Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l’anno 2022. MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 14 luglio 2022 – (GU Serie Generale n.201 del 29-08-2022)

Roma, 29 ago 2022 – Pubblichiamo di seguito il Decreto 14-7-2022 del MINISTERO DELLA DIFESA relativo alle “Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l’anno 2022”. (GU n.201 del 29-8-2022).

 

                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  1978,
n. 915, e successive modificazioni, concernente  «Testo  unico  delle
norme in materia di pensioni di guerra»; 
  Vista la legge 2 maggio  1984,  n.  111,  concernente  «Adeguamento
delle pensioni dei mutilati  ed  invalidi  per  servizio  alla  nuova
normativa  prevista  per  le  pensioni  di  guerra  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; 
  Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64,  concernente  «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288,  concernente  «Provvidenze
in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale,
nel prevedere in favore di alcune categorie  di  grandi  invalidi  di
guerra e per  servizio  un  assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore
militare o del servizio civile, istituisce a tal  fine  un  fondo  di
7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003  e  demanda  a  un  decreto
interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti
al 30 aprile  di  ciascun  anno  e  di  quelli  che  potranno  essere
ulteriormente liquidati nell'anno; 
  Vista la legge 23 agosto 2004,  n.  226,  concernente  «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'  delega  al  Governo
per il conseguente coordinamento con la  normativa  di  settore»,  la
quale, con l'art. 1, ha sospeso  dal  1°  gennaio  2005  il  servizio
obbligatorio di leva; 
  Vista  la  legge  7  febbraio  2006,  n.  44,  concernente   «Nuove
disposizioni in materia di  assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore
militare», che ha rideterminato la misura  dell'assegno  sostitutivo,
per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli
anni 2006 e 2007; 
  Vista la legge 3  dicembre  2009,  n.  184,  recante  «Disposizioni
concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il
2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge  7  febbraio
2006, n. 44, per gli anni 2008  e  2009  mediante  corresponsione  in
un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto,  con  un
onere valutato in 11.009.494 euro per l'anno 2009; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha
apportato  modificazioni  alla  legge  3  dicembre  2009,   n.   184,
estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7  febbraio  2006,  n.
44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato  in  3.400.000  euro
per ciascuno degli anni 2013 e 2014; 
  Visto  il  decreto-legge  31  dicembre  2014,   n.   192,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica.», convertito dalla legge 27  febbraio  2015,
n. 11, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre  2009,  n.
184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio  2006,
n. 44, agli anni 2015 e 2016, con un onere valutato in  1.000.000  di
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 600, che ha incrementato il fondo  per  la  concessione  di  un
assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o  per  servizio  di
euro 300.000 a decorrere dal 1° gennaio 2017; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e
definizione di termini», convertito dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, e in particolare l'art.  8,  comma  5-quater,  che  ha  apportato
modificazioni  alla  legge  3  dicembre  2009,  n.  184,   estendendo
l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni
2017, 2018 e 2019; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  recante  «Proroga
termini previsti da disposizioni legislative», convertito dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, che ha ulteriormente modificato  la  legge  3
dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge
7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2020, 2021 e  2022,  con  un  onere
valutato in 185.328 di euro per ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e
2022; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.  108  e  in  particolare
l'art. 66-ter, comma 1, che ha apportato modificazioni alla legge  27
dicembre 2002, n. 288, introducendo il comma 4-bis e  disponendo  che
nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al  comma  4,  le
amministrazioni preposte continuano a erogare  l'assegno  di  cui  al
comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a  quello
di riferimento, fermo restando quanto previsto  dall'art.  17,  comma
12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in  legge,
con modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121,  recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244», e in particolare l'art.  1,  comma  4,  con  cui  sono
trasferite al Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali le funzioni gia' attribuite al Ministero  della  solidarieta'
sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
i compiti in materia di Servizio civile nazionale; 
  Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge  n.
288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali in data 28 agosto  2003,  3  settembre  2004  e  19
dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di  concerto  con
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  della
solidarieta' sociale in data 16 ottobre 2006  e  20  luglio  2007,  i
decreti del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della  salute
