Cassazione: diffamazione su Facebook anche per frasi mai scritte

Roma, 20 ott 2022 – Per i giudici della Cassazione è necessario denunciare il furto di identità per i post offensivi pubblicati, altrimenti è sempre responsabile l’intestatario del profilo.
 
Per le offese su Facebook, se non c’è una denuncia di furto di identità si ritiene responsabile l’intestatario del profilo. E’ quanto affermato dalla Cassazione in una vicenda che ha per protagonista un utente del noto social network condannato per diffamazione a seguito di alcune frasi offensive pubblicate sulla bacheca del proprio profilo FB e rivolte ad altre persone.

Il titolare del profilo si è difeso lamentando la mancanza della prova che lo scritto fosse stato effettivamente pubblicato da lui.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso in quanto il profilo era personale, a suo esclusivo utilizzo, e perché la mancanza di una denuncia di furto di identità – che avrebbe potuto far ipotizzare un eventuale utilizzo abusivo dell’account – non era stata mai presentata. È quanto risulta dalla sentenza numero 37070 deposita il 30 settembre dalla V sezione penale della Cassazione.

A nulla rilevano alcuni messaggi nei quali si afferma che la presunta notizia sia frutto di una condotta illecita. Il messaggio, infatti, non è equiparabile ad una denuncia. Fonte: studiocataldi.it>>>>>

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