Aggiornamento delle indicazioni in materia di lavoratori e lavoratrici in condizioni di fragilità dopo il 30 giugno 2022

Roma, 1 lug 2022 – SI TRASCRIVE LA CIRCOLARE PERSOCIV DEL 30-6-2022. Come noto, in data odierna (30 giugno 2022), con riferimento ai lavoratori in condizione di fragilità, individuati ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.L.18/2020 e ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 03 febbraio (pubblicato in GU n.35 datata 11 febbraio 2022) firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, termina la proroga prevista, sino alla suddetta data, dall’art. 10, commi 1-bis e 1-ter, della legge 19.05.2022 n.52, di conversione del D. L. n. 24/2022.

In particolare, con il 30 giugno 2022, cessa di avere efficacia la speciale disposizione normativa di cui all’art. 26, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge n. 27/2020) – circoscritta dall’art 10 bis cit. ai lavoratori con patologie di cui al Decreto interministeriale – che prevedeva che, laddove la prestazione lavorativa non potesse essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computabile nel periodo di comporto.

Pertanto, per effetto della cessazione della proroga della tutela economica di cui al comma 2 dell’art. 26, a decorrere dal 1° luglio 2022 p. v., l’assenza del lavoratore fragile la cui prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile compresi quelli di cui al decreto interministeriale beneficiari fino al 30 giugno di tale speciale misura finanziaria – non potrà essere più equiparata al ricovero ospedaliero.

Per quanto riguarda il ricorso al lavoro agile, la scrivente Direzione non può che confermare ai datori di lavoro l’orientamento già espresso prima della novella legislativa di cui all’art.10 commi 1-bis e 1-ter della legge 52/2022, nelle circolare a seguito b) e c) di continuare – secondo buon senso, intelligenza e serietà – con tutte le misure ritenute utili a garantire la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici che versano in condizioni di fragilità, ivi compreso lo smart working continuativo, laddove tale ultima misura fosse ritenuta necessaria, a prudente apprezzamento datoriale, sulla base di apposita prescrizione medica, fatta salva la possibilità di avvalersi della sorveglianza sanitaria eccezionale che, istituto a ciò preordinato, è ancora nella disponibilità di tutti i datori di lavoro.

Ne è diretto corollario, la conferma, salvo diverso apprezzamento datoriale, degli attuali accordi individuali in materia di lavoro agile, eventualmente rimodulati nella fase post-emergenziale.

La presente circolare produce effetti nelle more e fino all’emanazione di disposizioni legislative di proroga delle tutele previste in tempo di pandemia per i soggetti che versano in condizioni di fragilità, ad oggi, al vaglio del Governo.

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile sul sito di questa Direzione Generale, nella sezione “circolari e altra documentazione (sezione COVID –19) e “emergenza coronavirus”.

LA CIRCOLARE ORIGINALE LA TROVI QUI >>>

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