Roma, 14 dic 2022 – ππππππππππππππ πππππππ πππ ππππππ, ππππ : ππ πππππππππππ ππ ππππππ πππππ ππππ πππππππππ ππ ππππ π’πππππππππππππ πππ ππππππππ πππ π πππππππ!
βLβimprescrittibilitΓ dellβazione di mero accertamento ad essere riconosciuto Vittima del Dovere Γ¨ principio di eguaglianza formale, tipico del pensiero giuridico moderno e la tutela dei diritti al personale ferito nellβadempimento del dovere Γ¨ demandata in via prioritaria alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con la legge del 28.04.2022 n. 46 – Norme sull’esercizio della libertΓ sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonchΓ© delega al Governo per il coordinamento normativoβ.
Il 12 Ottobre 2022, la Corte di Cassazione, Sezione 6β Lavoro nr.33105/22, rifacendosi in toto a recente giurisprudenza di altra Sezione della Cassazione Lavoro nr.17440 del 30.05.2022, ha ribadito lβimprescrittibilitΓ ad essere riconosciuto Vittima del dovere.
La 6β Sezione ha cassato la sentenza impugnata, ribadendo le pronunzie delle S.U.n.23300 del 2016 in merito alle provvidenze in gioco di carattere prevalentemente Assistenziali e indisponibili, non assoggettate al normale principio sancito allβart. 2934 c.c.
In mancanza di contrasto giurisprudenziale allβinterno di sezioni diverse della Cassazione, non si Γ¨ ritenuto rimandare la pronunzia alle S.U., ma invece alla Corde di Appello di Firenze in diversa composizione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimitΓ .
Appare ultroneo ravvisare che la decisione ultima della Corte fiorentina, sarΓ il βquarto grado di giudizioβ che vedrΓ inevitabilmente soccombente il Ministero alle spese legali. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>
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