CARO CARBURANTI / Modalita’ dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attivita’ di vendita al pubblico di carburante per autotrazione.

Roma, 30 mag 2023 – MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY – DECRETO 31 marzo 2023 (GU Serie Generale n.118 del 22-05-2023).

Modalita' dell'obbligo di comunicazione dei  prezzi  praticati  dagli
esercenti l'attivita'  di  vendita  al  pubblico  di  carburante  per
autotrazione. (23A02947) 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia», e in particolare l'art. 51, commi 1 e 2,  ai  sensi  del
quale,  «al  fine  di  favorire  la  piu'  ampia   diffusione   delle
informazioni sui prezzi dei  carburanti  praticati  da  ogni  singolo
impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione  sull'intero
territorio nazionale», si introduce l'obbligo per «chiunque  eserciti
l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per
uso civile di comunicare al  Ministero  dello  sviluppo  economico  i
prezzi praticati per ogni tipologia di  carburante  per  autotrazione
commercializzato», affidando a un decreto del Ministro dello sviluppo
economico il compito di individuare «secondo criteri di gradualita' e
sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo» e definire «i criteri e le
modalita' per la comunicazione delle informazioni di prezzo da  parte
dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento  dei
suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per la loro pubblicazione sul
sito internet del Ministero medesimo ovvero  anche  attraverso  altri
strumenti di comunicazione atti a favorire la piu'  ampia  diffusione
di tali informazioni presso i consumatori»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  ottobre
2010, attuativo della disposizione di cui all'art. 51 della legge  23
luglio  2009,  n.  99  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2010); 
  Visto il successivo decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
17 gennaio 2013, recante «Modifiche ed  integrazioni  al  decreto  15
ottobre 2010 concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi  di
vendita  al  pubblico  dei  carburanti  per  autotrazione,  ai  sensi
dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009,  n.  99»  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  63  del  15  marzo
2013); 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, ove si dispone  la  modifica  della  denominazione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  che  acquisisce  il  nome  di
«Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
  Visto il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di trasparenza dei  prezzi  dei  carburanti  e  di
rafforzamento dei poteri di controllo del garante per la sorveglianza
dei prezzi, nonche'  di  sostegno  per  la  fruizione  del  trasporto
pubblico», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo  2023,
n. 23; 
  Visto in particolare  l'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  14
gennaio 2023, n. 5 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  10
marzo 2023, n. 23, ove si dispone che «il Ministero delle  imprese  e
del  made  in  Italy,  ricevute  le  comunicazioni  sui  prezzi   dei
carburanti di cui all'art. 51, comma 1, della legge 23  luglio  2009,
n.  99,  provvede  all'elaborazione  dei  dati,  calcola   la   media
aritmetica, su base regionale e delle province autonome,  dei  prezzi
comunicati dagli esercenti l'attivita'  di  vendita  al  pubblico  di
carburante per autotrazione in  impianti  situati  fuori  della  rete
autostradale nonche' la  media  aritmetica,  su  base  nazionale,  di
quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale
e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. I
dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al  fine  di  consentire  la
elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche  a
mezzo di dispositivi portatili. La modalita' delle comunicazioni,  da
effettuarsi al variare, in  aumento  o  in  diminuzione,  del  prezzo
praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza  di
variazioni, nonche' le caratteristiche e le modalita' di  esposizione
dei cartelloni contenenti le informazioni di  cui  al  comma  3  sono
definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,
da adottare entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto»; 
  Visto l'art. 1, comma 3  del  decreto-legge  n.  5  del  2023,  ove
dispone che «Gli esercenti l'attivita'  di  vendita  al  pubblico  di
carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo  la  rete
autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i
prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2»; 
  Considerato che il comma  4  del  medesimo  art.  1  del  precitato
decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  10  marzo  2023,  n.  23  stabilisce  che  «in  caso  di
violazione degli obblighi  di  comunicazione,  come  specificati  dal
decreto emanato  ai  sensi  del  comma  2,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 200  a  euro  2.000,  tenuto  conto
anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno  in  cui
la violazione si e' consumata. Ove la violazione  degli  obblighi  di
comunicazione sia reiterata  per  almeno  quattro  volte,  anche  non
consecutive, nell'arco di sessanta giorni, puo'  essere  disposta  la
sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a trenta giorni.  La
sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e
modalita', anche in caso di violazione  dell'obbligo  di  esposizione
del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento  delle  violazioni
di cui ai precedenti periodi e' effettuato dal Corpo della guardia di
finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'art.
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese  e
del made in Italy e pubblicati nel sito  internet  istituzionale  del
medesimo Ministero, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. All'irrogazione delle sanzioni  provvede  il  prefetto.  Ai
relativi  procedimenti   amministrativi   si   applica,   in   quanto
compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma  si
applica, altresi', alle violazioni dell'art. 15, comma 5, del  codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
nonche' in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'art. 51,  comma
1,  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  e  quando   il   prezzo
effettivamente  praticato  sia  superiore  a  quello  comunicato  dal
singolo impianto di distribuzione»; 
  Considerato inoltre che la disponibilita' di dati  richiesti  dalle
precitate disposizioni circa i prezzi praticati appare necessaria  al
fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy  il
calcolo e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della media
aritmetica, su base regionale e delle province autonome,  dei  prezzi
comunicati dagli esercenti l'attivita'  di  vendita  al  pubblico  di
carburante per autotrazione in  impianti  situati  fuori  della  rete
autostradale e della media aritmetica, su base nazionale,  di  quelli
comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale; 
  Considerato che e' operativa la piattaforma di raccolta dei  prezzi
dei carburanti comunicati dagli esercenti ai sensi dell'art. 51 della
legge  23   luglio   2009,   n.   99,   raggiungibile   all'indirizzo
https://carburanti.mise.gov.it; 
  Considerato che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 51 della
legge 23 luglio 2009, n. 99,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2  del
decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 marzo 2023, n. 23,  sussiste  per  ogni  tipologia  di
carburante per autotrazione commercializzato e va riferito, ai  sensi
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, ad
una sola forma di vendita; 
  Considerato che il garante per la sorveglianza dei prezzi,  di  cui
all'art.  2,  comma  198,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
predispone trimestralmente una relazione  sull'andamento  dei  prezzi
medi, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23; 
  Visto l'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre  2016,
n. 257 recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE; 
  Visto l'art. 3, comma 1,  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,
recante disposizioni in materia di giurisdizione  e  controllo  della
Corte dei conti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) esercenti: coloro che esercitano  l'attivita'  di  vendita  al
pubblico di carburante per autotrazione per uso civile; 
    b)  self-service:  modalita'   di   distribuzione   che   prevede
l'erogazione del carburante a cura dell'utente; 
    c) servito: modalita' di distribuzione che  prevede  l'erogazione
del carburante a cura del personale addetto all'impianto; 
    d) comunicazioni volontarie di prezzo per i carburanti speciali e
per  le  modalita'  di   vendita   diverse   dal   self-service:   le
comunicazioni  motivate  dall'interesse  commerciale   concorrenziale
dell'operatore a far conoscere la propria offerta completa; 
    e)  decreto-legge:  il  decreto-legge  14  gennaio  2023,  n.   5
convertito, con modificazioni, dalla  legge  10  marzo  2023,  n.  23
recante «Disposizioni urgenti in materia di  trasparenza  dei  prezzi
dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del garante
per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la  fruizione
del trasporto pubblico»; 
    f) legge: la legge 23 luglio 2009, n.  99  recante  «Disposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in
materia di energia»; 
    g) ministero: Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    h) DG Mercato: Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
la tutela del consumatore e la normativa tecnica; 
    i) Osservaprezzi carburanti: servizio  telematico  dedicato  alla
raccolta ed alla pubblicazione dei prezzi  praticati  dei  carburanti
realizzato in attuazione dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009,  n.
99; 
    l) tipologia di  carburante  per  autotrazione  per  uso  civile:
benzina, gasolio, GPL e metano (CNG, GNL, L-GNC); 
    m) carburanti speciali: tipologie  di  carburanti  differenti  da
quelli indicati alla lettera l); 
    n) sito internet: sito  web  istituzionale  del  Ministero  delle
imprese e del made in Italy. 
                               Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art.  1,  comma  2,
del  decreto-legge  n.   5/2023,   le   modalita'   dell'obbligo   di
comunicazione dei prezzi praticati  dagli  esercenti  l'attivita'  di
vendita al pubblico di carburante per autotrazione, di  cui  all'art.
51, comma 1, della legge n. 99/2009, nonche' le caratteristiche e  le
modalita' di esposizione dei cartelloni riportanti i prezzi  medi  di
riferimento. 
                               Art. 3 
 
