Roma, 30 gen 2023 – Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), emendato con il Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 (disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) dispone:
– all’articolo 25:
. comma 1:
“E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.
E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo la mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.”;
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