data 12 gennaio 2011.
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1. Con il foglio indicato in riferimento, è pervenuta alla scrivente una richiesta di parere in merito al rimborso delle spese di viaggio da corrispondere al personale inviato fuori sede nelle ipotesi in cui lo stesso fruisca, in connessione con la missione, di periodi di licenza superiori a cinque giorni (limite temporale menzionato nella nota I.G.O.P. del 20 maggio 1996, richiamata nella circolare indicata a seguito a.).

In particolare, sono stati prospettati due casi in cui gli organi amministrativi competenti, interpretando in senso difforme la succitata circolare, non sembra corrispondano agli interessati i rimborsi dei viaggi di andata e ritorno:

 il primo, in cui il militare fruisce prima e dopo la missione di una licenza complessivamente superiore a 5 giorni;

 il secondo, in cui vengono emessi due fogli di viaggio, intervallati da un numero di giorni di licenza che, sommati, superano il sopra citato limite dei 5 giorni.

Licenze di durata inferiore a 5 giorni (cd. “di breve durata”) danno luogo, invece, al rimborso delle spese di viaggio.

2. Nel merito, si formulano le seguenti valutazioni volte a definire le problematiche poste all’attenzione della DGPM.

E’, innanzitutto, necessario chiarire se e quando la licenza ordinaria possa definirsi “di breve durata” e se la missione si possa considerare interrotta in caso di licenza concessa per un periodo superiore ai 5 giorni.

A questo proposito appare dirimente il disposto dell’art. 13, comma 3 del D.P.R. n. 394/1995 il quale ha previsto, a far data dal 1° gennaio 1996, la soppressione della cosiddetta licenza “breve”.

Quanto poi all’interruzione della missione, l’art. 1, comma 3 della L. n. 836/1973, distingue tra motivi “di servizio” (svolgimento di un concomitante servizio di missione) e motivi “diversi” (es. aspettativa, congedo ordinario/straordinario):

in questo ultimo caso, la diaria e il conteggio delle giornate di trasferta sono sospesi. L’art. 1, comma 6 della L. n. 417/1978, invero, stabilisce che l’indennità di missione spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo dove il dipendente sia stato inviato.

3. Ai fini che interessano, è opportuno rammentare che la missione consiste in un servizio comandato fuori dalla sede abituale, avente carattere di temporaneità, che prevede, oltre l’erogazione di specifici trattamenti economici finalizzati a compensare il personale dei disagi connessi allo spostamento, anche il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal militare.

Da ciò consegue che la fruizione di un periodo di licenza -prima e/o dopo lo svolgimento della stessanon fa venire meno l’obbligo di ristorare le spese di trasporto da parte dell’Amministrazione, che, viceversa, andrebbero a gravare sul dipendente.

4. Con riguardo alle questioni rappresentate, si ritiene pertanto che, nell’ipotesi in cui il militare anticipi la partenza e/o posticipi il rientro usufruendo di un periodo di licenza, preventivamente concessa in quanto ritenuta compatibile con lo svolgimento della missione, le spese di viaggio dalla sede di servizio (o “altra località richiesta dal personale” ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52) al luogo di missione -e viceversa- possano essere ammesse a rimborso indipendentemente dalla durata della stessa, purché ciò non comporti un aggravio economico per l’erario.

Allo stesso modo, si procederà nell’ipotesi di emissione di due o più fogli di viaggio relativi al medesimo incarico di trasferta alternati a giorni di licenza ovvero nell’ipotesi di viaggi effettuati nei fine settimana che precedono/seguono il periodo di missione, tenuto conto dello scopo unitario della stessa.

Nei suddetti casi, durante i periodi trascorsi fuori sede per esigenze personali (licenza), gli eventuali importi per vitto e/o pernottamento rimarranno a carico dell’interessato.
Nelle citate fattispecie, i Comandi interessati avranno cura di indicare nello spazio “autorizzazioni ed annotazioni” del foglio di viaggio i seguenti elementi:

 il numero di giorni di licenza concessi e la relativa decorrenza;

 l’esistenza della dichiarazione di esonero di responsabilità nei riguardi dell’Amministrazione (da allegare al certificato di viaggio);

 l’assenza di un maggior onere o la sussistenza di una convenienza economica per l’Amministrazione.

5. Sono abrogate, pertanto, la circolare  DGPM/IV/12/158214/10/C-43 in data 21 dicembre 1999 e, ferme rimanendo le prescrizioni di cui all’art. 11, comma 11 del sopracitato D.P.R. n. 52/2009, la circolare M_ D GMIL0 IV SGR 0011880 in data 12 gennaio 2011.

LA CIRCOLARE IN FORMATO PDF QUI>>>>>

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