                 Obbligo di comunicazione dei prezzi 
 
  1. L'obbligo di comunicazione al Ministero dei prezzi di vendita al
pubblico praticati da  ogni  singolo  impianto  di  distribuzione  di
carburanti per autotrazione per uso civile, di cui all'art. 51  della
legge n. 99/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge  n.
5/2023, sussiste con riferimento: 
    a) alla comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto; 
    b)  alla   comunicazione,   preventiva   o   almeno   contestuale
all'applicazione,  di  tutte  le  variazioni,   in   aumento   o   in
diminuzione,  del  prezzo  praticato   rispetto   all'ultimo   prezzo
comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche  in  assenza
di  variazioni  di  prezzo,   entro   l'ottavo   giorno   dall'ultima
comunicazione inviata. 
  2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma  1  sussiste  per  la
vendita effettuata mediante  modalita'  self  service;  ove  non  sia
presente  e  operativa  tale   forma   di   vendita,   l'obbligo   di
comunicazione va riferito alla vendita in modalita' servito. 
  3. Resta ferma la possibilita', compatibilmente con le capacita' di
ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed  evoluzione
del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che  a  tal
fine saranno pubblicate sul sito del Ministero delle  imprese  e  del
made in Italy, di comunicare su  base  volontaria  ai  medesimi  fini
della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi  praticati
per altre modalita' di vendita. 
  4. Per i carburanti speciali e le altre  modalita'  di  vendita  le
comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate,  e  fino  a
rinuncia espressa a tale facolta', rispondono ai medesimi obblighi di
veridicita' ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie. 
                               Art. 4 
 
       Termini, modalita' della comunicazione e pubblicazione 
 
  1. L'obbligo di comunicazione di cui  all'art.  3  decorre  dal  24
luglio 2023. Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi  di
cui all'art. 3 al Ministero indicando ciascun  prezzo  con  tutte  le
cifre decimali effettivamente applicate e  adempiono  all'obbligo  di
comunicazione  esclusivamente  con  modalita'  telematiche   mediante
utilizzo  dell'applicativo  disponibile   sul   servizio   telematico
accessibile,   previa    autenticazione,    all'indirizzo    internet
https://carburanti.mise.gov.it, seguendo  altresi'  le  istruzioni  e
indicazioni  integrative  pubblicate  sul  medesimo  sito   internet.
Eventuali successive modifiche dell'indirizzo internet per  l'accesso
al servizio  telematico  sono  preventivamente  comunicate  sul  sito
internet istituzionale del Ministero. 
  2. Sono altresi' possibili forme di trasmissione  semplificata,  di
cui  all'art.  5,  fermo  restando  che   gli   esercenti   rimangono
destinatari dell'obbligo di comunicazione al Ministero. 
  3. Al fine di garantire la piu' ampia diffusione delle informazioni
sui prezzi dei carburanti, i prezzi  comunicati  sono  pubblicati  su
Osservaprezzi carburanti. 
  4. I prezzi comunicati sono utilizzati dal Ministero per ogni utile
elaborazione statistica, anche a livello nazionale, e  per  attivita'
di  monitoraggio,  comparabilita'  dei   prezzi,   comunicazione   al
pubblico,  anche  attraverso  applicazione  fruibile   a   mezzo   di
dispositivi portatili, nonche' per le finalita' di  cui  all'art.  1,
commi 3-bis e 5-bis, del decreto-legge. 
                               Art. 5 
 
