Vittime del dovere – Qualcosa non funziona!

Roma, 14 dic 2022 – π‘πˆπ‚πŽππŽπ’π‚πˆπŒπ„ππ“πŽ π•πˆπ“π“πˆπŒπ„ 𝐃𝐄𝐋 πƒπŽπ•π„π‘π„, π”π’πˆπ…: πˆπ‹ 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐄𝐕𝐄𝐑𝐀𝐑𝐄 𝐀𝐋 π‹πˆπŒπˆπ“π„ 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 π‹πˆπ“π„ π“π„πŒπ„π‘π€π‘πˆπ€ π‚πˆ ππŽππ„ 𝐋’πˆππ“π„π‘π‘πŽπ†π€π“πˆπ•πŽ 𝐂𝐇𝐄 ππ”π€π‹π‚πŽπ’π€ 𝐍𝐎𝐍 π…π”ππ™πˆπŽππˆ!

β€œL’imprescrittibilitΓ  dell’azione di mero accertamento ad essere riconosciuto Vittima del Dovere Γ¨ principio di eguaglianza formale, tipico del pensiero giuridico moderno e la tutela dei diritti al personale ferito nell’adempimento del dovere Γ¨ demandata in via prioritaria alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con la legge del 28.04.2022 n. 46 – Norme sull’esercizio della libertΓ  sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonchΓ© delega al Governo per il coordinamento normativo”.

Il 12 Ottobre 2022, la Corte di Cassazione, Sezione 6’ Lavoro nr.33105/22, rifacendosi in toto a recente giurisprudenza di altra Sezione della Cassazione Lavoro nr.17440 del 30.05.2022, ha ribadito l’imprescrittibilitΓ  ad essere riconosciuto Vittima del dovere.

La 6’ Sezione ha cassato la sentenza impugnata, ribadendo le pronunzie delle S.U.n.23300 del 2016 in merito alle provvidenze in gioco di carattere prevalentemente Assistenziali e indisponibili, non assoggettate al normale principio sancito all’art. 2934 c.c.

In mancanza di contrasto giurisprudenziale all’interno di sezioni diverse della Cassazione, non si Γ¨ ritenuto rimandare la pronunzia alle S.U., ma invece alla Corde di Appello di Firenze in diversa composizione anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimitΓ .

Appare ultroneo ravvisare che la decisione ultima della Corte fiorentina, sarΓ  il β€œquarto grado di giudizio” che vedrΓ  inevitabilmente soccombente il Ministero alle spese legali. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

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