e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009;
i decreti del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  del  lavoro,  e  delle
politiche sociali in data 14  settembre  2010,  15  luglio  2011,  27
luglio 2012, 30 settembre 2013, 10 luglio 2014, 16 settembre 2015, 29
luglio 2016, 20 giugno 2017, 17 maggio  2018,  4  settembre  2019,  3
novembre 2020 e 12 maggio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
31 dicembre 2021 recante la ripartizione in capitoli delle unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 
  Considerato che, per effetto delle disposizioni recate dalla citata
legge n. 234 del 2021, risulta iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze lo  stanziamento  complessivo
di  euro  7.432.181,  cosi'  ripartito  nell'ambito  della   Missione
«Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma  «Sostegno
ai pensionati  di  guerra  ed  assimilati,  perseguitati  politici  e
razziali», Azione «Sostegno ai pensionati di guerra  ed  assimilati»,
per l'anno finanziario 2022, risultano iscritti il capitolo  n.  1316
«Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor  miliare
ed altre indennita' di guerra ivi compresi gli  interessi  legali  in
quanto dovuti» - piano gestionale 2  «Pagamento  assegno  sostitutivo
accompagnatore previsto dalla legge  288  del  2002  ai  titolari  di
pensione di guerra» con uno stanziamento  di  euro  6.232.181  ed  il
capitolo n. 1319 «Assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra  o
per servizio che non possano piu' fruire dell'accompagnatore militare
o dell'accompagnatore del servizio civile» con  uno  stanziamento  di
euro 1.200.000; 
  Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento per  le  politiche  giovanili  e  il  servizio  civile
universale - Ufficio per il servizio civile  universale  in  data  27
gennaio 2022, nonche' del Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi - Direzione dei servizi del tesoro in data 23 febbraio 2022; 
  Considerato che, per il  corrente  anno  2022,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il
servizio  civile  universale  -  Ufficio  per  il   servizio   civile
universale non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale
o agli albi regionali ai sensi della citata legge  n.  64  del  2001,
comunicazione  relativa  all'assegnazione   di   accompagnatori   del
servizio civile ai grandi invalidi; 
  Considerato altresi' che il medesimo Dipartimento per le  politiche
giovanili e il servizio civile universale - ufficio per  il  servizio
civile universale aveva provveduto a invitare  sia  gli  interessati,
nel caso di mancata assegnazione di  accompagnatore  da  parte  degli
enti accreditati, a presentare  direttamente  al  competente  ufficio
dell'economia e delle  finanze  la  domanda  per  ottenere  l'assegno
sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo  ufficio
i  nominativi  dei  volontari  eventualmente  assegnati   ai   grandi
invalidi; 
  Considerato che le priorita' stabilite dalla legge n. 288 del 2002,
all'art. 1, commi 2 e  4,  per  l'assegnazione  degli  accompagnatori
debbono  necessariamente  tenere   conto   della   situazione   sopra
evidenziata,  che  non  registra,  per   il   corrente   anno   2022,
assegnazioni  di  accompagnatori  del  servizio  civile   ai   grandi
invalidi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla data del 23 febbraio 2022, il numero  dei  grandi  invalidi
affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2),  3)  e
4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,  aventi  titolo
all'assegno mensile di 900 euro  sostitutivo  dell'accompagnatore  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288,  e'
di 213 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 2.300.400. 
  2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita'
relative all'anno 2022, pari ad euro 5.131.781,  sono  liquidati,  in
via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita'  di  cui  al  comma  1  e,  successivamente,
nell'ordine, e secondo la data di  presentazione  delle  domande  per
ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti  categorie  di
aventi diritto, affetti dalle invalidita' di  cui  alle  lettere  A),
numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1; C);  D);
ed E), numero 1, della citata tabella E: 
    a) grandi invalidi che hanno  fatto  richiesta  del  servizio  di
accompagnamento almeno  una  volta  nel  triennio  precedente  al  15
gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado  di
assicurarlo; 
    b) grandi invalidi che dopo  l'entrata  in  vigore  della  citata
legge  n.  288  del  2002  hanno  fatto  richiesta  del  servizio  di
accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza
per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio
dell'economia e delle finanze. 
  3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi  1  e  2,  nella  misura
mensile di 900 euro ovvero nella  misura  ridotta  del  50%,  secondo
quanto previsto dall'ultimo periodo del comma  4  dell'art.  1  della
legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati,
a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31  dicembre  dello  stesso
anno, ovvero dal primo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di
presentazione della domanda per ottenere  l'assegno  sostitutivo  per
coloro  che  abbiano  richiesto  il  beneficio  per  la  prima  volta
nell'anno 2022. 
  4. Ai fini della determinazione della data di  presentazione  delle
domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro  postale  ovvero
della comunicazione inviata via posta elettronica (PEC/PEI). 
                               Art. 2 
 