                 Forme di trasmissione semplificata 
                      e forme di collaborazione 
 
  1. Ai fini di facilitare la diffusione delle relative informazioni,
nonche' per rendere possibili forme di trasmissione  semplificata  da
parte degli esercenti dei prezzi praticati dei carburanti, quali,  ad
esempio, forme di comunicazione intermediata dei prezzi  e,  inoltre,
al fine dell'eventuale utilizzo di altre forme  di  comunicazione  ai
consumatori delle relative informazioni di prezzo, la DG Mercato puo'
stipulare apposite convenzioni a titolo non oneroso, con  i  soggetti
che, anche  a  seguito  della  pubblicazione  del  presente  decreto,
manifestino l'interesse a gestire tali forme di comunicazione. 
  2. Ai fini  dell'assistenza  e  per  l'aggiornamento  del  servizio
telematico  di  cui  all'art.  4,  e   del   patrimonio   informativo
dell'Osservaprezzi  carburanti  in  collegamento  dinamico   con   il
registro delle imprese, nonche' per le finalita' di cui  all'art.  1,
comma 5-bis del decreto-legge, sono individuate le opportune forme di
collaborazione  con  l'Unione  italiana  delle  Camere  di  commercio
(Unioncamere), mediante apposita convenzione a titolo non oneroso  o,
comunque, nell'ambito delle risorse disponibili. 
  3. Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge, al fine di
garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati  comunicati
e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile
gratuitamente  un'applicazione  informatica,  fruibile  a  mezzo   di
dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi  medi
nonche' dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite  apposite
funzioni di selezione, anche su base geografica, mediante un soggetto
in  house.  In  alternativa  il  Ministero  provvede  sulla  base  di
convenzioni  stipulate  con  amministrazioni  pubbliche   dotate   di
specifica competenza. 
                               Art. 6 
 
            Elaborazione e pubblicazione dei prezzi medi 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge,  il  Ministero
ricevute le comunicazioni dei prezzi, ai sensi degli articoli 2 e  3,
elabora i dati e calcola la media aritmetica,  su  base  regionale  e
delle  province  autonome,  dei  prezzi  comunicati  dagli  esercenti
l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione  in
impianti situati fuori della  rete  autostradale,  nonche'  la  media
aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati  dagli  esercenti
operanti  lungo   la   rete   autostradale,   curandone   quindi   la
pubblicazione con frequenza giornaliera,  a  partire  dal  1°  agosto
2023, entro  le  ore  8,30  in  apposita  sezione  del  proprio  sito
internet, in formato aperto ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  lettera
l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. I criteri e le modalita' per il calcolo della  media  aritmetica
di cui al comma 1 sono stabiliti nell'allegato  tecnico  al  presente
decreto, ferma restando la  possibilita'  di  eventuali  modifiche  o
integrazioni da adottarsi con successivo decreto  direttoriale  della
DG Mercato, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero. 
                               Art. 7 
 
             Caratteristiche e modalita' di esposizione 
               dei cartelloni contenenti i prezzi medi 
 
  1. Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico  di  carburante
per  autotrazione,   compresi   quelli   operanti   lungo   la   rete
autostradale,  espongono  con   adeguata   evidenza   un   cartellone
riportante i rispettivi prezzi medi, di cui all'art. 6, relativi alle
tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto  vendita,
assicurandone l'aggiornamento con frequenza giornaliera. 
  2. A decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti espongono i prezzi
medi entro le ore 10,30 se  l'orario  di  apertura  e'  precedente  o
contestuale  alle  ore  8,30;  qualora  l'orario  di   apertura   sia
successivo alle ore 8,30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro
le due ore successive all'apertura; in caso di apertura 24 ore su  24
gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30. 
  3. Il cartellone riportante  i  prezzi  medi  deve  essere  esposto
all'interno dell'area di rifornimento, nel rispetto delle  condizioni
di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilita'. 
  4. Il cartellone reca apposita indicazione che  i  valori  in  esso
presenti sono riferiti ai prezzi medi; la  dimensione  dei  caratteri
usati  e'  determinata  in  modo  da  garantirne  la  visibilita'  in
condizioni di sicurezza assicurando una dimensione minima pari  a  12
cm in altezza. 
  5. I prezzi medi, di  cui  all'art.  6,  sono  esposti  secondo  il
seguente ordine dall'alto verso  il  basso:  gasolio,  benzina,  GPL,
metano; sono esposti in euro per il litro o in euro  per  chilogrammo
per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino
alla terza. 
                               Art. 8 
 
