Riconoscimento dei sei scatti stipendiali per i congedati a domanda. Ancora una sentenza in favore dei ricorrenti.

Roma, 23 lug 2022 – Il T.A.R. Lazio – Sezione V – in data 01 luglio 2022 ha emesso la sentenza n. 9011/2022 con la quale ha sancito il diritto dei ricorrenti, tutti congedati a domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’Inps di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.

L’organo giurisdizionale di primo grado ha infatti ritenuto che “sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla 30 luglio 2010 n. 122, per contrasto con l’art. 36 Cost.”.

Con la menzionata sentenza il T.A.R. Lazio ha ritenuto, in particolare: 

  • di aderire all’orientamento giurisprudenziale che riconosce al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio;
  • che l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 debba trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è il Corpo della Guardia di Finanza. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>
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