  1. Le domande prodotte nell'anno 2013 e  successivi,  continuano  a
produrre i loro effetti ai  fini  della  liquidazione  degli  assegni
sostitutivi per l'anno 2022, in considerazione delle  risultanze  dei
monitoraggi effettuati, e degli incrementi delle risorse  finanziarie
a valere sul fondo di cui  alla  legge  n.  288  del  2002,  disposti
dall'art. 1, comma 600, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e
successivamente  dall'art.  9,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni  dalla  legge  28
febbraio 2020, n. 8. Coloro che non hanno presentato domanda  per  la
liquidazione   dell'assegno   sostitutivo   per   l'anno   2013   ne'
successivamente e intendono richiedere l'assegno medesimo per  l'anno
2022, possono presentarla, redatta secondo  il  modello  allegato  al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante,  entro  il  31
dicembre 2022 da inviare per raccomandata  ovvero  posta  elettronica
(PEC/PEI) al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei   servizi   -
Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio VII, previa specificazione
delle infermita'  da  cui  e'  affetto  il  richiedente.  Le  domande
prodotte per l'anno 2013 e successivi, nonche' quelle prodotte per la
prima volta nel 2022 da coloro che non  avevano  richiesto  l'assegno
per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro  effetti  anche
per l'anno 2023, salvo monitoraggio da compiersi con decreto entro il
30 aprile 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata  legge  n.
288 del 2002. Fino  al  31  dicembre  2022,  gli  enti  titolari  dei
progetti  di  servizio   civile   comunicano,   entro trenta   giorni
dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il  servizio
civile universale - Ufficio per il servizio civile  universale  e  al
citato Ufficio VII del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per
quanto di rispettiva competenza, i  nominativi  dei  beneficiari  del
servizio di accompagnamento, indicando il periodo  di  fruizione  del
servizio stesso. 
  In  considerazione  della  distribuzione  dello  stanziamento,   il
pagamento dell'assegno, previa comunicazione autorizzatoria da  parte
dell'ufficio VII, indicato al comma 1, e'  effettuato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze a valere  sulle  risorse  del  capitolo
1316 per le partite  di  propria  competenza,  mentre  e'  anticipato
dall'ente previdenziale per i trattamenti privilegiati con successivo
rimborso, da parte dell'indicato ufficio, a valere sulle  risorse  di
cui al capitolo 1319. 
  2. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4-bis, della legge n.
288 del 2002, fino all'entrata in vigore  del  presente  decreto,  le
amministrazioni preposte continuano a erogare  l'assegno  di  cui  al
comma 2 del citato art. 1 sulla  base  del  decreto  adottato  l'anno
precedente; tale misura e' applicata  anche  all'assegno  di  cui  al
comma 4 del medesimo art.  1,  considerata  la  capienza  allo  stato
attuale delle risorse disponibili e fermo restando il monitoraggio di
cui  all'art.  17,  comma  12,  delle  legge  n.  196  del  2009.  La
prosecuzione dei pagamenti non comporta l'acquisizione definitiva del
diritto all'attribuzione dell'assegno, la  quale  resta  condizionata
all'esito del monitoraggio previsto dall'art.  17,  comma  12,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora nel corso  dell'anno  dovesse
palesarsi l'eventualita'  di  uno  scostamento  dell'andamento  della
spesa rispetto alle previsioni, la  prosecuzione  dei  pagamenti  per
l'anno successivo non potra' aver luogo. Resta ferma la  facolta'  di
disporre la revoca degli assegni  corrisposti  anche  per  l'anno  in
corso. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 14 luglio 2022 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Guerini 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2022 
Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero della difesa, n. 2084 

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