                        Vigilanza e sanzioni 
 
  1. Gli obblighi di cui ai  precedenti  articoli  rilevano  ai  fini
della  applicazione  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge   a
decorrere dal 1° agosto 2023. Sino a tale data continuano  a  trovare
applicazione le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico del 15 ottobre 2010, giusta la previsione  di  cui
all'art. 1, comma 4 ultimo periodo del decreto-legge. 
  2. Non  costituisce  violazione  dell'obbligo  di  esposizione  del
prezzo medio, di cui al presente decreto,  il  mancato  aggiornamento
del cartello in caso di sospensione dell'attivita' di vendita. 
  3. Non costituisce inadempimento dell'obbligo di  trasmissione  dei
prezzi la mancata trasmissione delle comunicazioni nel caso in cui il
relativo servizio telematico del Ministero sia inattivo  e  cio'  sia
comunicato sul sito Osservaprezzi. 
  4. Non costituisce inadempimento  dell'obbligo  di  esposizione  il
mancato aggiornamento del cartello nel caso in cui i prezzi medi  non
vengano pubblicati dal Ministero  e  cio'  sia  comunicato  sul  sito
internet del Ministero. 
                               Art. 9 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dal 1° agosto 2023 cessano di avere  applicazione  i
decreti del  Ministro  dello  sviluppo  economico  15  ottobre  2010,
attuativo della disposizione di cui all'art. 51 della legge 23 luglio
2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 277 del 26 novembre 2010) e 17 gennaio 2013, recante «Modifiche ed
integrazioni al decreto 15 ottobre 2010 concernente  comunicazione  e
pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico  dei  carburanti  per
autotrazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 23  luglio  2009,  n.
99» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
63 del 15 marzo 2013). 
                               Art. 10 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  2. Il presente decreto acquista efficacia dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 31 marzo 2023 
 
                                                    Il Ministro: Urso 

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2023 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 587 
 
                          ALLEGATO TECNICO 
                          (art. 6, comma 2) 
 
    I criteri e le modalita' per il calcolo della media aritmetica di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge  n.  5/2023,  n.  23  sono
illustrate nel presente allegato. 
    1. I prezzi medi sono calcolati con frequenza  giornaliera  sulla
base dei prezzi comunicati al Ministero ai sensi degli articoli 3 e 4
del presente decreto; 
    2. I prezzi medi sono calcolati  prendendo  in  considerazione  i
prezzi in vigore alle ore 8,00 del medesimo giorno e  con  decorrenza
non oltre otto giorni prima; 
    3. I prezzi medi sono calcolati con  esclusivo  riferimento  alle
seguenti tipologie di carburante:  gasolio,  benzina,  GPL  e  metano
facendo riferimento, per gasolio e benzina, ai prezzi comunicati  per
la modalita' «self service» e, per GPL e metano, ai prezzi comunicati
per la modalita' «servito». 
    4. Sono esclusi dal calcolo dei prezzi medi il GNL e  L-GNC  e  i
carburanti speciali. 
    5. Nel caso  in  cui,  per  assenza  di  comunicazioni  utili  al
calcolo, come definito al punto 2, non sia possibile, in una  o  piu'
giornate, calcolare la media dei prezzi comunicati  per  una  o  piu'
tipologie di carburanti, il relativo prezzo medio  e'  sostituito  da
una sigla indicante la «non disponibilita'» di tale dato. 

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